16/03/2021
EMERGENZA CORONAVIRUS:
LAVORO AGILE E NUOVI CONGEDI PER I GENITORI CON FIGLI MINORI
Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30
𝗟𝗔𝗩𝗢𝗥𝗢 𝗔𝗚𝗜𝗟𝗘 𝗣𝗘𝗥 𝗙𝗜𝗚𝗟𝗜 𝗜𝗡 𝗗𝗔𝗗, 𝗠𝗔𝗟𝗔𝗧𝗜 𝗢 𝗜𝗡 𝗤𝗨𝗔𝗥𝗔𝗡𝗧𝗘𝗡𝗔
▶ per i genitori di figli conviventi con età inferiore a 16 anni,
▶ per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata
- della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
- dell’infezione da SARS COVID-19 del figlio,
- della quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento della ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto.
N.B. Il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile può essere esercitato solamente da un genitore alla volta.
𝗖𝗢𝗡𝗚𝗘𝗗𝗢 𝗣𝗔𝗥𝗘𝗡𝗧𝗔𝗟𝗘 𝗣𝗘𝗥 𝗙𝗜𝗚𝗟𝗜 𝗜𝗡 𝗗𝗔𝗗, 𝗠𝗔𝗟𝗔𝗧𝗜 𝗢 𝗜𝗡 𝗤𝗨𝗔𝗥𝗔𝗡𝗧𝗘𝗡𝗔
Esclusivamente nelle ipotesi in cui il lavoratore non possa svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, i genitori lavoratori dipendenti di figli conviventi con età inferiore a 14 anni,
▶ hanno diritto ad un congedo parentale,
▶ per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata
- della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
- dell’infezione da SARS COVID-19 del figlio,
- della quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento della ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto.
N.B. Il diritto alla fruizione del congedo alternativo al lavoro agile può essere esercitato solamente da un genitore alla volta.
Il congedo parentale in parola è indennizzato dall’INPS, nella misura del 50% della retribuzione media globale giornaliera calcolata come previsto dall’art. 23 del D.Lgs n. 151/2001, ad esclusione dei ratei di mensilità aggiuntive. I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa.
𝗕𝗢𝗡𝗨𝗦 𝗕𝗔𝗕𝗬-𝗦𝗜𝗧𝗧𝗜𝗡𝗚
A favore dei lavoratori
- iscritti alla Gestione Separata INPS,
- autonomi (anche se non iscritti all’INPS, previa comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari),
- dei comparti della Pubblica Sicurezza, della Difesa e del Soccorso Pubblico impegnati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19,
- dipendenti del Sistema Sanitario (pubblico e privato accreditato) in qualità di medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori socio-sanitari, che abbiano uno o più figli conviventi minori di 14 anni, la corresponsione di un bonus da utilizzare a scelta
- per l’acquisito di servizi di baby-sitting, ovvero
- per l’iscrizione a centri estivi, a servizi integrativi per l’infanzia ex art. 2, D.Lgs n. 65/2017, servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa o ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Qualora il lavoratore opti per l’acquisto di servizi di baby-sitting, come già nelle precedenti occasioni,
il buono verrà corrisposto, nella misura massima di 100 euro a settimana, mediante il 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗮 di cui all’art. 54-bis del DL n. 50/2017 e per prestazioni che attengano alle casistiche che danno diritto al lavoro agile viste in precedenza, quindi per prestazioni che consentano l’accudimento dei figli per i periodi
- di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio,
- di infezione da SARS COVID-19 del figlio,
- di quarantena del figlio disposta dal competente Dipartimento della ASL, a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Qualora, invece, il lavoratore scelga il bonus per l’iscrizione ai centri estivi o agli altri servizi sopra menzionati, l’importo del bonus, sempre nella misura massima di 100 euro settimanali, è erogato direttamente al richiedente.
𝗔𝗖𝗖𝗘𝗦𝗦𝗢 𝗔𝗜 𝗖𝗢𝗡𝗚𝗘𝗗𝗜 𝗘 𝗔𝗟 𝗕𝗢𝗡𝗨𝗦
L’accesso al congedo parentale nonché al bonus previsto dall’articolo 2 del DL n. 30/2021 è soggetto a specifica istanza da presentare all’INPS, secondo le modalità che saranno diramate dall’Istituto previdenziale e nei limiti delle risorse stanziate.