SISSI SRL

SISSI SRL S.I.S.S.I. S.R.L. è una società di consulenza, attiva dal 1997, la cui attività consiste nell’integrare nuove competenze in materia di tutela della salute

06/10/2025

🆕 La nostra Piattaforma per la Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro!
Siamo lieti di annunciare che ormai da qualche anno è ufficiale la nostra nuova Piattaforma per i Corsi online sulla Sicurezza sul Lavoro!

✅ Comoda, intuitiva e sempre accessibile, la nostra Piattaforma è stata progettata per offrire a Lavoratori, Aziende e Professionisti una soluzione completa per la Formazione obbligatoria in materia di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

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Alcuni dei ns. percorsi formativi:

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Aggiornamento Lavoratori 6 Ore
RLS 32 Ore
Aggiornamento RLS 4 Ore
Aggiornamento RLS 8 Ore
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Corso Dirigenti 16 Ore
Corso Aggiornamento Dirigenti 6 Ore


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08/09/2025

TESTO UNICO 81/08: PUBBLICATA L’ULTIMA EDIZIONE DI LUGLIO 2025

A Luglio 2025 è stato pubblicato dall’Ispettorato nazionale del lavoro la nuova edizione del “Decreto Legislativo 09 Aprile 2008 81”.
Tale decreto riguarda la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con le disposizioni integrative introdotte dal D.Lgs. 03 Agosto 2009 n. 106 e tutte le modifiche fino ad oggi.
Quali sono le ultime modifiche?
Novità in questa versione:
• Corretto un refuso all’art. 41, comma 2, lett. a)
• Spostata l’ultima frase dal comma 3 al comma 3-bis dell’art. 3 e la relativa nota a piè pagina
• Modificata la nota all’art. 18, comma 3.2 sulla proroga al 31/12/2025 per l’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici
• Inserita la nota INL del 23/01/2025, prot. n. 656 avente ad oggetto: “Legge n. 203/2024. Tesserini di riconoscimento”
• Inserita la nota INL del 29/01/2025, prot. n. 811 avente ad oggetto: “Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, legge n. 203/2024. Prime indicazioni”
• Inserita la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2025 del 13/02/2025 ad oggetto: “Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi” che supera la circolare n. 23 del 2016
• Inserita la nota prot. 2668 del 18/03/2025 congiunta tra INL e Conferenza delle Regioni e della Province Autonome ad oggetto: “Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea – Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti”
• Inserito l’accordo Stato-Regioni rep- 59/CSR del 17/04/2025, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, pubblicato sulla GU Serie Generale n.119 del 24/05/2025
• Inserita la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2025 del 23/05/2025 ad oggetto: “Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all’Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nuove modalità di presentazione delle istanze di cui al punto 1.1 dell’Allegato III al D.M. 11.04.2011”
• Inserita la nota INL prot. 4867 del 29/05/2025 ad oggetto “Quesiti Nota DC Vigilanza prot. n. 811 del 29 gennaio 2025 – Locali sotterranei o semi-sotterranei. Riscontro”
• Inserita la nota INL prot. 964 del 04/06/2025 ad oggetto “Patente a crediti – disconoscimento natura autonoma rapporto di lavoro con Ditta individuale artigiana – QUESITO

Il nostro studio, rimane a disposizione per informazioni.

01/09/2025

CHIUSURA ESTIVA 2025

La S.I.S.S.I. srl comunica che sarà chiusa dal giorno 04/08/2025 al giorno 22/08/2025 compresi.

Riapriamo regolarmente il 25/08/2025

Buone vacanze

01/09/2025

ORDINANZE REGIONALI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA CALDO

Ad aprire la strada è stato il Lazio ai primi di Giugno. Per proteggere i Lavoratori dalle temperature record il governatore Francesco Rocca ha imposto lo stop alle attività all’aperto nei cantieri, nelle cave, nei campi e nei vivai dalle 12.30 alle 16.00 dei giorni considerati ad alto rischio per il caldo. Le limitazioni sono attive fino al 31 Agosto 2025. Il testo rimanda al sito worklimate.it per stabilire quali sono le date «da bollino rosso» in cui si applicano le restrizioni al lavoro sotto il sole cocente.

