Studio Dottor Cateno Maccarrone

Studio Dottor Cateno Maccarrone Cateno Maccarrone: consulenza tributaria e societaria in Catania.

Studio di consulenza aziendale, societaria e tributaria in Giarre, provincia di Catania, Sicilia, Italia, Europa.

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di CataniaCorso di Formazione per Praticanti Dottori Commerc...
26/04/2020

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania

Corso di Formazione per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - 2019/2020 - VII Edizione

Operazioni straordinarie: La Trasformazione

Dottor Cateno Maccarrone

Webinair 30 aprile 2020 Ore 9,30

Lezione Corso di Formazione Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ODCEC Catania

Liti tributarie: per la prima volta sotto le 500.000 unitàIl Ministero dell'Economia e delle finanze ha diffuso i dati s...
21/12/2016

Liti tributarie: per la prima volta sotto le 500.000 unità

Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha diffuso i dati sull’andamento dei contenziosi tributari. In particolare le liti tributarie scendono per la prima volta al di sotto delle 500.000 unità. Il dato è dovuto in generale alla riduzione delle controversie presentate nel periodo di luglio-settembre 2016. Meno incisivo invece è il risultato delle controversie definite, che ha subito un leggero calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo andamento riguardante l’ultimo trimestre conferma i dati già registrati da inizio anno.

il Ministero dell'Economia e delle finanze ha pubblicato il rapporto sull’andamento del contenzioso tributario: per la prima volta le liti fiscali sono sotto le 500.000 unità ed infatti nei primi nove mesi dell’anno i ricorsi presentati si sono ridotti dell’8,3%.
In particolare, nel periodo luglio-settembre 2016 le controversie tributarie pendenti si sono ridotte di circa il 9,2%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a conferma di un andamento positivo iniziato dal 2012. Per la prima volta la giacenza scende sotto la soglia delle 500 mila unità.

Occorre evidenziare che in tale trimestre, le controversie instaurate in entrambi i gradi di giudizio sono state 43.660, facendo registrare una lieve riduzione dei nuovi contenziosi rispetto allo stesso periodo del 2015. Ed invece le controversie definite sono state 52.777, con una riduzione delle decisioni del 5,61% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente.

Quindi in linea generale l’andamento ha evidenziato un volume complessivo delle nuove controversie instaurate dall’inizio dell’anno con una riduzione rispetto al periodo gennaio-settembre del 2015 dell’8,33%; ed invece le definizioni sono diminuite del 3,23%.

Quanto all’esito dei giudizi, per le CTP la quota di giudizi completamente favorevoli all’Ente impositore è stata di circa il 45%, per un valore complessivo di 1.743,74 milioni di euro; la quota dei giudizi completamente favorevoli al contribuente è stata di circa il 31%, per un valore di 917,90 milioni di euro. La percentuale delle controversie concluse con giudizi intermedi è stata di circa il 12%.

Nelle CTR, invece, la quota di giudizi completamente favorevoli all’Ente impositore è stata di circa il 45%, per un valore complessivo di 679,44 mln di euro; la quota dei giudizi completamente favorevoli al contribuente è stata di circa il 36%, per un valore complessivo di 569,15 mln di euro. Le controversie concluse con giudizi intermedi rappresentano circa l’9%.

In bocca al lupo al nuovo Presidente, Giorgio Sangiorgio.
05/11/2016

In bocca al lupo al nuovo Presidente, Giorgio Sangiorgio.

LA NOTA: i due deputati si congratulano per l'elezione di Giorgio Sangiorgio come presidente dell'Ordine.

01/11/2016

Continuità o Discontinuità all'ODCEC di Catania?

28/10/2016

Sportello Agenzia Entrate di Catania dedicato ai Commercialisti soppresso 4 giorni su 5, dal 24 ottobre 2016. Continuità?

