Avvocato Massimiliano Fiorillo

Avvocato Massimiliano Fiorillo Consulenze Legali
Gratuito Patrocinio
Collaborazione con la Criminologa Investigativa e Forense
Analista del Crimine
Dottoressa Simona Di Lucia

collaborazione con la criminologa dott.ssa Simona Di Lucia

16/09/2026

⚖️ DIFFAMAZIONE (ART. 595 C.P.): GRAVITÀ E CONSEGUENZE
La diffamazione non è un’opinione, una mera frase detta cosi: è un reato contro l’onore, punito con la reclusione fino a 3 anni e multa non inferiore a 516 € nei casi aggravati.
Elementi essenziali:
Offesa alla reputazione
In assenza dell’offeso
Comunicazione a più persone
Conseguenze:
Procedimento penale (querela entro 3 mesi)
Condanna penale con iscrizione nel casellario giudiziale
Risarcimento danni (morali e patrimoniali) a favore della parte offesa
Prima di parlare, valutare bene: una frase può costare cara.

09/09/2026

📱⚖️ “SONO SOLO SCREENSHOT DI WHATSAPP, NON VALGONO COME PROVA”. ATTENZIONE: POTREBBERO VALERE MOLTO PIÙ DI QUANTO PENSIATE
Quante volte, durante una discussione, scriviamo su WhatsApp frasi come:
“Sì, ti devo ancora quei soldi.”
“Domani faccio il bonifico.”
“Confermo il lavoro per 3.000 euro.”
“Ho ricevuto la merce.”
E magari, mesi dopo, davanti al giudice sosteniamo una versione completamente diversa.
Il problema è che quelle conversazioni possono entrare nel processo e diventare una prova importante.
⚖️ La Corte d’Appello di Firenze, sentenza n. 2372 del 25 giugno 2026, ha ribadito un principio molto interessante: i messaggi WhatsApp prodotti anche attraverso semplici screenshot possono avere piena efficacia probatoria ai sensi dell’art. 2712 c.c. quando la controparte non ne effettui un disconoscimento chiaro, specifico e circostanziato.
📲 NON BASTA DIRE: “È SOLO UNA FOTO DEL TELEFONO”
Nel caso esaminato erano stati prodotti in giudizio screenshot di conversazioni WhatsApp per dimostrare l’effettiva esecuzione di alcune prestazioni professionali oggetto di fatture contestate.
La controparte aveva criticato l’utilizzabilità di quei documenti.
Ma c’era un problema.
Non aveva realmente sostenuto, in maniera specifica, che le conversazioni fossero false, manipolate o mai avvenute.
Aveva contestato soprattutto il loro significato e la loro capacità di dimostrare le prestazioni fatturate.
Per la Corte non era sufficiente.
👉 Se non viene contestata in maniera adeguata la corrispondenza della riproduzione alla realtà, lo screenshot può assumere l’efficacia probatoria prevista dall’art. 2712 c.c.
E, nel caso concreto, quelle conversazioni erano sufficienti, una volta lette nel loro contesto, a provare la pretesa creditoria.
🚨 IL “DISCONOSCIMENTO” NON È UNA FORMULA MAGICA
Questo è probabilmente l’aspetto più interessante per chi affronta un processo.
Non basta scrivere:
“Disconosco gli screenshot prodotti dalla controparte.”
Occorre una contestazione concreta e specifica.
Per esempio, a seconda del caso, bisognerà chiarire se si contesta:
📌 di avere scritto quei messaggi;
📌 che quel numero appartenesse alla parte;
📌 che la conversazione sia completa;
📌 che determinati messaggi siano stati alterati;
📌 che la sequenza temporale corrisponda a quella reale;
📌 o comunque quale sia esattamente la difformità contestata.
Una contestazione generica rischia quindi di essere insufficiente.
💬 E NON SERVE NECESSARIAMENTE IL TELEFONO ORIGINALE?
Anche qui occorre evitare gli assoluti.
Il dispositivo originale, l’esportazione della chat, i metadati o una consulenza tecnica possono diventare importantissimi quando autenticità e integrità della conversazione siano realmente controverse.
Ma non esiste la regola secondo cui uno screenshot sarebbe automaticamente privo di valore soltanto perché è uno screenshot.
Il documento elettronico non perde dignità probatoria semplicemente perché esiste in forma digitale.
Lo stesso principio trova riscontro anche nella disciplina europea eIDAS, secondo la quale a un documento elettronico non possono essere negati effetti giuridici e ammissibilità come prova per il solo fatto della sua forma elettronica.
⚠️ C’È POI UN ALTRO ERRORE DA EVITARE
Dire che uno screenshot può costituire prova non significa che qualsiasi screenshot dimostri automaticamente tutto ciò che una parte sostiene.
Bisogna sempre distinguere:
autenticità del documento e significato probatorio del suo contenuto.
Un messaggio autentico può essere ambiguo.
Una frase può essere estrapolata da una conversazione molto più lunga.
Un “va bene” può assumere significati completamente diversi a seconda dei messaggi precedenti.
Per questo il giudice deve comunque interpretare la conversazione nel contesto complessivo delle prove.
📣 Ma la regola pratica è molto semplice:
PRIMA DI SCRIVERE SU WHATSAPP, RICORDATEVI CHE UN GIORNO QUEL MESSAGGIO POTREBBE ESSERE LETTO DA UN GIUDICE.
Contratti, prestiti tra amici, riconoscimenti di debito, rapporti di lavoro, separazioni, locazioni, accordi commerciali: ormai una parte enorme delle nostre relazioni passa attraverso lo smartphone.
E quella frase scritta velocemente alle 23:47 pensando:
“Tanto è solo WhatsApp…”
potrebbe diventare, qualche anno dopo, uno dei documenti più importanti di una causa.

