Studio Borgonovo Commercialista Consulente del Lavoro

Studio Borgonovo Commercialista Consulente del Lavoro Dottori commercialisti e revisori contabili. Consulenza societaria contabile e fiscale. Contenzioso

02/04/2025

Polizze catastrofali, arrivano i primi chiarimenti del MIMIT

Autore: Martina Giampà

Il Ministero del Made in Italy a seguito in seguito alle numerose richieste di chiarimento pervenute, ha pubblicato le prime FAQ sulle tematiche connesse all’operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali di cui al DM 18/2025, pubblicato in G.U. Serie Generale n.48 del 27 febbraio 2025.

Il primo dubbio interpretativo affrontato è anche quello più discusso in questi giorni, ed è relativo all’impresa che non possiede terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizza tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo, ad esempio affitto o leasing. Su chi grava l’obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali?
Beni non di proprietà, sì alla polizza

Il MIMIT chiarisce una volta per tutte che l’imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio di impresa anche se non ne è proprietario, con la sola esclusione dei beni già assicurati con la stessa copertura (anche se stipulata da un soggetto diverso dall’imprenditore che utilizza i beni).
Abuso edilizio, nessun obbligo assicurativo

I beni gravati da abuso edilizio non sono soggetti all’obbligo assicurativo. La normativa è chiara: sono esclusi dalla copertura i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione. È importante far notare che in questo caso la norma non distingue tra abusi gravi, formali o sanabili e ciò comporta che il perimetro di esclusione potrebbe essere molto ampio.
Fabbricati in costruzione, niente obbligo

I beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, perché non rientrano nella cerchia di quelli da assicurare perché sono iscritti nella sezione Attivo, voce B-II n. 5 e non nei numeri 1), 2), 3). Continua comunque a rimanere il dubbio normativo del perché edifici in costruzione non necessitino di alcuna copertura.
È possibile usare polizze collettive?

L'obbligo assicurativo previsto dalla legge può essere adempiuto anche mediante adesione a polizze collettive, semplificando così l'accesso alla copertura per i cittadini e le imprese.
I dubbi sulle sezioni del Registro delle imprese

Il problema non si pone: indipendentemente dalla sezione in cui sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione catastrofale. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese agricole.
Studi professionali e adeguamento polizze già esistenti

Con un’ulteriore FAQ, viene chiarito se lo studio (in questo caso legale) in cui viene esercitata l’attività professionale è soggetto all’obbligo.

In questo caso l’obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile. L’obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.

Mentre per quanto riguarda l’aggiornamento delle polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.
Quando la polizza non è obbligatoria

Le imprese che devono sono registrate nel Registro delle imprese e che non possiedono o non utilizzano i beni specificati soggetti all’obbligo di copertura, non sono obbligate a stipulare l'assicurazione.
Imprenditore con sede nella propria abitazione

Altra questione abbastanza dibattuta è se l’imprenditore che svolge la propria attività presso la propria abitazione è tenuto a stipulare una polizza a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.

Anche qui il chiarimento del ministero è abbastanza chiaro: se l’immobile è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa deve essere assicurata obbligatoriamente solo la porzione di edificio che viene utilizata per lo svolgimento dell’attività.
Veicoli iscritti al PRA, sono esclusi

Le attrezzature industriali e commerciali includono macchine, utensili, ricambi, basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, e attrezzature per imballaggio e trasporto che non sono registrati al P.R.A. Pertanto, i veicoli iscritti al P.R.A. sono esclusi dalla copertura assicurativa.
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20/03/2025

Polizza catastrofale, effetto boomerang

Tutti i dubbi inerenti all’obbligo di sottoscrizione del contratto assicurativo a copertura dei danni causati dalle calamità naturali e dagli eventi catastrofali si sono riversati negli studi commerciali.
Si rileva la diffusa tendenza a ribaltare sul “commercialista” i dubbi interpretativi, ancora numerosi, e gli adempimenti funzionali alla sottoscrizione della polizza assicurativa.

Nonostante l’imminente scadenza, fissata al 31 marzo 2025, l’obbligo introdotto per l’imprese dall’articolo 1, comma 101, della Legge n. 213 del 2023 resta per molti tratti ancora un’incognita.
L’articolo 1, comma 1, lettera b), del Decreto del Ministero dell’Economia e finanze del 30 gennaio 2025, n. 18, impone la nuova copertura assicurativa ai fabbricati e terreni, agli impianti e macchinari ed alle attrezzature industriali e commerciali impiegate, a qualsiasi titolo, nell’esercizio dell’attività d’impresa.