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche, la Certificazione Unica e il 770/2016Com’è noto, le Associazioni Sportive Dil...
20/07/2016

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche, la Certificazione Unica e il 770/2016

Com’è noto, le Associazioni Sportive Dilettantistiche, a norma dell’art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir, possono erogare compensi per attività sportiva e per l’attività degli istruttori.

Per questo tipo di compensi opera una “franchigia” fiscale: secondo quanto prevede il comma 2 dell’art. 69 del Tuir i compensi erogati per attività sportiva dilettantistica non concorrono a formare il reddito del percipiente fino a 7.500,00 euro all’anno. All’atto del pagamento tali somme non devono quindi essere assoggettate ad alcuna ritenuta. Nonostante non costituiscano reddito per il percettore i compensi di questo tipo devono comunque essere certificati da parte del soggetto che li ha corrisposti. Nello specifico, gli importi devono essere inseriti nella “certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” che va consegnata al percipiente – entro il 28 febbraio – e trasmessa successivamente all’Agenzia delle Entrate in via telematica entro il 7 marzo di ogni anno.

Discorso diverso, invece, va fatto per i compensi corrisposti oltre la soglia dei 7.500,00 euro all’anno, i quali vanno assoggettati alla ritenuta fiscale e che prevedono la corresponsione delle ritenute operate all’Erario, entro precisi termini temporali.

In questi giorni di preparazione del modello 770 non è infrequente trovarsi di fronte ad una nuova semplificazione.

Infatti, tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche che nell’anno 2015 hanno corrisposto esclusivamente compensi fino al limite dei 7.500,00 euro all’anno, pur essendo obbligate alla presentazione della “certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, non sono obbligate alla presentazione del modello 770 2016.

In poche parole, le società e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno corrisposto esclusivamente compensi per attività sportiva dilettantistica entro il limite indicato dalla norma, l’adempimento dichiarativo ai fini degli obblighi del sostituto d’imposta si conclude con la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica.

In questa situazione, in definitiva, non c’è alcun modello 770 da trasmettere.

Tale semplificazione, inoltre, va ad aggiungersi alla possibilità concessa alle stesse associazioni di poter inviare le Certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata anche successivamente al 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770/2016.

Il contribuente deve controllare sempre il professionista incaricatoLa Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile Tributa...
15/06/2016

Il contribuente deve controllare sempre il professionista incaricato

La Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile Tributaria, con l’importante sentenza n. 11832 depositata in cancelleria il 9 giugno 2016, ha ribadito importanti principi sul necessario controllo che deve tenere il cliente sul professionista per quanto riguarda le scadenze fiscali.

Rileva, in particolare, quanto affermato in via costante dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale “… in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, richiede la consapevolezza del contribuente in ordine al comportamento sanzionato, condotta che non deve essere necessariamente dolosa, sanzionando la legge anche la mera negligenza (Cassazione n. 22890/06). Si è aggiunto che gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla tenuta delle scritture non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi altresì anche un’attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell’incarico ricevuto” (Cassazione nn. 12472/10 e 27712/2013).

Ne consegue che l’affidamento a un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione fiscale a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto. Pertanto, rilevando ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, che è sufficiente la coscienza e volontà, il contribuente ha l’obbligo di presentare correttamente e fedelmente la dichiarazione, di redigerla in modo fedele e di fare i versamenti dovuti in base ad essa e quando si rivolge ad un intermediario abilitato per la compilazione e la trasmissione (ovvero per la sola trasmissione telematica del modello), è suo preciso obbligo quello di far si che la dichiarazione sia correttamente e fedelmente compilata e tempestivamente presentata (cfr. Cassazione nn. 13068/2011 e 27712/2013).
Infatti, “… tenuto conto che, come questa Corte ha già affermato, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, richiede la consapevolezza del contribuente in ordine al comportamento sanzionato, condotta che non deve essere necessariamente dolosa, sanzionando la legge anche la mera negligenza (Cass. n. 22890/06), e che, con riferimento al caso di specie, appare condivisibile l’assunto dell’Ufficio secondo cui gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla tenuta delle scritture non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi altresì anche un’attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell’incarico ricevuto” (Cassazione n. 12472/10).
La Corte, anche in sede penale, ha confermato il consolidato principio di diritto secondo cui l’affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione fiscale a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto (Cassazione pen. 16958/12; conf. ex multis Cassazione pen. 9163/09; SU pen. 35/01; Cassazione pen. 709/1999; Cassazione pen. 3036/1987).

