Studio Bonucci

Studio Bonucci Consulenza contabile,societaria, fiscale e contenzioso tributario

30/05/2023

È stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 124 del 29/05/2023 la legge 26 maggio 2023 che ha convertito in legge il decreto legge 34 del 30 marzo 2023. In sede di conversione è stato introdotto l‘articolo 17 bis che permette agli enti territoriali(comuni,province e regioni), nei casi di riscossione diretta e affidati ad agenzia di riscossione dei propri carichi tributati,diverse AER, di poter accedere alla cosiddetta tregua fiscale ( saldo e stralcio o rottamazione) dei propri tributi. Gli enti territoriali dovranno entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge,deliberare il proprio regolamento.

15/09/2022
30/08/2022

I controlli interni Codice della crisi d’impresa

Il Codice della crisi richiede che le “misure” adottate dall’imprenditore individuale e gli “assetti” di quello collettivo, per l’emersione tempestiva della crisi, siano in grado di segnalare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e di rilevare:

l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni; l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie verso Inps, Inail, agenzia delle Entrate/Riscossione.
La norma in commento, inoltre, attribuisce all’organo di controllo della società il dovere di segnalare, per iscritto, all’organo di amministrazione la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza per l’accesso alla composizione negoziata attraverso la nomina dell’esperto indipendente.

L’organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico; è quindi escluso il revisore) è altresì destinatario delle segnalazioni di esposizioni debitorie rilevanti della società effettuate dai creditori pubblici qualificati.

Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati;
Il Codice della crisi impone ai creditori pubblici qualificati di eseguire specifiche segnalazioni.

In particolare, è previsto che siano segnalate sia all’impresa debitrice e sia organo di controllo:

da parte dell’Inps, il ritardo di oltre 90 giorni nel versare contributi previdenziali che superino, per le imprese con lavoratori subordinati e para-subordinati, il 30% di quelli dovuti nell’anno precedente nonché alla soglia di 15mila euro e, per quelle senza tali lavoratori, alla sola soglia di 5mila euro; da parte dell’Inail, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei premi assicurativi di ammontare superiore a 5mila euro; da parte dell’agenzia delle Entrate, un debito Iva di oltre 5mila euro scaduto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche; da parte degli agenti della riscossione, i crediti affidati per la riscossione, scaduti da oltre 90 giorni, superiori per le imprese individuali a 100mila euro, per le società di persone a 200mila euro e, per le altre società, a 500milaeuro.
La segnalazione inviata all’imprenditore deve contenere l’invito a chiedere la composizione negoziata della crisi, se ne ricorrono i presupposti.

Tale segnalazione parte dal presupposto che se l’impresa non ha versato imposte e contributi per cifre rilevanti, è abbastanza probabile che la situazione, e quindi i presupposti di accesso alla composizione negoziata, sussistano effettivamente.

19/07/2022

A partire dal prossimo 25 luglio e fino al 31 agosto 2022 compreso, saranno sospese le notifiche, emesse dall’Inps, di note di rettifica e le diffide di...

21/05/2022

Cassa depositi e prestiti sta per riaprire alle cessioni dei crediti da bonus edilizi. Acquisterà solo crediti dalle imprese che li abbiano maturati a valle dello sconto in fattura e pagherà i crediti

06/05/2022

Superbonus, nuove modifiche alla cessione del credito. Stando alle novità emerse dopo il secondo via libera al DL Aiuti nel corso del Consiglio (...)

28/01/2022

Faq agenzia delle entrate del 28/01/2022

Un contribuente sostiene il 1° dicembre 2021 spese per
interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo
non superiore a 10.000 euro per i quali intende esercitare
l'opzione per la cessione del credito. Qualora il 3 gennaio 2022
non abbia ancora trasmesso la relativa comunicazione di
cessione all'Agenzia delle entrate è tenuto a richiedere il
rilascio del visto di conformità e
dell'asseverazione/attestazione della congruità delle spese?
L'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 11 novembre
2021, n. 157, ha introdotto l'obbligo del rilascio del visto di
conformità e dell'attestazione della congruità delle spese in caso
di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del
credito anche per i Bonus diversi dal Superbonus. Con circolare
del 29 novembre 2021, n. 16/E, è stato chiarito che tale obbligo
"si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via
telematica all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre
2021"
L'articolo 1, comma 29, lett. b), della legge 30 dicembre 2021, n.
234 (legge di bilancio 2022), ha inserito - a decorrere dal 1°
gennaio 2022 - nell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, il comma 1-ter, il quale, alla lettera b), stabilisce che
l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità
delle spese previsto per la cessione del credito o lo sconto in
fattura non si applica per i Bonus diversi dal Superbonus «alle
opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi
dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa
regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore
a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti
comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui
all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»).
L'articolo 1, comma 41, della legge di bilancio 2022, inoltre, ha
abrogato il d.I. n. 157 del 2021, precisando che restano validi gli
atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi
ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-
legge.

Considerato che tale disposizione normativa entra in vigore il 1°
gennaio 2022 si ritiene che la stessa trovi applicazione con
riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura
o per la cessione del credito trasmesse all'Agenzia delle entrate a
decorrere da tale data.
Ne deriva che per la spesa sostenuta, anche mediante lo sconto
in fattura, il 1° dicembre 2021 per i sopra citati interventi
agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non
superiore a 10.000 euro (come detto, fatta eccezione per gli
interventi ammessi al Bonus facciate), non ricorre l'obbligo del
visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese
se la comunicazione di cessione è trasmessa all'Agenzia delle
entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022.

26/10/2021

Bonus interventi di efficientamento idrico e sostituzione di sanitari, rubinetti per bagno e cucina e soffioni docce: pubblicato il testo sulla Gazzetta ufficiale

Indirizzo

Gravina In
70024

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
16:30 - 20:00
Martedì 09:00 - 13:00
16:30 - 20:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
16:30 - 20:00
Giovedì 09:00 - 13:00
16:30 - 20:00
Venerdì 09:00 - 13:00
16:30 - 20:00
Sabato 10:00 - 12:00

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Bonucci pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Bonucci:

Condividi