Studio Castorina

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UNAI Catania
10/04/2026

UNAI Catania

09/04/2026
21/01/2026

AVVISO AI CONDOMINI – GESTIONE EMERGENZA MALTEMPO

​Gentili Condomini,
​a seguito degli eccezionali eventi meteorologici appena trascorsi, vi comunichiamo che, al fine di gestire correttamente tutte le richieste, le segnalazioni di danni devono pervenire esclusivamente tramite posta elettronica al seguente indirizzo:
[email protected]

​L’evasione delle segnalazioni seguirà un ordine di priorità basato sulla gravità dei danni:

- ​Interventi per situazioni di pericolo immediato;
- ​Ripristino dei servizi comuni;
- ​Ripristino di danni non urgenti.

​Vi chiediamo gentilmente la massima collaborazione e pazienza nella gestione di questa fase emergenziale.
Ci scusiamo per gli inevitabili disagi e assicuriamo il massimo impegno per risolvere ogni criticità nel minor tempo possibile.

​Cordialmente,
​L'Amministratore

Auguri a tutti
25/12/2025

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05/10/2025
Quando si lavora bene si realizzano tante cose!
30/05/2025

Quando si lavora bene si realizzano tante cose!

Pulizia scale fatta dai condòmini, è possibile?L’assemblea condominiale non può deliberare che le scale dell’edificio si...
09/11/2024

Pulizia scale fatta dai condòmini, è possibile?

L’assemblea condominiale non può deliberare che le scale dell’edificio siano pulite a turno dai condòmini, ovvero che i condòmini incaricati per uno dei periodi possano provvedervi anche tramite terzi.

Una simile decisione sarebbe irrimediabilmente nulla.

A questa conclusione è arrivata la Suprema Corte di Cassazione affermando che «l’assemblea dei condomini ha la facoltà di decidere in ordine alle spese ed alle modalità di riparto, deliberando l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ma le è esclusa la possibilità di imporre al singolo condomino l’obbligo di pulire le scale in un dato momento, o di provvedervi attraverso un proprio pulitore.

Nel caso l’assemblea assuma una simile delibera, questa sarebbe radicalmente nulla, avendo i condomini statuito oltre le proprie competenze, violando i diritti del singolo condomino sui quali la legge non consente ad essa di incidere» (così Cass. 22 novembre 2002 n. 16485).

Insomma per la Corte di Cassazione, è legittimo che l’assemblea stabilisca di far pulire le scale e quindi ripartire la spesa tra i condòmini: ciò perché rientra nel novero delle competenze dell’organismo deliberativo quella di decidere la prestazione di un servizio.

Diverso, invece, deliberare che i condòmini, personalmente (o al loro turno per mezzo di personale da loro direttamente incaricato), debbano provvedere alla pulizia delle scale: la differenza sta nel fatto che l’assemblea non ha il potere d’imporre questo genere di comportamenti.

Si badi: qualora tutti i condòmini decidessero di pulire le scale a turno, allora quella non dovrebbe essere considerata una delibera, bensì un accordo tra tutti. Un impegno volontario di ciascuno a fare qualcosa di proprio interesse.

(Fonte: www.condominioweb.com)

RUBRICA CONDOMINIALE, OGGI PARLIAMO DI: IL RENDICONTO CONDOMINIALE E LA NOTA SINTETICA ESPLICATIVA DI GESTIONEIn mancanz...
23/03/2024

RUBRICA CONDOMINIALE, OGGI PARLIAMO DI:
IL RENDICONTO CONDOMINIALE E LA NOTA SINTETICA ESPLICATIVA DI GESTIONE

In mancanza della NOTA SINTETICA ESPLICATIVA il rendiconto di gestione può non essere approvato e nel caso di approvazione da parte dell'ASSEMBLEA CONDOMINIALE il condomino dissenziente può impugnare la delibera di approvazione entro 30 giorni dalla medesima delibera oppure, qualora assente in assemblea, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di assemblea.

L’articolo 1130 bis del Codice civile stabilisce che il rendiconto condominiale dev’essere corredato da una nota sintetica esplicativa, elemento ritenuto essenziale per garantire ai condòmini trasparenza e chiarezza nella comunicazione delle informazioni contabili. In tal modo, anche i meno esperti possono comprendere il consuntivo redatto dall’amministratore e verificare eventuali incongruenze.