Non si comprende, tuttavia, se debbano trovare copertura anche gli immobili inutilizzati o inutilizzabili, quelli oggetto di interventi di recupero edilizio, nonché quelli patrimoni, di natura avulsi all’attività d’impresa esercitata.
Sono certamente esclusi, per espressa disposizione ministeriale, gli immobili che risultano gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione. Di pari sono esclusi, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 2, del Decreto Legge n. 155 del 2024, i beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, condizione ricorrente quando vi sia una divergenza fra il soggetto proprietario e quello che impiega i beni nell’esercizio dell’attività di impresa.

Ugualmente dubbie sono le conseguenze dell’eventuale inadempimento.

L’articolo 1, comma 102, della Legge n. 213 del 2023 si limita a prevedere che “dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”, senza tracciare chiaramente quali siano i malefici della mancata sottoscrizione del contratto assicurativo entro il prossimo 31 marzo 2025. Risulta chiaro, invece, che l’obbligo assicurativo non ha valenza retroattiva e, di conseguenza, l’eventuale inadempimento non esplica i propri effetti sui contributi, le sovvenzioni o le agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche per le quali sia già maturato il diritto alla percezione.

Con ogni probabilità, ma solo per il futuro, i singoli avvisi prevederanno, fra le condizioni imposte, l’assolvimento del citato obbligo assicurativo.

Non vi sono dubbi, invece, rispetto al lavoro extra al quale saranno chiamati i commercialisti da qui alla fine del mese, salvo proroga (richiesta a gran voce da Confindustria).

Oltre al perimetro oggettivo inerente ai beni da sottoporre a copertura, i quesiti della clientela vertono principalmente sul valore da assicurare. Sotto tale profilo l’articolo 1, comma 1 (lettere l, m e n), del Decreto Ministeriale differenziano i criteri di valutazione a seconda della tipologia di beni da assicurare:
per i beni immobili rileva valore di ricostruzione, ovvero l’importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con caratteristiche equivalenti;
per i beni mobili rileva il costo di rimpiazzo, ovvero il valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità;
per i terreni, data la loro peculiarità, rileva il costo di ripristino, ovvero il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.
L’attività di valorizzazione, che prescinde dalle risultanze contabili, assume un valore centrale. Il Decreto Ministeriale, infatti, dispone che l’indennizzo venga riconosciuto dalla compagnia di assicurazione per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura e fino concorrenza del valore assicurato, anche quando è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati.

In tale evenienza non si comprende, tuttavia, cosa accada quando il valore assicurato risulti sensibilmente inferiore al valore effettivo dei beni e, soprattutto, se in tal caso l’obbligo assicurativo può considerarsi comunque adempiuto ai fini del riconoscimento dei contributi, delle sovvenzioni e delle agevolazioni pubbliche.

Autore: Paolo Iaccarino
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15/02/2025

Ultima chance per la Rottamazione-quater
Riammissione alla definizione per i decaduti al 31 dicembre 2024. Istanza entro il 30 aprile 2025

Autore: Paolo Iaccarino

Nel corso dell’iter di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto Legge n. 202 del 2024) è stato approvato l’emendamento finalizzato alla riammissione alla definizione agevolata dei soggetti che sono decaduti dalla Rottamazione-quater. Per ora, invece, è naufragato il tentativo di introduzione di una nuova versione di definizione agevolata, la quinta della specie, per la definizione dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

I soggetti che alla data del 31 dicembre 2024 risultavano essere decaduti dalla Rottamazione-quater per il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, potranno essere riammessi agli effetti della definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197 del 2022. A tal fine sarà necessario presentare, secondo le modalità telematiche che verranno pubblicate sul sito dell’Agenzia entrate - riscossione, una nuova istanza di definizione entro il 30 aprile 2025. Entro la stessa data la predetta dichiarazione potrà essere integrata.