A catena molte Regioni hanno seguito l’esempio. Tra le ultime la Lombardia. Il presidente Attilio Fontana ha firmato l’ordinanza anti-caldo, finalizzata a tutelare la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori esposti alle alte temperature, dopo l’incontro di Lunedì tra le organizzazioni sindacali, quelle dei Datori di Lavoro e l’assessore al Welfare Guido Bertolaso. Stessi orari applicati dal Lazio, stesse categorie da tutelare, cambiano solo le date. La limitazione scatta Mercoledì 02 Luglio 2025 alle ore 00.01 e sarà valida fino al 15 Settembre 2025. Viene trasmessa ai Prefetti, ai Sindaci dei Comuni lombardi, a ATS e ASST, alle Organizzazioni Sindacali, ai rappresentanti delle imprese e delle associazioni di categoria, affinché vengano adottate tutte le misure necessarie. Il provvedimento vieta il lavoro all’aperto tra le 12.30 e le 16.00 nelle aree edili, cave, aziende agricole e florovivaistiche, limitatamente nei giorni in cui sarà segnalato (Sulla mappa giornaliera sul sito www.worklimate.it) un livello di rischio «Alto». La violazione delle disposizioni comporta sanzioni secondo quanto previsto dall’art. 650 del codice penale, che prevede l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda fino a € 206,00, fatta salva l’applicazione di eventuali reati più gravi.

I divieti, recita il Documento, non si applicano «Alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori, agli interventi di protezione civile e di salvaguardia della pubblica incolumità». «La nostra priorità è la tutela della salute dei lavoratori, commenta Fontana, soprattutto in momenti come questi in cui il caldo diventa particolarmente insopportabile. L’ordinanza rappresenta un passo importante per garantire che le attività produttive si svolgano nel rispetto delle condizioni di Sicurezza e Salute». I sindacati confederali, che già da alcuni giorni spingevano per la firma del provvedimento, chiedono ora che l’ordinanza sia «integrata a livello nazionale da strumenti concreti di sostegno al reddito».

Ed è recente (Siglato lunedì) anche il Documento dell’Emilia-Romagna che inserisce tra i Lavoratori da tutelare quelli impegnati «nei piazzali della logistica», novità di quest’anno. Per le attività di pubblico servizio, niente interruzione categorica ma solo una riorganizzazione. «Benché in Emilia-Romagna molte aziende si siano già attivate per trovare soluzioni adeguate, dicono il Vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla e l’assessore al Lavoro, Giovanni Paglia, serviva un atto in grado di garantire omogeneità delle misure sul territorio regionale e piena tutela delle Lavoratrici e dei Lavoratori, compresa la possibilità di astensione dal lavoro nelle ore più calde della giornata. Gli aspetti fondamentali sono la flessibilità in entrata e in uscita dai luoghi di lavoro e la rimodulazione degli orari».

Tra le altre Regioni che hanno adottato provvedimenti simili ci sono la Sicilia, la Puglia, l’Umbria, la Toscana, l’Abruzzo, la Campania, la Calabria.

Il nostro studio, rimane a disposizione per informazioni.

01/09/2025

AGGIORNAMENTO SULLE VERIFICHE OBBLIGATORIE PER LE ATTREZZATURE

Il Ministero del Lavoro ha approvato il 62° Elenco dei soggetti abilitati.

Il Ministero del Lavoro e della Politiche sociali ha adottato il 62° Elenco dei soggetti privati abilitati all’attività di controllo delle attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Oltre alla manutenzione, infatti, il Datore di Lavoro deve sottoporre quelle attrezzature di lavoro a verifiche periodiche “Volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato“.

Il nuovo provvedimento sostituisce integralmente il precedente elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche obbligatorie. In ogni caso, i soggetti pubblici competenti (Secondo la norma vigente) restano:

L’INAIL – Dal 27 Maggio 2019 la maggior parte dei servizi di verifica devono essere richiesti utilizzando l’applicativo CIVA. L’INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche, da effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla richiesta
Le ATS competenti per territorio, che sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla richiesta. Ad esempio, si riportano le indicazioni di ATS Milano Città Metropolitana per:
Verifiche periodiche impianti di sollevamento
Verifiche periodiche attrezzature a pressione, impianti riscaldamento
Potete contattarci per la comprensione di questi adempimenti, che possono essere puniti con sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazioni.

01/09/2025

PUBBLICATO IL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI PER LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: IL TESTO UFFICIALE

Nella Gazzetta Ufficiale Numero 119 del 24 Maggio 2025 è stato pubblicato l’accordo del 17 Aprile 2025, stipulato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. L’accordo definisce la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal medesimo decreto.

Il testo pubblicato in Gazzetta sancisce formalmente l’accordo, includendo come parte integrante il relativo documento tecnico (Allegato A), che contiene i dettagli sui percorsi formativi.