La sentenza n. 2317 emessa dal Tribunale di Genova il 3 ottobre 2023 ha spiegato se si può ritenere valido il rendiconto senza nota esplicativa o se, al contrario, lo stesso è annullabile. Il risultato pratico è abbastanza evidente: con il venir meno dell’approvazione del rendiconto, decadono anche gli obblighi di pagamento.

La questione prende spunto da un caso specifico, in cui un condomino aveva contestato la validità di una delibera assembleare con cui era stato approvato il rendiconto. La tesi del ricorrente era basata sulla violazione dell’art. 1130 bis cod. civ.: in particolare, proprio l’assenza della nota esplicativa sintetica avrebbe reso la delibera impugnabile.

Il condomínio, da parte sua, si era difeso sostenendo che le difficoltà derivanti dalla gestione contabile precedente, caratterizzata da una mancata chiarezza nella distinzione e attribuzione delle varie voci di spesa e incasso, avrebbero impedito al nuovo amministratore la redazione della nota sintetica richiesta.

Nonostante queste considerazioni, secondo il Tribunale di Genova, la nota sintetica esplicativa all’interno del rendiconto condominiale deve ritenersi indispensabile e richiesta a pena di invalidità sia del rendiconto che della delibera che lo approva.

Tale nota, infatti, non solo elenca gli eventi gestionali più rilevanti, i rapporti in corso, le questioni pendenti e le variazioni patrimoniali di rilievo, ma serve soprattutto a fornire ai condòmini una visione chiara e comprensiva della situazione finanziaria del condominio, permettendo loro di esprimere un voto informato e consapevole.

La Corte ha sottolineato che la nota sintetica e il rendiconto formano un insieme inscindibile e che la mancanza di tale documento equivale a presentare un quadro contabile incomprensibile: ciò giustifica l’annullabilità della delibera in questione, come già stabilito da precedenti giurisprudenziali (Cassazione n. 33038/2018): annullabilità tuttavia da far valere entro 30 giorni decorrenti dalla delibera stessa o, per gli assenti, dalla comunicazione del relativo verbale.

Attraverso l’esame del caso in questione, in cui i rendiconti presentati erano privi della necessaria documentazione esplicativa, il Tribunale ha sottolineato la responsabilità professionale dell’amministratore nel garantire la completezza e l’adeguatezza della documentazione contabile fornita ai condòmini. La giustificazione dell’omissione basata sulla mancata consegna dei documenti da parte dell’amministratore uscente non è stata ritenuta valida e, pertanto, la richiesta di annullamento della delibera contestata è stata accolta.

Un altro caso emblematico è rappresentato dalla decisione del Tribunale di Torino (n. 3528/2017), che ha invalidato una delibera condominiale approvativa del rendiconto per la mancata inclusione della nota esplicativa. La sentenza ha enfatizzato il principio secondo cui la correttezza formale dei documenti non è una mera formalità, ma una garanzia fondamentale dei diritti dei condomini. In tale occasione è stato affermato che una delibera non può essere considerata legittima se approva un rendiconto non conforme all’art. 1130 bis del Codice civile. L’assenza della nota esplicativa porta, dunque, all’annullabilità della delibera.

In linea con quest’interpretazione, anche i Tribunali di Genova (n. 1131/2021) e Milano (n. 7888/2019) hanno espresso giudizi di illegittimità nei confronti di rendiconti privi della nota esplicativa, sancendo l’invalidità delle relative delibere approvative.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33038/2018, ha ulteriormente sottolineato l’importanza della nota sintetica esplicativa, riconoscendola come strumento volto a garantire ai condomini una comprensione adeguata degli elementi contabili del rendiconto. La finalità è quella di permettere l’espressione di un voto informato e ponderato in assemblea. Di conseguenza, l’omissione della nota, lasciando i condomini privi di informazioni essenziali sulla situazione patrimoniale del condominio, comporta l’annullabilità delle delibere assembleari che approvano il rendiconto.

Indirizzo

Via Fratelli Bandiera, 64
Gravina Di Catania
95030

Orario di apertura

Martedì 10:00 - 13:00
14:00 - 18:30
Giovedì 10:00 - 13:00
14:00 - 18:30

Telefono

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