Non si tratta, come accaduto più volte in passato per questa ed altre versioni della rottamazione, di una rimessione in termini. La procedura in commento costituisce, piuttosto, una mini-rottamazione accessibile ai soli soggetti che abbiano già aderito alla Rottamazione-quater, ma ne siano decaduti a causa del mancato o ritardato pagamento di una o più rate in scadenza dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2024 (se la decadenza viene a verificarsi a causa del mancato o ritardato pagamento della rata in scadenza il prossimo 28 febbraio 2025 non sarà possibile accedere alla riammissione). La nuova istanza, che determina sostanzialmente i medesimi effetti di quella originaria, potrà essere presentata limitatamente ai carichi già ricompresi nella prima istanza di definizione agevolata presentata entro il 30 giugno 2023.

Le somme residue, sulle quali saranno dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, potranno essere versate, a scelta del contribuente, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025, ovvero nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027. A seguito della riammissione entro il 30 giugno 2025 l’Agenzia entrate - riscossione comunicherà al contribuente l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e le relative scadenze.

La presentazione della nuova istanza sospende, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo, le procedure esecutive che siano state avviate successivamente alla decadenza della Rottamazione-quater, nonché impedisce l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi ed ipoteche e l’avvio di nuove procedure esecutive. Inoltre, per i carichi ivi inclusi, il debitore non è più considerato inadempiente ai fini degli articoli 28-ter e 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e sarà in regola ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

La riammissione alla definizione, inoltre, costituisce l’occasione unica per rateizzare nuovamente i carichi che, prima della definizione agevolata, erano ricompresi in precedenti piani di rateazione decaduti ai sensi dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, non più rateizzabili (richieste di rateazione presentate dal 16 luglio 2022) ovvero nuovamente dilazionabili (richieste di rateazione presentate fino al 15 luglio 2022), ma a condizione che alla data di presentazione della nuova richiesta di rateazione siano state regolarizzate le rate nel frattempo scadute. Da questo punto di vista la riammissione alla definizione agevolata permette di bloccare nuovamente la naturale evoluzione delle attività esecutiva.
La procedura in commento interesserà tutti i contribuenti che abbiano aderito alla Rottamazione-quater. A differenza di quanto fu previsto dall’articolo 1, comma 234, della Legge n. 197 del 2022, non richiamato ai fini della riammissione, non è prevista la messa a disposizione di un’area riservata nella quale individuare i carichi definibili. La verifica delle condizioni, pertanto, è tutta a cura del contribuente.

Sul punto, come chiarito dall’Amministrazione finanziaria nell’incontro con la stampa specializzata dello scorso 5 febbraio 2025, sia in caso di mera rateazione che di rottamazione, in caso di intervenuta decadenza del piano di versamento l’Agenzia delle entrate - riscossione non notifica alcun provvedimento amministrativo, semplicemente perché non espressamente previsto per Legge.
© FISCAL FOCUS Informati S.r.l.

26/12/2024
13/03/2024

EMISSIONE E RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE - LE NOVITA' IN VIGORE DAL PROSSIMO 20 MARZO

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dell' 8 marzo 2024, Prot. n. 105669 - pubblicato sul proprio sito istituzionale l’11 marzo 2024 - ha apportato delle modifiche al Provvedimento del 24 novembre 2022, Prot. n. 433608.

✴️ Il provvedimento modifica, a partire dal 20 marzo 2024, le condizioni di utilizzo del servizio di consultazione delle fatture elettroniche.
♦️ In particolare:
a) non è più necessario effettuare l’adesione all’accordo di servizio per consultare le proprie fatture; pertanto tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, potranno avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio;
b) la consultazione delle fatture elettroniche e dei “dati fattura” non è delegabile, da parte del consumatore, ad un intermediario.
c) le fatture elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) sono disponibili nell’ area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI;
d) viene inoltre, esplicitato che anche ai consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i “dati fattura” fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento;
e) il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti IVA, viene esteso anche ai soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita.

📌 Per consultare il testo del provvedimento n. 105669/2024, cliccare QUI. https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5946186/Provvedimento+FE105669_24-03-08.pdf/af6f36cc-f274-e712-65eb-5183ca3c739d

🖥 Per accedere alla sezione dedicata alla fattura elettronica e corrispettivi telematici del sito dell’Agenzia delle entrate, cliccare QUI. https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/fatturazione-elettronica

26/01/2024

Sale la ritenuta dall’8 all’11 per cento sui bonifici per agevolazioni fiscali

Autore: Elena Traini

Tra le novità introdotte dalla nuova Legge di bilancio spicca la misura che verrà applicata dal 1° marzo prossimo, riguardante l’aumento dall’8 all’11 per cento della ritenuta sui bonifici parlanti per ottenere le agevolazioni fiscali.