Si aggiunga, sul tema specifico delle sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, che il D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. Ciò va inteso nel senso della sufficienza della coscienza e della volontà, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l’atto vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l’onere di provare di aver agito senza colpa (Cassazione n. 22890/06; conf. 13068/11, in generale, e 15782/12, sulle sanzioni doganali; v. 4171/09, sulla non necessità di un intento fraudolento).

Il contribuente, in tesi generale, ha l’obbligo di presentare correttamente e fedelmente la dichiarazione, di redigerla in modo fedele e di fare i versamenti dovuti in base ad essa. Perciò, nell’ipotesi in cui il soggetto passivo si rivolga ad un intermediario abilitato per la compilazione e la trasmissione ovvero per la sola trasmissione telematica del modello, è suo preciso obbligo quello di far sì che la dichiarazione sia correttamente e fedelmente compilata e tempestivamente presentata (cfr. Cassazione n. 1198/04).

Sicché, appare condivisibile l’assunto secondo cui gli obblighi tributari relativi alle dichiarazioni fiscali non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi altresì anche un’attività di controllo e di vigilanza sulla loro esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell’incarico ricevuto (Cassazione n 12473/10).
Si tratta di un obbligo di vigilanza al cui diligente esercizio sono apprestate le disposizioni della legge 322/98 (art. 3, cc 9, 9-bis, 10) e del dm 31/7/98 (artt. 9 e 11, c. 6) su:
a) trasmissione non manipolabile della dichiarazione con chiave criptata asimmetrica;
b) generazione del corrispondente documento da conservarsi in copia cartacea o supporto informatico da parte dell’intermediario;
c) generazione e consegna, da parte dell’intermediario, del corrispondente documento cartaceo da conservarsi a cura del contribuente;
d) generazione telematica, da parte del Fisco, della ricevuta contenente il riepilogo dei principali dati fiscali (volume d’affari dichiarato, importo finale di debito o credito…).

La Corte di Cassazione ha affermato, in definitiva, che, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, l’art. 5 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, richiede la consapevolezza del contribuente in ordine al comportamento sanzionato, condotta che non deve essere necessariamente dolosa, sanzionando la legge anche la mera negligenza (Cassazione n. 22890 del 2006) e che appare condivisibile l’assunto dell’Ufficio secondo cui gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla tenuta delle scritture non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi altresì anche un’attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell’incarico ricevuto.

Alla luce dei suddetti principi costantemente affermati dalla Corte di Cassazione, è quindi importante che il contribuente, soprattutto in vista delle scadenze fiscali, controlli sempre il proprio professionista per non incorrere in gravi sanzioni amministrative ed eventualmente penali.

11 giugno 2016

Maurizio Villani

Cosa accade al conto corrente alla morte del suo titolare e quale legittimazione spetta agli eredi sulle giacenze presen...
04/05/2016

Cosa accade al conto corrente alla morte del suo titolare e quale legittimazione spetta agli eredi sulle giacenze presenti? Quali sono i limiti e qual è la prassi in uso alle banche?

Con il decesso di una persona i suoi beni patrimoniali, tanto le attività quanto le eventuali passività, vengono trasferiti ai chiamati che accettano l’eredità.

