14/08/2020
Da tenere in considerazione
ORDINANZA Regionale del Veneto 13 agosto
Pubblicata giovedì 13 agosto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, l'ordinanza n. 84 del 2020 del Presidente regionale recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, in vigore dal 14 agosto al 6 settembre 2020, salva diversa, successiva, ordinanza
In particolare vengono introdotte nuove misure di controllo obbligatorio per persone provenienti da Paesi esteri (fatto salvo quanto previsto dal DPCM 7 agosto 2020 che comprende anche una lista di Paesi da cui è vietato l'ingresso e il transito in Italia nonché l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto sull'obbligo di test per chi proviene da Spagna, Croazia, Grecia, Malta).
Tra le numerose categorie di soggetti a "rischio particolare" per i quali "è fatto obbligo, anche agli effetti sanzionatori, dell’effettuazione di saggio diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 (test di biologia molecolare o test diagnostico rapido) o di un test sierologico rapido con finalità di screening" (art. 1 comma 1.1) si segnalano:
lavoratori stagionali del settore agricolo che hanno transitato o soggiornato (o che comunque si sono recati) all’estero nei 14 giorni precedenti, indipendentemente dalla durata e dalla motivazione del soggiorno all’estero;tutti i lavoratori che si sono recati all’estero per trasferte di lavoro di durata fino a 120 ore (5 giorni), per i quali è prevista un'eccezione all’obbligo di quarantena ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di rientro dall’estero;persone che nei 14 giorni precedenti hanno transitato o soggiornato (o che comunque si sono recati) in Romania o Bulgaria e che fanno ingresso nel territorio regionale attraverso trasporto di linea terrestre;
I soggetti di cui sopra (e gli altri soggetti a "rischio particolare" indicati nell'Ordinanza al comma 1.1) devono anche comunicare all’Azienda Ulss di riferimento l’ingresso in Veneto e si sottopongono a quarantena immediata, qualora prevista, se provenienti dai Paesi di cui all’allegato 1) dell'Ordinanza, ovvero:
Australia
Armenia
Bahrein
Bangladesh
BosniaErzegovina
Brasile
Bulgaria
Canada
Cile
Colombia
Georgia
Giappone
Kosovo
Kuwait
Macedonia del nord
Moldova
Montenegro
Nuova Zelanda
Oman
Panama
Perù
Repubblica di Corea
Repubblica dominicana
Romania
Ruanda
Serbia
Tailandia
Tunisia
Uruguay
nonché tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.
Questo stesso elenco infatti, come da art. 1 comma 1.2 dell'Ordinanza, indica anche i paesi da cui le persone che entrano o rientrano in Veneto, anche indirettamente, con qualsiasi mezzo, debbano obbligatoriamente sottoporsi a quarantena salve le ipotesi di esonero previste dal DPCM 7.8.2020
Infine (art. 1 comma 1.3), i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto da Spagna, Croazia, Grecia o Malta "devono dare comunicazione dell’avvenuto ingresso in Veneto all’Azienda Ulss di riferimento territoriale per residenza o dimora per essere sottoposti al test di screening per la ricerca di SARS-CoV-2 o comunque per trasmettere il documento attestante l’esito dell’eventuale test già eseguito nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia".
SANZIONI
La mancata effettuazione della quarantena, la mancata comunicazione di ingresso nel termine di 24 ore dall’ingresso o rientro in Veneto per l’esecuzione del test di screening per i soggetti obbligati o la mancata sottoposizione al test messo a disposizione dall’Azienda determina, fatte salve le eventuali sanzioni penali, l’applicazione della sanzione di euro 1000 per il soggetto che fa ingresso o rientro dai Paesi suddetti.
Il datore di lavoro che ammette al lavoro uno o più lavoratori obbligati al controllo come da disposizione di cui sopra senza accertare l’avvenuta sottoposizione al controllo e l’esito negativo è sottoposto alla sanzione di euro 1000 per ciascun lavoratore dipendente.
L’effettuazione del test deve avvenire entro 48 ore dalla comunicazione.
Fino all’esito del test il soggetto rimane in isolamento.