Quando si eseguono lavori su edifici esistenti per i quali si intende beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie (50%) o sul risparmio energetico (65%), di cui all'art. 16-bis del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, è obbligatorio effettuare i pagamenti con un apposito modulo di bonifico per le detrazioni fiscali. Esistono differenze importanti fra il modello di bonifico per le detrazioni fiscali e il bonifico ordinario. Innanzitutto nel bonifico per le detrazioni fiscali ci sono appositi campi dove indicare la tipologia di detrazione di cui si intende beneficiare (se ristrutturazioni edilizie o risparmio energetico), il codice fiscale di colui che effettua il pagamento (e che beneficerà della detrazione) e il codice fiscale/partita iva del beneficiario del bonifico. Questi campi non sono invece presenti in un bonifico ordinario. Tuttavia, la differenza sostanziale è la ritenuta d'acconto che viene applicata sui bonifici per le detrazioni fiscali. La ritenuta non viene invece mai applicata sui bonifici ordinari. L'art. 25 del Dl 78/2010 (convertito con Legge 122/2010) imponeva che la ritenuta d'acconto ammontasse al 10%. L'aliquota è stata prima ridotta al 4% nel 2011, per essere poi rialzata all'8% con la Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 657 Legge del 23 dicembre 2014 n. 190) e, ora, con la nuova Legge di bilancio 2024, all’11% per i bonifici effettuati dal 1° marzo 2024.

Al momento del pagamento di un bonifico per le detrazioni fiscali, banche e Poste Italiane Spa devono operare automaticamente una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori o dal professionista che li segue. In altri termini, sull'importo versato dal cliente la banca o Poste Italiane Spa trattengono una somma che versano direttamente all'erario a titolo di anticipo delle tasse che l'impresa esecutrice dei lavori o il professionista dovranno pagare in futuro sulla base del proprio reddito.

È bene specificare che il sostituto d'imposta, ossia il soggetto che opera la ritenuta e la versa all'erario, non è il committente dei lavori, ma le banche o le poste, che dovranno rilasciare al beneficiario del bonifico la certificazione della ritenuta effettuata a chiusura dell'anno fiscale. Nelle fatture dei fornitori non dovrà comparire alcuna dicitura relativa alla ritenuta applicata. Gli istituti di credito e le poste attueranno automaticamente la ritenuta.

Nella Circolare 28 luglio 2010, n. 40/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti su come banche e poste devono calcolare la ritenuta di acconto.

La ritenuta che verrà effettuata dalla banca o dalle poste va calcolata esclusivamente sull'imponibile della fattura e non sull'Iva. Pertanto, rispetto al totale di ogni bonifico, il soggetto incaricato della ritenuta (il cosiddetto sostituto d'imposta) dovrà scorporare l'Iva. Giustamente l'Agenzia delle Entrate rileva che, poiché non sempre l'aliquota Iva sulle fatture per lavori edili è fissa, (per i lavori eseguiti su edifici esistenti può ammontare al 10%, al 22%, e per alcune fatture in parte al 10% e in parte al 22%), non potendo banche e poste verificare ogni volta l'importo esatto corrispondente all'Iva in fattura, l'Agenzia delle Entrate indica che ci si debba sempre riferire all’aliquota più alta, e cioè al 22%. Ogni bonifico verrà quindi sottoposto alla ritenuta dell'8% (o dell’11%) dopo lo scorporo di un’Iva presunta del 22%.

Esempio:

Fattura di € 10.000 + Iva 10% = € 11.000 totale fattura e totale bonifico.
Per il calcolo della ritenuta, la banca scorpora il 22% dell’Iva per determinare l’imponibile ai fini del calcolo della ritenuta:
11.000/122*100 = 9.016,39 imponibile per calcolo ritenuta
9.016,39 x 8% = 721,31 ritenuta pari all’8% (per bonifici effettuati fino al 28/02/2024)
9.016,39 x 11% = 991,80 ritenuta pari all’11% (per bonifici effettuati dal 01/
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23/01/2024