Tale allegato A, approvato con l’atto n. 59/CSR, è stato pubblicato il 19 Maggio 2025 sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La formazione dei lavoratori è un obbligo di legge. Il Datore di Lavoro deve garantire che ogni lavoratore riceva un’adeguata formazione e informazione, documentando l’avvenuta formazione. In caso contrario, rischia sanzioni amministrative o penali.

Cosa sancisce il nuovo Accordo Stato-Regioni per la formazione sulla sicurezza?

L’intesa, siglata tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, riorganizza e aggiorna gli accordi formativi già in vigore in tema di sicurezza stabilendo regole su:

Durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dei corsi obbligatori che rientrano tra le responsabilità dei datori di lavoro
Modalità per le verifiche finali rivolte ai partecipanti, valide sia per la formazione iniziale che per l’aggiornamento
Monitoraggio e controllo delle attività formative e della corretta applicazione delle norme, con attenzione sia agli enti formatori sia ai destinatari della formazione
Il nuovo accordo definisce in modo preciso le ore obbligatorie di formazione e i corsi di aggiornamento destinati a Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti e Lavoratori. Introduce inoltre nuovi obblighi formativi per l’uso di attrezzature specifiche e istituisce percorsi formativi mirati per chi opera in ambienti confinati o potenzialmente inquinati. Vengono anche regolamentati l’organizzazione dei corsi con limiti sul numero di partecipanti, requisiti minimi di frequenza, rapporto massimo docente/discente e le modalità di erogazione e verifica finale. Infine, il testo classifica chiaramente i soggetti autorizzati a svolgere l’attività formativa.

Ecco, più nel dettaglio, i principali contenuti dell’Accordo 2025 sulla formazione per la sicurezza.



Formazione per i Datori di Lavoro

Secondo il nuovo accordo, la formazione obbligatoria per i Datori di Lavoro richiede un corso di 16 ore suddiviso in moduli giuridici e organizzativi. Per i titolari di imprese edilizie che operano nei cantieri è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore, con aggiornamenti obbligatori ogni 5 anni di almeno 6 ore, accessibili anche online.

Nel caso in cui il Datore di Lavoro di un’impresa edile svolga anche il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), al corso base di 16+8 ore si aggiungono: un modulo comune di 8 ore, che include un’esercitazione per la stesura del DVR relativo al settore ATECO di riferimento, e diversi moduli tecnici in base ai settori ATECO 2007, con durate specifiche per ciascuna macrocategoria.

Nel caso del settore delle costruzioni, ad esempio, tale modulo tecnico è di 16 ore.

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale, a decorrere dalla data di conclusione del modulo comune, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Qualora il Datore di Lavoro abbia frequentato i moduli specialistici e ne permangono le condizioni per gli stessi, l’aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.

Formazione per i Preposti alla sicurezza

Il Preposto, oltre ad aver effettuato la formazione dei Lavoratori, deve completare un ulteriore modulo di 12 ore suddiviso in quattro aree tematiche, con aggiornamento biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi con durata minima di 6 ore.

Esclusa l’opzione e-learning, con l’obiettivo di assicurare interazioni pratiche e formazione specifica sulle tecniche di comunicazione e supervisione.

Formazione per i Dirigenti

Per i Dirigenti delle imprese, l’accordo impone un corso di 12 ore e un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore con un aggiornamento di almeno sei ore ogni 5 anni. In questo caso la formazione può avvenire anche in modalità e-learning.

Formazione per RSPP e ASPP

Il Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) devono completare una formazione strutturata su due moduli (A, B) obbligatori (28 ore e 48 ore), con un terzo modulo (Modulo C) di 24 ore per il solo responsabile.

L’aggiornamento è ogni 5 anni, con 40 ore per i responsabili e 20 ore per gli addetti, assicurando continuità nelle competenze della sicurezza sul lavoro.

La modalità di e-learning è consentita solo per il modulo A (28 ore).

Formazione per i coordinatori per la sicurezza

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dovrà completare un corso intensivo di 120 ore.

Anche in questo caso, l’aggiornamento quinquennale prevede un corso di 40 ore per garantire un adeguamento continuo alle nuove pratiche e tecnologie in tema di sicurezza nei cantieri.

La modalità di e-learning è consentita per il corso di aggiornamento, mentre per la formazione è concesso solo per il modulo giuridico.

Formazione generale e specifica per i lavoratori

Per la formazione dei Lavoratori è confermata la struttura in 2 parti:

4 ore di formazione generale
da 4 a 12 ore per la formazione specifica in base alla classe di rischio del settore secondo il codice ATECO:
4 ore per i settori della classe di rischio basso
8 ore per i settori della classe di rischio medio
12 ore per i settori della classe di rischio alto
L’aggiornamento deve essere effettuato ogni volta che si verificano modifiche significative nei risultati della valutazione dei rischi o quando le verifiche di efficacia della formazione, durante l’attività lavorativa, ne mostrano la necessità. In ogni caso, è richiesto almeno ogni 5 anni e deve avere una durata minima di 6 ore a partire dalla data di fine corso indicata nell’attestato.

