10/09/2024
PATENTE A PUNTI PER L’ EDILIZIA, COME E CHI PUO RICHIEDERLA?
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La patente a punti per l’ edilizia va richiesta attraverso il portale dell’ ispettorato del lavoro, possono richiederla i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
2. Aver adempiuto agli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
3. Essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
4. Essere in possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
5. Essere in possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente
6. Aver designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
COME VENGONO ATTRIBUITI I PUNTI?
Ciascun soggetto tenuto al possesso della patente può ottenere un punteggio complessivo non superiore a 100 crediti, riconosciuti nelle seguenti categorie:
A. crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente
B. crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui:
1)fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;
2) fino a 20 crediti attribuibili ai sensi dell’articolo 6, comma 1, ovvero la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.
C. crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili ai sensi dell’articolo 5, comma 1, di cui:
1) fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro
2)fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi alla lettera c), n. 1., ovvero possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001; asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui al comma 3, lett. b), di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza; - possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui al comma 3, lett. b), di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza; - possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui al comma 3, lett. b), di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza; adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS.;