SOS da inviare con ricorso frequente e ingiustificato al contante

Sanzionato per 300.000 euro il commercialista della società che ha omesso di segnalazione 186 prelievi di contanti per 12 milioni di euro

/ Maurizio MEOLI
Martedì, 23 gennaio 2024

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2129 , depositata ieri, ha precisato che il commercialista che tiene la contabilità di una società è obbligato a segnalazione come operazioni sospette di riciclaggio ( SOS ) l'effettuazione, per conto della stessa, di numerosi e rilevanti prelevamenti in contanti dai conti correnti, senza che rispetto a tale modo di operare possa presentare alcun rilievo il fatto che i beni, in ipotesi acquistati tramite tali contanti, siano stati poi rivenduti ad altra società con pagamento tramite assegni bancari tracciabili.

Nel caso di specie, le operazioni non segnalate, e oggetto di contestazione, erano costituite da ben 186 prelievi in ​​contante, succedutesi nell'arco di poco più di due anni, per un importo complessivo di oltre 12 milioni di euro. Ciò valeva l'applicazione di una sanzione amministrativa di circa 600.000 euro (poi ridotta a 300.000 euro) nei confronti del commercialista che teneva la contabilità della società.

Questa sanzione, per altro, venne annullata dalla Corte d'Appello di Roma, che riteneva non fornita la prova delle operazioni sospette . Ciò in quanto, pur essendo innegabile che l'operatività in contanti non consentiva l'individuazione dei soggetti rivenditori, la società cedeva successivamente tali beni ad un unico acquirente che li pagava con assegni bancari tracciabili. Tale circostanza, secondo i giudici d'appello, era idonea a dimostrare l'assenza, in concreto, di elementi idonei a far sospettare la provenienza illecita del denaro, con conseguente impossibilità di ravvisare in capo al commercialista un obbligo di SOS.

Contro tale decisione ricorreva per Cassazione il MEF, sottolineando come i prelevamenti in contante, in assenza di valida giustificazione, potevano essere finalizzati a rendere lo stesso non tracciabile, secondo uno schema tipico di operazioni di reinvestimento di proventi illeciti in attività legali. Sussistevano, inoltre, indici di anomalia non debitamente considerati: lo stesso commercialista, infatti, aveva sconsigliato le operazioni in contanti, le quali venivano registrate in modo carente e lacunoso, senza indicazione dei rivenditori sui documenti di acquisto e senza precisare né il veicolo che effettuava il trasporto né l'orario delle relative consegne.

La Cassazione reputa fondati i motivi del ricorso del MEF. Si ricordano, in primo luogo, le indicazioni delle autorità di vigilanza rilevanti ai fini della concreta ricostruzione dell'obbligo di SOS al tempo della contestata omessa segnalazione.
Nel “decalogo” della Banca d'Italia (aggiornato al 12 gennaio 2001) si sottolineava come fossero da considerare sospetti di riciclaggio non solo “frequenti operazioni per importi di poco inferiori al limite di registrazione, soprattutto se effettuate in contante”, ma anche operazioni di “prelevamento di ingenti somme”.

L'UIC (Ufficio italiano cambi, oggi sostituito dalla UIF, Unità di informazione finanziaria), inoltre, nel provvedimento del 24 febbraio 2006, sulle istruzioni applicative in materia di obblighi di SOS da parte dei commercialisti, precisava come nella relativa individuazione dovesse verificarsi (tra gli altri) al seguente criterio generale : “ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell'operazione”.

Rispetto a tali indicazioni, poi, si ricorda il principio consolidato in base al quale ai fini dell'obbligo di segnalazione non sia richiesta né l'emersione di un quadro indiziario di riciclaggio sulla base delle indagini condotte, né l'esclusione, in base al proprio personale convinzione, dell'estraneità delle operazioni ad una attività delittuosa, rilevando un giudizio obiettivo sulla idoneità di esse - valutati gli elementi oggettivi e soggettivi che le caratterizzano - ad essere strumento di elusione delle disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio ( cfr . Cass. n. 20647/2018 ).

A fronte di tutto ciò, la sentenza della Corte d'Appello aveva trascurato “nitidi indici di anomalia”. In particolare, la società acquistava la merce da privati ​​senza fatturazione, e quindi in maniera “non tracciabile”; ragion per cui la destinazione del contante poteva considerarsi direttamente ignorata. Tale merce, apparentemente sviluppata in contanti, venne ceduta a una società acquirente che emetteva fatture di vendita, ma che, probabilmente, svolgeva il ruolo della “cartiera”, dal momento che, come evidenziava la stessa difesa del commercialista, aveva commesso il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 del DLgs. 74/2000.