Violate le norme contro i trattamenti inumani e le pene più severe retroattive. Dopo la riforma del 2022 cessa la violaz...
05/09/2026

Violate le norme contro i trattamenti inumani e le pene più severe retroattive. Dopo la riforma del 2022 cessa la violazione dell’articolo 3

La Cedu condanna l’Italia per l’applicazione retroattiva dell’ergastolo ostativo a quattro detenuti. Riconosciute violazioni degli articoli 3 e 7.

15/08/2026
Aveva subito una condanna penale in primo grado, confermata in secondo, per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato...
13/08/2026

Aveva subito una condanna penale in primo grado, confermata in secondo, per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato fermato con un tasso alcolemico di 0,92 grammi per litro, un soffio più alto della soglia di 0,8 grammi oltre la quale si passa dall'illecito amministrativo al reato penale. L'8 giugno 2026, però, la Corte di Cassazione gli ha dato ragione annullando la sentenza e ordinando un nuovo processo. È quanto è successo ad un automobilista di Pescara, che ha ottenuto questo risultato a causa di una gastrite cronica con reflusso gastroesofageo.

Se vogliamo combattere efficacemente la mafia, non dobbiamo trasformarla in un mostro né pensare che sia una piovra o un...
13/08/2026

Se vogliamo combattere efficacemente la mafia, non dobbiamo trasformarla in un mostro né pensare che sia una piovra o un cancro. Dobbiamo riconoscere che ci rassomiglia.
(Giovanni Falcone)

La privacy e il semaforo rosso.Passo con il rosso e pago 167 euro di multa, ma ne faccio spendere 5 mila al Comune.Una s...
28/07/2026

La privacy e il semaforo rosso.

Passo con il rosso e pago 167 euro di multa, ma ne faccio spendere 5 mila al Comune.

Una signora attraversa un incrocio con il semaforo rosso. Il sistema di telecamere del Comune rileva l’infrazione e le invia la multa.

La donna si rivolge al Garante Privacy contestando che l’amministrazione comunale non ha provveduto all’oscuramento in automatico del parabrezza anteriore e del lunotto posteriore del veicolo così da rendere irriconoscibili conducente ed eventuali passeggeri, e lamentando l’assenza di qualsivoglia informativa nei pressi del luogo in cui erano presenti le telecamere adibite a rilevare l’infrazione di “passaggio col rosso”.

All’esito dell’istruttoria il Garante con il provvedimento 10267254 del 18 giugno 2026 (allegato al post) ha accertato che il Comune ha effettivamente omesso di riportare l’informativa di primo livello sulla cartellonistica che segnala la presenza di un sistema di rilevazione dell’infrazione tramite telecamere, e che quella successivamente prodotta è errata ed incompleta.

Lo stesso dicasi per l’informativa di secondo livello presente sul sito web istituzionale. Anche la valutazione d’impatto, di particolare rilevanza in caso di utilizzo di nuove tecnologie, è risultata inidonea.

Per tale ragione, l’Autorità ha comminato al Comune in questione una sanzione di 5 mila euro…pedinate gente, pedinate

19/07/2026

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Cosa ne pensate?????

Roggero: Lega deposita Pdl che estende possibilità legittima difesa

Primo firmatario Borghi.
Se approvato gioielliere libero subito

La Lega ha depositato provvedimento, a prima firma Claudio Borghi, che punta a modificare la legge sulla legittima difesa, integrando quanto previsto dall'articolo 52 del codice penale.
Si tratta di una proposta di legge che prevede la non punibilità di "qualsiasi reazione" nella immediatezza di una aggressione a mano armata in casa o in negozio "indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta". Questo testo di fatto scagionerebbe chi come il gioielliere piemontese ha agito al di fuori del suo negozio, in condizioni non ritenute compatibili con la norma attuale sulla legittima difesa.
'Se tutti voteranno questa Pdl il giorno dopo il gioielliere Roggero sarà libero per il principio della retroattività illimitata dell'abolizione del reato.
Cosa ne pensate?

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