13/08/2019
[FOTO PER STRADA E PRIVACY: COSA PREVEDE LA LEGGE?]
Foto di nascosto a una persona o ai passanti: cosa rischia il fotografo che, con lo smartphone o la camera, filma o immortala chi non ha dato prima il consenso.
Un tempo si usciva di casa con la spada. Oggi con lo smartphone. Il cellulare è diventato un oggetto di difesa e di attacco. E se anche ad essere in pericolo non è più la tua vita, ma la privacy, le conseguenze a volte non sono meno lesive.
Hai mai pensato a quante volte, senza volerlo, sei “entrato” in una foto scattata da altri a monumenti, strade, musei, cortei ove ti trovavi?
Tutte le volte in cui sei stato ad una conferenza, a un evento o a una festa e qualcuno ha usato il cellulare per fare un video o scattare una foto, è molto probabile che tu sia stato ripreso e che ora il tuo volto sia da qualche parte su internet o nei social network di condivisione.
Se un tempo gli scatti restavano dentro gli album fotografici di famiglia e si traducevano in documenti “analogici” (la carta fotografica), ora invece le foto sono documenti digitali, pubblicati sui social e sottoposti ai software di riconoscimento facciale.
In altre parole se anche tu stesso non sai di essere stato fotografato lo potrebbe sapere un motore di ricerca o Facebook.
Un domani che questi software verranno potenziati e la loro capacità di mettere in relazione persone e immagini sarà totale, la tua riservatezza potrebbe essere a serio rischio.
Vuoi davvero lasciare un’arma di questo tipo nelle mani di sconosciuti?
Se non puoi fermare il corso della tecnica e della scienza, puoi nel frattempo sapere quali sono oggi i tuoi diritti e se esistono limiti alla possibilità di scattare fotografie agli sconosciuti.
In questo articolo cercherò di riassumere cosa prevede la legge per quanto riguarda le foto per strada e la privacy.
🕵️♀️ Procediamo con ordine:
1️⃣ 👨🏫
IL DOPPIO CONSENSO DELLA FOTOGRAFIA
Ogni volta che si scatta una fotografia, sia essa in un luogo pubblico o privato, bisogna chiedere sempre il consenso a tutti coloro che entrano nell’obiettivo.
Se l’autore della foto vuol poi pubblicare l’immagine su un social di condivisione deve chiedere un consenso.
2️⃣ 👨🏫
FOTOGRAFIE PER STRADA
Lo scatto fatto per strada ai passanti senza che vi siano particolari avvenimenti, manifestazioni, feste popolari, ecc. è illegale. E ciò anche se la strada, una piazza o un marciapiede sono luoghi pubblici. Quindi, non è lecito fotografare le persone per strada a loro insaputa; tantomeno lo è pubblicare gli scatti su internet.
Anche quando l’intenzione del fotografo non è fotografare il viandante ma il panorama, la via o un palazzo, se una persona entra nello scatto ed è perfettamente riconoscibile va oscurata o cancellata a sua richiesta. Se applicassimo però, alla lettera, questa regola si avrebbe che in nessuna strada o piazza si potrebbe scattare una foto a meno che non sia completamente deserta, il che è ovviamente impossibile. Allora, per non commettere un illecito è sufficiente che i passanti non siano riconoscibili o, quantomeno, non siano l’oggetto principale della fotografia. Se una coppia si fa un selfie su una panchina del parco e, di sfondo, appaiono altre persone non commettono illecito, ma queste ultime possono comunque pretendere che l’immagine sia cancellata. Se una persona vuol scattare una foto a una strada cittadina non può chiedere a tutti i passanti di andare via, ma ben può fare lo scatto; non potrebbe però farlo se l’oggetto principale della sua foto è proprio il passante, magari mentre acquista la frutta al mercato o esce da un negozio con le buste dello shopping.
3️⃣ 👨🏫
CHE COSA SI RISCHIA NEL CONDIVIDERE LE FOTO DI ALTRE PERSONE?
La legge sulla privacy punisce con la reclusione fino a due anni chi esegue un illecito trattamento di dati personali tramite internet.
È proprio il caso di chi pubblica la fotografia di un altro soggetto senza il suo consenso. Lo scopo della pubblicazione deve però essere quello di trarne profitto e di arrecare un danno alla vittima, ma questa espressione è stata interpretata in senso lato dalla giurisprudenza, secondo cui è sufficiente – ai fini del reato – un semplice fastidio o un turbamento alla vittima.
Insomma, il penale scatta anche senza che vi sia un danno di natura patrimoniale.
Se la pubblicazione illecita dell’immagine o del video offende la reputazione di chi vi è ritratto, chi l’ha diffusa, oltre a dover risarcire il danno, deve rispondere anche del reato di diffamazione aggravata e rischia la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.
Nel caso in cui un privato pubblichi un’immagine altrui senza aver ottenuto il consenso di chi vi è ritratto, commette un illecito di natura esclusivamente civile (non quindi un reato) e l’interessato può chiedere al Tribunale di ordinare all’autore della pubblicazione o al gestore dello spazio online la cancellazione immediata delle immagini o dei video.
Se poi la pubblicazione delle immagini ha provocato un danno (anche solo morale) a chi vi è ritratto, questi può chiedere il risarcimento.