Solitamente questo comporta che, alla morte del cliente, l’istituto di credito provvede al “congelamento” di tutti i rapporti in essere: non è dunque più consentita alcuna transazione. Tale congelamento permane fino a quando, da un lato, non è definitivamente stabilito chi subentrerà come erede nei diritti e negli obblighi del de cuius, dall’altro, fino a che non è stata presentata una copia della dichiarazione di successione anche all’istituto di credito (sempre che non sussistano le condizioni di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione ai sensi dell’art. 28 par.7 del decreto legislativo n. 346/1990; in tal caso gli istituti di credito richiedono una dichiarazione di esonero scritta da parte di un coerede, da presentare in duplice copia, poiché la banca è tenuta a trasmetterne una copia alla sede competente dell’Agenzia delle Entrate).

Per effetto della morte del titolare del conto, infatti, si estinguono anche tutti i poteri di firma che il defunto aveva concesso a terzi quando era in vita: pertanto, da quel momento, chiunque fosse stato delegato ad operare sul conto corrente, non potrà più effettuare prelevamenti o altre operazioni su tale rapporto.

Vediamo come è regolata la legittimazione degli eredi a poter disporre prelievi sulle somme depositate nel conto corrente del de cuius.

È opportuno in primo luogo esaminare il caso del conto corrente intestato unicamente al deceduto. Gli eredi, dopo aver definitivamente accettato l’eredità espressamente o tacitamente, quali continuatori della personalità giuridica del defunto, possono effettuare liberamente movimentazione bancaria.

Più delicato risulta essere il caso del conto corrente cointestato congiuntamente col defunto e con una o più persone: in tale ipotesi cadrà in successione solo la percentuale di denaro depositato di spettanza del de cuius. Ci si è chiesti se l’altro (o gli altri) cointestatario/i superstite/i possa/no o meno esigere la liquidazione intera del conto.

A questo riguardo bisogna dapprima distinguere se il conto cointestato prevedeva firma congiunta o firma disgiunta.

Nel primo caso si ritiene che il conto rimanga bloccato sino alla certa identificazione degli eredi legittimi che agiranno sul conto, quali continuatori della personalità giuridica del de cuius, congiuntamente assieme all’intestatario rimasto in vita.

Nel caso di firma disgiunta invece, non vi è la necessità di una pluralità di firme per esprimere la volontà di disporre, e quindi si ritiene in diritto che il cointestatario rimasto in vita potrà legittimamente operare oltre che sulla sua quota, anche su quella astrattamente riferibile al de cuius. Eppure tale situazione è malvista dalle banche, che lamentano il rischio di vedersi coinvolte in diatribe tra coeredi e l’intestatario vivente, al punto che non è infrequente nella prassi che in tali evenienze lascino comunque bloccati i conti correnti.

E questo nonostante rassicurazioni giurisprudenziali che hanno ribadito come, a fronte di un rapporto cointestato a firma disgiunta, potenzialmente sarebbero legittimati ad operare per l’intero tanto il cointestatario superstite quanto gli stessi eredi del de cuius.

Tornando al caso del conto corrente con de cuius quale unico intestatario: anche con una pluralità di eredi tutti contitolari del conto, si ritiene che ciascuno potrebbe prelevare la quota di sua spettanza, e ciò indipendentemente dalla presenza o comunque dal consenso degli altri coeredi. Anche in questo caso, tuttavia, ci si scontra spesso con la prassi bancaria che, impossibilitata a garantirsi la liberatoria da eventuali responsabilità, sblocca il conto solo se tutti gli eredi sono d’accordo e spesso solo se tutti sono presenti.

È interessante infine il caso del conto corrente intestato al solo de cuius coniugato in regime di comunione legale dei beni. L’art. 177 del codice civile dispone infatti che cadono in comunione sia i frutti dei beni personali, sia i proventi dell’attività separata dei coniugi non consumati al momento dello scioglimento della comunione: questo significa che il coniuge superstite sposato in regime di comunione legale potrà beneficiare del 50% del contenuto del conto del de cuius prescindendo dagli altri eredi.

La banca dunque dovrebbe consentire al coniuge la liquidazione della metà del contenuto del conto senza concorrenza con gli altri eredi, che potranno invece individuare la rispettiva quota di spettanza, iure successionis, solo sull’importo residuo.

