26/02/2024
Mentre il mercato riflette sull'utilità e la validità del meccanismo del bonus malus nella RCA e sulla classificazione meritocratica degli assicurati, il Ministero della Sanità lo inserisce nell'art 3 c 7 del regolamento attuativo della Legge Gelli pubblicato a fine dicembre, recependo con quel .... riferimento alla tipologia e al numero dei sinistri chiusi , quanto previsto all’articolo 134, comma 4-ter del Codice delle Assicurazioni Private che sancisce che “le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l’effettiva responsabilità del contraente.
Lo stesso articolo 134 prosegue " Ove non sia possibile accertare la responsabilita' principale, (ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale,) la responsabilita' si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu' sinistri.
Nel caso in cui come spesso accade c'è corresponsabilità tra i vari operatori sanitari indagati il malus come verrebbe fissato ?
Avremo quindi anche in questo caso un attestato di rischio per il professionista o la struttura sanitaria ?