27/03/2026
Vittoria contro il Comune di Ponza: annullati 15 verbali su 16 per violazione della ZTL
Il Giudice di Pace di Gaeta, con sentenza del 20 marzo 2026, ha accolto parzialmente il ricorso presentato dal consumatore contro il Comune di Ponza, annullando quindici dei sedici verbali elevati per accesso non autorizzato alla zona a traffico limitato. Una decisione che rappresenta una vittoria significativa per il ricorrente, assistito dall'Avvocato Vittorio Fusco, e che si inserisce in un orientamento giurisprudenziale sempre più consolidato in materia di reiterazione degli illeciti amministrativi.
Il caso riguardava sedici verbali di accertamento notificati al consumatore per violazione dell'art. 7, comma 14, del Codice della Strada, relativi ad accessi in zona a traffico limitato , in assenza di valida autorizzazione. Il Comune di Ponza, rimasto contumace nel giudizio, aveva contestato al conducente di aver circolato ripetutamente nella ZTL senza essere in possesso del necessario permesso.
Il Giudice di Pace, dott.ssa Cecilia Bonacci, ha fondato la propria decisione su un principio ormai consolidato dalla giurisprudenza di legittimità: le violazioni della medesima norma relative alla circolazione di un veicolo privo dei requisiti amministrativi richiesti, anche se commesse in tempi diversi, devono essere considerate come un'unica infrazione quando si configurano come reiterazioni del medesimo illecito amministrativo.
La sentenza richiama espressamente la recente Cassazione civile n. 19680 del 2024, che ha chiarito come più passaggi in una zona a traffico limitato, anche in giorni diversi ma a breve distanza temporale, possano essere ricondotti ad un'unica infrazione per reiterazione specifica ai sensi dell'art. 8-bis della legge n. 689/1981. Tale disposizione prevede che le violazioni successive alla prima non siano valutate ai fini della reiterazione quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
Nel caso del consumatore assistito dall'Avvocato Vittorio Fusco, il Giudice ha ritenuto che l'aspetto colposo delle violazioni fosse riconducibile esclusivamente alla prima infrazione del 9 settembre 2024. Le infrazioni successive, pur avvenute in tempi diversi nell'arco di circa tre settimane, sono state considerate reiterazioni dello stesso illecito amministrativo per la loro sostanziale omogeneità e la natura del fatto. Di conseguenza, il Giudice ha confermato soltanto il primo verbale, annullando tutti gli altri quindici provvedimenti impugnati.
La decisione si pone in linea con un orientamento giurisprudenziale che valorizza la sostanza della condotta rispetto alla mera moltiplicazione formale delle sanzioni. Come evidenziato dalla Suprema Corte nella sentenza richiamata, non si tratta di escludere l'elemento soggettivo del trasgressore con riferimento alle violazioni successive, quanto piuttosto di elidere la valutazione delle violazioni amministrative successive alla prima, riconoscendo validità ed efficacia al solo primo verbale di contestazione.
La sentenza rappresenta un importante precedente per tutti coloro che si trovano nella medesima situazione, confermando che la reiterazione di accessi non autorizzati in zona a traffico limitato, quando riconducibile ad un'unica omissione iniziale (la mancanza o la scadenza del permesso), non può dar luogo a una moltiplicazione indiscriminata delle sanzioni, ma deve essere trattata come un'unica infrazione sanzionabile.