Marco Marson – Centro Studi CGN

La detrazione delle spese funebri nel 730/2016: estesa anche alle persone non familiariCosì come stabilito dal Tuir, è p...
03/02/2016

La detrazione delle spese funebri nel 730/2016: estesa anche alle persone non familiari

Così come stabilito dal Tuir, è possibile usufruire nella dichiarazione dei redditi della detrazione per le spese funebri sostenute nell’anno d’imposta; la detrazione compete per un importo pari al 19% del limite massimo stabilito dalla normativa. Ma la legge di stabilità 2016 introduce delle novità al riguardo.

La Legge 208/2015 – c.d. Legge di Stabilità – all’art.1 c. 954 lett. a) va a modificare direttamente l’art.15 del Tuir, comma 1, lett. d) e dispone che:
• le spese funebri possono essere detratte in dipendenza della morte di persone;
• per un importo non superiore a Euro 1.550,00 per ciascuna di esse.

La detrazione, pertanto, compete in dipendenza della morte di altre persone, senza più alcuna limitazione. In precedenza potevano usufruire della detrazione i contribuenti che sostenevano la spesa funebre per la morte delle persone di cui all’art.433 del Codice Civile e cioè:
• il coniuge
• i figli legittimi o legittimati, naturali o adottivi, affidati o affiliati
• i discendenti prossimi, anche naturali
• i genitori
• gli ascendenti prossimi, anche naturali
• gli adottanti
• i fratelli e le sorelle germani o unilaterali
• i generi e le nuore
• il suocero e la suocera.

La detrazione si estende quindi anche alle persone non considerate “familiari” dalla normativa, quali ad esempio i conviventi, venendo meno quello che è considerata famiglia naturale dalla giurisprudenza.

Infatti, nella relazione illustrativa della legge di stabilità 2016 si evidenzia che, con tale nuova disposizione, si elimina il riferimento alla relazione di parentela con il de cuius, consentendo la detrazione in dipendenza del solo evento della morte, e che vengono superate le difficoltà di acquisizione dell’informazione relativa al grado di parentela.

Per ciascun decesso, l’importo della spesa detraibile viene arrotondato a Euro 1.550,00, in luogo dei vecchi Euro 1.549,37.

Nel successivo comma 955 della Legge 208/2015 si stabilisce che le nuove regole si applicano già per l’anno d’imposta 2015; le spese funebri, infatti, verranno raccolte e inserite dall’Agenzia delle entrate già nel modello 730/2016.

Fonte: Rita Martin – Centro Studi CGN

Porti turistici assoggettati a ICI, IMU e TASIPer la C.T.P di Catania i porti turistici scontano l’imposta comunale, dat...
01/02/2016

Porti turistici assoggettati a ICI, IMU e TASI

Per la C.T.P di Catania i porti turistici scontano l’imposta comunale, dato che sono equiparati alle unità immobiliari di cui all’art. 2 del D.M. n. 28/1998

Un recente pronunciamento della giurisprudenza tributaria di merito fa tornare alla ribalta il tema, poco affrontato dagli operatori, dell’accatastamento dei porti turistici con conseguente assoggettamento ai noti tributi immobiliari locali (ICI/IMU/TASI).

Si tratta della sentenza n. 13305/11/15, depositata il 15 dicembre 2015, con la quale la C.T.P. di Catania ha respinto il ricorso della società gerente di un porto turistico per non aver accatastato l’unità immobiliare oggetto di una concessione demaniale portuale e, di conseguenza, per aver omesso di versare l’ICI per l’annualità 2010.

Nello specifico, un Comune del versante jonico aveva notificato alcuni avvisi di accertamento che l’ente contribuente ha impugnato, con una serie di motivi, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania.

In particolare la società ricorrente ha sostenuto l’infondatezza degli avvisi per difetto del presupposto impositivo, l’illegittimità degli stessi per difetto di motivazione nonché la decadenza per decorso dei termini prescrizionali.

