08/03/2023
a favore delle quote di
Per gli OICR, la L. 197/2022 consente di considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio attraverso l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 14%.
Esercizio dell'opzione
L'opzione in argomento deve essere resa entro il 30.6.2023 mediante apposita comunicazione all'intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto.
In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 dal contribuente che provvede al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Quote e azioni di OICR che beneficiano dell'affrancamento
L'opzione per l'affrancamento dei redditi da OICR si applica “a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea”, possedute alla data del 31.12.2022, nonché alla data di esercizio dell'opzione (che deve essere resa entro il 30.6.2023).
Per espressa disposizione normativa, l'opzione per l'affrancamento dei redditi da OICR non può essere esercitata per i titoli detenuti in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l'opzione per il c.d. “risparmio gestito”, ex art. 7 del D. Lgs. 461/97.