05/07/2019
COMUNICATO STAMPA
Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)
Rientrano nella proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 anche i
soggetti ammessi a regimi forfetari o di vantaggio
C’è tempo fino al 30 settembre 2019 per i versamenti annuali ai fini delle imposte dirette,
IRAP ed IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, compresi i soggetti ai
quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie
di criteri forfetari. Questo il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 64/E dell’Agenzia
delle Entrate pubblicata oggi tenuto conto delle novità introdotte dall’articolo 12-quinquies
del Dl n. 34/2019 (Dl crescita).
Chi è soggetto alla proroga – Sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i
soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA
quando, contestualmente:
esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività,
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per
ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA. Rientrano, quindi, nella proroga
anche i forfetari, chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con altre
tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.
Termini di versamento - I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi,
Irap e Iva che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono posticipati al 30
settembre 2019.
Roma, 28 giugno 2019