I giudici, non hanno accolto il ricorso, ritenendo – come da insegnamento della Corte di Cassazione (fra tante, Cass. nn. 15025/2015 e 22972/2010) – legittima la pretesa fiscale, poiché il Comune ha dimostrato l’esistenza in capo al contribuente un diritto reale sull’unità immobiliare accatastata d’ufficio dall’Agenzia del Territorio, su sollecitazione del Comune impositore. Infatti, i porti turistici vanno accatastati con riferimento alla categoria catastale D/8 (Agenzia del Territorio, nota 6 febbraio 2002 prot. n. 13329; circolari nn. 4/T del 16 maggio 2006 e 4/T del 13 aprile 2007).

Si ricorda che la Finanziaria 2001 (art. 18, comma 3 della L. n. 388/2000), nel modificare la disciplina dell’ICI (art. 3 del DLgs. n. 504/1992), aveva introdotto (con effetto innovativo dal 1° gennaio 2001) una nuova fattispecie impositiva, stabilendo che, nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo d’imposta è il concessionario (ris. n. 1/DPF del 6 marzo 2003). Tale fattispecie impositiva è rimasta invariata anche ai fini dell’IMU (per espressa disposizione dell’art. 9, comma 1 del DLgs. n. 23/2011) e della TASI (per applicazione della medesima disciplina dell’IMU).

Inoltre, l’art. 2, commi da 40 a 44, del D. L. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 ha stabilito che: “Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.”

L’entrata in vigore di questa specifica disposizione normativa obbligava la società ricorrente, in qualità di titolare del diritto reale di uso della proprietà superficiaria, a procedere con il riaccatastamento dell’unità immobiliare già censita nella categoria E/1, nella diversa e più opportuna categoria D/8 come espressamente previsto dall’Agenzia del Territorio con la Circolare 16 maggio 2006, numero 4, al paragrafo 3.1.3, lettera d) che qui si riporta in stralcio per comodità: “d) Porti turistici - Una notazione particolare richiedono i porti turistici, per i quali risultano assenti infrastrutture tese ad ospitare vettori deputati al trasporto pubblico di persone o merci e possano riscontrarsi condizioni di autonomia funzionale e reddituale. A detti porti deve essere attribuita la categoria D/8, in quanto gli stessi sono da equipararsi agli autosilos ed ai parcheggi. Come già in precedenza evidenziato per altre tipologie, anche nel caso in esame, qualora siano distinguibili porzioni immobiliari individuabili come unità autonome, ancorché presenti in un porto deputato al trasporto pubblico di persone o merci, occorre procedere al censimento di ciascuna di esse nella categoria pertinente.”

La società non aveva proceduto alla variazione catastale e all’assoggettamento dell’unità immobiliare all’imposta comunale sugli immobili e i giudici chiamati ad esprimersi sulla vicenda hanno confermato l’avviso di accertamento impugnato ed hanno confermato la tesi impositiva in ordine al censimento catastale - con attribuzione di apposita rendita – dell’intera infrastruttura, comprensiva dei pontili galleggianti oggetto delle concessioni demaniali, dato che detti beni sono equiparati, per la loro potenzialità di autonomia funzionale e reddituale, alle unità immobiliari di cui all’art. 2 del D.M. n. 28/1998.

Su una vicenda analoga si è anche espressa, in precedenza, la C.T.R. di Firenze, con la sentenza n. 1461/13/15, depositata l’8 settembre 2015. Cosi come la C.T.P. di Catania, anche i giudici toscani hanno respinto l’appello di un club navale per non aver accatastato i pontili galleggianti oggetto di tre concessioni demaniali portuali e, di conseguenza, per aver omesso di versare la relativa ICI per le annualità 2005 e 2006.

Indirizzo

Via L. Orlando, 122/124
Giarre
95014

Orario di apertura

Lunedì 16:00 - 19:00
Mercoledì 16:00 - 19:00
Venerdì 16:00 - 17:00

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