28/01/2022
Faq agenzia delle entrate del 28/01/2022
Un contribuente sostiene il 1° dicembre 2021 spese per
interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo
non superiore a 10.000 euro per i quali intende esercitare
l'opzione per la cessione del credito. Qualora il 3 gennaio 2022
non abbia ancora trasmesso la relativa comunicazione di
cessione all'Agenzia delle entrate è tenuto a richiedere il
rilascio del visto di conformità e
dell'asseverazione/attestazione della congruità delle spese?
L'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge 11 novembre
2021, n. 157, ha introdotto l'obbligo del rilascio del visto di
conformità e dell'attestazione della congruità delle spese in caso
di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del
credito anche per i Bonus diversi dal Superbonus. Con circolare
del 29 novembre 2021, n. 16/E, è stato chiarito che tale obbligo
"si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via
telematica all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre
2021"
L'articolo 1, comma 29, lett. b), della legge 30 dicembre 2021, n.
234 (legge di bilancio 2022), ha inserito - a decorrere dal 1°
gennaio 2022 - nell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, il comma 1-ter, il quale, alla lettera b), stabilisce che
l'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità
delle spese previsto per la cessione del credito o lo sconto in
fattura non si applica per i Bonus diversi dal Superbonus «alle
opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi
dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa
regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore
a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti
comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui
all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»).
L'articolo 1, comma 41, della legge di bilancio 2022, inoltre, ha
abrogato il d.I. n. 157 del 2021, precisando che restano validi gli
atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi
ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-
legge.
Considerato che tale disposizione normativa entra in vigore il 1°
gennaio 2022 si ritiene che la stessa trovi applicazione con
riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura
o per la cessione del credito trasmesse all'Agenzia delle entrate a
decorrere da tale data.
Ne deriva che per la spesa sostenuta, anche mediante lo sconto
in fattura, il 1° dicembre 2021 per i sopra citati interventi
agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non
superiore a 10.000 euro (come detto, fatta eccezione per gli
interventi ammessi al Bonus facciate), non ricorre l'obbligo del
visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese
se la comunicazione di cessione è trasmessa all'Agenzia delle
entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022.