Ed allora, concludere la decisione in commento, è evidente come, in presenza di simili operatività (considerate negli indici di anomalia della Banca d'Italia e nelle Istruzioni applicative dell'UIC), il commercialista avrebbe dovuto effettuare una SOS per consentire alla autorità competente di verificare se il ricorso frequente e ingiustificato al contante fosse o meno finalizzato ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

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18/01/2024

☞ FLASH NEWS - Canone Rai 2024 ☜

A seguito della riduzione del canone Rai da 90 a 70 euro per effetto della legge di Bilancio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 1/E/2024, con la quale ha reso noti gli importi per il solo anno 2024 in riferimento a tutte le casistiche che possono presentarsi ai cittadini. Chi ha già l'addebito in bolletta non dovrà fare nulla, mentre chi procede con il pagamento con F24 dovrà scegliere se versare l'intera somma entro il 31.01.2024 o rateizzarla.

(Italia Oggi - Ratio)

27/12/2023

La detrazione dell’Iva per le fatture a “cavallo” dell’anno

Autore: Nicola Forte

In prossimità della fine dell’anno è possibile che l’acquirente di beni e servizi non riceva entro il 31 dicembre 2023 tutte le fatture di acquisto con Iva esigibile ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. Il sistema di Interscambio potrebbe recapitare le predette fatture nei primi giorni dell’anno 2024. Si pone così il problema se sia o meno possibile esercitare il diritto alla detrazione con riferimento alla liquidazione periodica di dicembre dell’anno 2023. Ciò in quanto, come detto, l’esigibilità del tributo si è verificata entro il 31 dicembre.

La soluzione si desume dall’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998 anche se la delega fiscale modificherà la norma. Per il momento essa prevede che “entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta su valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese (ai sensi dell’art. 19 DPR 633/72). Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

La possibilità di far valere la detrazione dell’imposta retroattivamente non vale, quindi, per le fatture a “cavallo” d’anno, cioè con esigibilità nell’anno 2023, ma ricevute dal 1° gennaio 2024 in avanti.

Si consideri ad esempio il caso in cui un imprenditore abbia acquistato una partita di merce consegnata in data 28 maggio 2023 e la fattura viene recapitata dal Sistema di Interscambio il 3 giugno 2023. E’ sicuramente possibile esercitare il diritto alla detrazione in quanto la consegna della merce rende il tributo esigibile e l’acquirente è materialmente in possesso della fattura. In particolare, avendo ricevuto la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, la detrazione potrà essere fatta valere retroattivamente nel periodo di liquidazione di maggio. In alternativa la detrazione potrà essere fatta valere dalla liquidazione periodica di giugno o in una delle successive. Viceversa, se la fattura fosse stata recapitata dal 16 giugno in avanti, la detrazione potrà essere fatta valere dalla liquidazione periodica di giugno o in una delle successive, ma non in quella di maggio.

Tale possibilità non è prevista, in base alla disciplina attualmente in vigore, per le fatture a “cavallo” dell’anno. Si consideri ad esempio il caso in cui la stessa partita di merce sia stata consegnata il 28 dicembre e la fattura sia stata recapitata il 3 gennaio 2024. In tale ipotesi è irrilevante che la fattura sia stata ricevuta entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Trattandosi di un’operazione a “cavallo” dell’anno la detrazione potrà essere fatta valere esclusivamente nel periodo di liquidazione di gennaio dell’anno 2024 o in una delle successive.

Diviene dunque essenziale verificare il momento in cui il soggetto passivo ha ricevuto la fattura. Solo la ricezione del documento entro il 31 dicembre 2023 consentirà di fruire della detrazione dell’Iva nella liquidazione periodica di dicembre.

La legge delega, però, allorquando sarà concretamente attuata, renderà possibile l’esercizio retroattivo del diritto alla detrazione anche per le c.d. fatture a “cavallo” dell’anno. Per il momento, però, non è possibile e presumibilmente il cambiamento delle regole troverà applicazione per la prima volta tra la fine dell’anno 2024 e l’inizio dell’anno 2025.
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