04/09/2013
Iva, per l'agricoltore esonerato valgono fatture e autofatture
I produttori con giro d'affari inferiore a 7mila euro non devono registrare le operazioni
Le imprese agricole esonerate ai fini dell'Iva hanno l'obbligo di presentare l'elenco clienti e fornitori, ma l'obbligo inizia dall'anno 2013 e quindi la prima scadenza è rinviata al 30 aprile 2014. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate in una risposta fornita nella manifestazione Telefisco organizzata dal Sole-24Ore. Si ricorda che la legge di conversione (n. 221/2012) del Dl n. 179/2012, articolo 36, comma 8-bis , entrata in vigore il 19 dicembre 2012, ha introdotto tale obbligo al fine rendere più efficienti le attività di controllo sulla sicurezza alimentare dettate dal Regolamento Ce n. 178/2002. In particolare l'obiettivo era quello di migliorare la rintracciabilità dei prodotti agr icoli e alimentari. Si tratta di una giustificazione inconcepibile in quanto per raggiungere tale obiettivo si è utilizzato un adempimento fiscale sorto per finalità di accertamento sintetico (spesometro) ovvero in materia di controlli incrociati ai fini dell'Iva. L'elenco clienti e fornitori - L'obbligo degli elenchi clienti e fornitori è stato introdotto dall'articolo 21 del Dl n. 78/2010. In origine la norma prevedeva che tale adempimento dovesse essere espletato solo con riferimento a ogni singola operazione, attiva e passiva, rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a 3mila euro. L'art. 2, comma 6, del Dl n. 16/2012 ha eliminato tale limite. Inoltre ha previsto che, per le operazioni effettuate nei confronti di privati, l'obbligo della comunicazione deve essere assolto solo per importi superiori a 3.600 euro. Ora l'obbligo viene esteso anche agli agricoltori in regime di esonero che non eseguono le registrazioni delle fatture e delle autofatture; pertanto si dovrà fare riferimento alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta. Tenuto conto che la norma che ha introdotto l'elenco clienti e fornitori per gli agricoltori minimi, è entrata in vigore dal 19 dicembre 2012 si era posto il problema della decorrenza di tale nuovo obbligo. Infatti si poteva ritenere che già entro il prossimo 30 aprile tali soggetti avrebbero dovuto trasmettere all'Agenzia gli elenchi per le operazioni effettuate durante tutto il 2012. Ciò in quanto le imprese minime sono comunque tenute a conservare i documenti fiscali e contabili. Inoltre non era possibile invocare lo Statuto del contribuente dato che la scadenza dell'adempimento sarebbe caduta oltre il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della norma (art. 3, comma 2, L. 212/2000). A chiarire la questione è intervenuta l'Agenzia delle Entrate la quale ha precisato che l'obbligo «dato il limitato lasso di tempo trascorso fra l'entrata in vigore della norma (19 dicembre 2012) e il 31 dicembre 2012, per finalità di semplificazione degli adempimenti, possa non essere adempiuto dai produttori agricoli per il 2012». Pertanto il primo appuntamento slitta automaticamente al 30 aprile 2014 con riferimento alle operazioni effettuate nell'anno 2013. Il regime di esonero Iva per gli agricoltori - Il regime di esonero riguarda i produttori agricoli che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7mila euro e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli compresi nella parte prima della tabella A). I produttori agricoli che rientrano nel regime di esonero non devono osservare i seguenti adempimenti: emissione delle fatture di vendita e registrazione dei corrispettivi; registrazione delle fatture e quindi dalla tenuta della contabilità Iva; effettuazione della liquidazione dell'imposta; versamento dell'imposta all'Erario; presentazione del prospetto e della dichiarazione annuale Iva. I produttori agricoli in regime di esonero devono numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali a norma dell'art. 39, Dpr 633/72. Inoltre devono conservare copia delle «autofatture» emesse dagli acquirenti le quali devono altrettanto essere numerate. Dal 2014 con effetto per le fatture e autofatture ricevute nel 2013 gli agricoltori esonerati devono trasmettere in via telematica gli elenchi clienti e fornitori. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dagli agricoltori esonerati, gli acquirenti hanno l'obbligo della emissione della fattura (autofattura). Nella fattura deve essere normalmente indicata l'Iva in trasparenza e l'imposta è detraibile (salvo le limitazioni di cui all'art. 19 bis 1, Dpr 633/72) per l'acquirente. L'imposta deve essere applicata nella misura corrispondente alle percentuali di compensazione relativamente ai beni prodotti dalla azienda agricola esonerata. Se si tratta di operazioni diverse da quelle agricole, l'obbligo della fatturazione ricade sempre sugli acquirenti i quali dovranno indicare l'imposta mediante l'aliquota propria del bene o del servizio. In tal senso vi sono due conferme ministeriali; la prima è la risoluzione n. 384076 del 13 gennaio 1981 e la seconda è la risoluzione n. 450313 del 20 novembre 1992. In entrambe le note il Ministero conferma che in caso di acquisto di beni strumentali usati il cessionario è obbligato a emettere autofattura con distinta indicazione dell'imposta la quale è detraibile. Tale procedura trova una indiretta conferma anche nella Cm n. 328/97, capitolo 6.7. C opia della «autofattura» deve essere rilasciata all'agricoltore cedente. Qualora l'operazione venga effettuata tra due agricoltori esonerati non deve essere emessa l'autofattura a cura dell'acquirente; la cessione viene documentata da semplice ricevuta esclusa da Iva e con applicazione dell'imposta di bollo. Affinché si applichi il regime di esonero il volume d'affari dell'anno precedente deve essere costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli, compresi nella tabella A, parte prima, allegata al Dpr 633/72. Ad esempio se in un anno il produttore agricolo ha ceduto prodotti agricoli per mille euro e ha prestato servizi agromeccanici per 1.500,00 euro, pur avendo realizzato un volume d'affari non superiore a 7mila euro dall'anno successivo non può invocare il regime di esonero. Infatti l'ammontare di mille euro non rappresenta i due terzi del volume di affari. In caso di superamento del limite di 7mila euro di volume d'affari, il produttore agricolo, deve osservare i normali adempimenti Iva a partire dall'anno successivo. Infatti il regime di esonero cessa di avere effetto dall'anno successivo a quello in cui il produttore agricolo ha realizzato un volume d'affari superiore a 7mila euro. Pertanto nell'anno in cui il produttore agricolo usufruisce del regime di esonero può cedere beni anche per centinaia di milioni senza mutare i propri obblighi ai fini dell'Iva. Con l'introduzione dell'obbligo degli elenchi clienti e fornitori l'agricoltore esonerato dovrà fare riferimento alle fatture e autofatture ricevute nel corso dell'anno e conservate obbligatoriamente. Non può fare riferimento alle operazioni registrate in quanto l'obbligo della registrazione non sussiste. Il regime di esonero non è obbligatorio - Il produttore agricolo può rinunciarvi mediante opzione nella dichiarazione annuale Iva (quadro VO). La predetta opzione è vincolante per tre anni; alla fine del triennio in assenza di espressa revoca il regime di esonero si rende applicabile di anno in anno. Ormai non vi è più un vero interesse a rinunciare al regime di esonero; infatti la rinuncia al regime di esonero comporta per le imprese agricole individuali e le società semplici l'obbligo del pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, la quale non è dovuta per le medesime imprese agricole esonerate.
autore: GIAN PAOLO TOSONI
fonte: Agrisole
data di creazione: 15/02/2013
data di modifica: 15/02/2013