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BONUS NIDO 2025 FINALMENTE SI POSSONO CARICARE LE DOMANDE 🥳🥳🥳
25/03/2025

BONUS NIDO 2025
FINALMENTE SI POSSONO CARICARE LE DOMANDE 🥳🥳🥳

28/11/2024

CAMPAGNA RED 2024
Con l’avvio della Campagna RED ordinaria 2024 per la dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno 2023, l’INPS ha quindi reso disponibile il nuovo servizio online “RED Precompilato” in sostituzione del “RED Semplificato”. Rimane comunque sempre possibile presentazione della dichiarazione dei redditi rilevanti sulle prestazioni collegate al reddito anche attraverso i CAF e i liberi professionisti abilitati convenzionati.

SCADENZA RED 2024
Il termine per la presentazione della dichiarazione reddituale rilevante relativa alla Campagna RED ordinaria 2024 (redditi anno 2023) è il 28 febbraio 2025.

‼️‼️‼️‼️ L'importo dell'indennità di accompagnamento previsto per l'anno 2024 è di euro 531.76 al mese, pagati per 12 me...
29/10/2024

‼️‼️‼️‼️ L'importo dell'indennità di accompagnamento previsto per l'anno 2024 è di euro 531.76 al mese, pagati per 12 mensilità. L'indennità non è soggetta a IRPEF.
L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.

Spetta a tutti i cittadini in possesso dei requisiti sanitari residenti in forma stabile in Italia, indipendentemente dal reddito personale annuo e dall’età.

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. È data facoltà al cittadino di esercitare il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e con la titolarità di una patente speciale.

L’indennità di accompagnamento è inoltre compatibile e cumulabile con l’indennità di comunicazione e l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto purché siano state concesse per distinte minorazioni, ognuna relativa a differenti status di invalidità (soggetti pluriminorati). ‼️‼️‼️‼️‼️

‼️‼️‼️‼️ L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, finalizzata all’inserimento scolastico...
29/10/2024

‼️‼️‼️‼️ L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età.

Il beneficio spetta ai cittadini minori di 18 anni, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, nonché ai minori ipoacusici, che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
Durata e importi
L’indennità viene corrisposta per un massimo di 12 mensilità, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento terapeutico-riabilitativo.

L’indennità viene corrisposta per tutta la durata della frequenza.
Per il 2024 l’importo è di 333,33 euro mensili. Il limite di reddito personale annuo è pari a 5.725,46 euro.

L’accertamento del requisito reddituale, in sede di prima liquidazione, prevede la verifica
dei redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva.

Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare
di riferimento, mentre, per le altre tipologie di redditi, gli importi percepiti negli anni precedenti.

La misura della prestazione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata
di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione ex art. 70 legge 388/2000). ‼️‼️‼️

‼️‼️‼️‼️‼️ La domanda di disoccupazione può essere presentata sin dal giorno successivo a quello di cessazione del rappo...
29/10/2024

‼️‼️‼️‼️‼️ La domanda di disoccupazione può essere presentata sin dal giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro e non oltre 68 giorni, a pena di decadenza dal diritto a ricevere la prestazione.

lo stato di disoccupazione (ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c, del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181); almeno 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione. ‼️‼️‼️‼️‼️‼️

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03/10/2024

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02/10/2024

30 GIORNI DI CONGEDO PER CURE DEGLI INVALIDI
L’art. 7 della legge n. 119 del 18.7.2011, prevede che ai lavoratori mutilati ed invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo straordinario per cure per un periodo non superiore a 30 giorni.

Destinatari

I lavoratori con invalidità riconosciuta superiore al 50% possono fruire di un congedo annuale di massimo 30 giorni, anche frazionabili, a condizione che le cure siano connesse all’infermità invalidante accertata.

Sono considerati invalidi civili - a seguito di apposito accertamento delle strutture pubbliche - le persone, indipendentemente dall’età e dall’attività lavorativa, che siano portatori di menomazioni fisiche o psichiche incidenti in una certa misura sulla capacità lavorativa ed efficienza psicofisica a svolgere i compiti e le funzioni tipiche dell’età.



Richiesta

Per ottenere il congedo il dipendente La domanda di congedo va presentata al datore di lavoro allegando:

attestazione del medico (di struttura pubblica o convenzionato con il SSN) dalla quale risulti la necessità delle cure ed in cui sia anche indicato che le cure sono strettamente connesse all’infermità invalidante riconosciuta, ovvero deve esistere un nesso tra le cure e la patologia riportata sul verbale di invalidità (tale attestazione deve essere rilasciata dal medico)e specificato il tipo e la durata della cura/terapia;
documentazione attestante l’avvenuto riconoscimento, da parte dell’ASL, della riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.

Successivamente alla fruizione, il dipendente deve produrre idonea giustificazione delle cure effettuate rilasciata dall’istituto ove le ha svolte che indichi il tipo di terapia eseguita e i giorni in cui sono state effettuate le cure.

Qualora il dipendente debba sottoporsi a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza potrà produrre anche attestazione cumulativa. Si ritiene che sia sufficiente un’attestazione, rilasciata dalla struttura, che indichi il tipo di terapia eseguita e i giorni in cui sono state effettuate le cure.

02/10/2024

Che cos'è l'Assegno di vedovanza? L'assegno di vedovanza è un contributo economico assegnato alle persone che percepiscono la pensione di reversibilità e che, oltre a essere vedove, sono anche invalide al 100%

Indirizzo

Via FORMOSO 73
Isola Sacra
00054

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