La modalità di e-learning è consentita per il corso di formazione generale, mentre per la formazione specifica solo per i settori di rischio basso. Per il corso di aggiornamento la modalità di e-learning è sempre consentita.

Il Datore di Lavoro deve provvedere alla corretta informazione e formazione dei lavoratori. Inoltre, deve attestare l’avvenuta formazione dei lavoratori altrimenti rischia di incorrere in sanzioni amministrative o penali.

Requisiti dei formatori

L’accordo chiarisce i requisiti per chi eroga corsi di formazione e aggiornamento, identificando 3 categorie di soggetti formatori:

Istituzionali
Accreditati
Altri soggetti come gli organismi paritetici e i fondi interprofessionali di settore
Nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento i formatori devono possedere una documentata esperienza professionale sia giuridico-tecnica che pratica di almeno 3 anni.

La nostra Società S.I.S.S.I. Srl è accreditata dal 2008 in Regione Lombardia come Ente Formatore ed è abilitata per erogare tutti i corsi di formazione descritti nel nuovo Accordo Stato Regioni 2025 in quanto appunto Accreditata per i servizi di Istruzione e Formazione Professionale.

Sicurezza negli ambienti confinati

Viene introdotta una formazione specifica di 12 ore per Lavoratori, Datori di Lavoro e Lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, con una sessione pratica obbligatoria di 8 ore.

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.

Durante il corso di aggiornamento, è opportuno che il docente illustri eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche. Esclusa la modalità in videoconferenza o e-learning, con l’obbligo di completare il corso entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.

Modalità di erogazione ed organizzazione dei corsi

L’accordo prevede 4 modalità di erogazione della formazione:

In presenza
In videoconferenza sincrona
In e-learning
In modalità mista
Le principali indicazioni organizzative riguardano:

Numero massimo di partecipanti – Non più di 30 per corso (Eccetto l’e-learning)
Rapporto docente/discente – Non superiore a 1 docente ogni 6 partecipanti per le attività pratiche
Registro di presenza – Obbligatorio in formato cartaceo o elettronico
Frequenza minima – Almeno il 90% delle ore formative per accedere alla verifica finale
Test finale – Per ottenere l’attestato bisogna rispondere correttamente al 70% delle domande (Almeno 30 per la formazione e almeno 10 per l’aggiornamento)
Verbale delle verifiche finali – Da predisporre e archiviare, in formato cartaceo o elettronico
Predisposizione dei progetti formativo secondo le indicazioni vigenti
Rilascio degli attestati

Ai partecipanti dei corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso e superato la verifica finale, deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato, unico per ciascun corso, e contenente i seguenti elementi minimi:

Denominazione del soggetto formatore
Dati anagrafici del partecipante al corso (Nome-Cognome-Codice fiscale)
Tipologia di corso con rifermento normativo e durata
Modalità di erogazione del corso
Firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale
Data e luogo
Numero attestato
Gli attestati, validi a livello nazionale, vengono rilasciati se si assiste ad almeno il 90% del corso e si supera la verifica finale.



Abilitazione all’uso per nuove macchine operatrici

L’accordo introduce obblighi formativi specifici per nuove macchine operatrici prima non normate, come:

Macchina agricola raccogli frutta – 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica)
Caricatori per la movimentazione di materiali – 8 ore (4 di teoria + 4 di pratica)
Carroponte – 4 ore di teoria + 6 ore di pratica per il carroponte/gru a cavalletto con comando in cabina, oppure 6 ore di pratica per il comando pensile/radiocomando, oppure 7 ore complessive per entrambe le tipologie
Allegati dell’Accordo

Il nuovo Accordo include quattro allegati che approfondiscono aspetti specifici della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In sintesi:

Allegato I: Elenca le classi di laurea che consentono l’esonero dalla frequenza dei corsi per Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008
Allegato II: Individua le attrezzature di lavoro per cui è obbligatoria una specifica abilitazione, come piattaforme elevabili, gru, carrelli elevatori, trattori agricoli e forestali, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo, carriponte e altre attrezzature ad alto rischio
Allegato III: Spiega il sistema dei crediti formativi, distinguendo tra credito totale (Esonero completo), parziale (Formazione da integrare) e obbligo di frequenza (Formazione da svolgere interamente)
Allegato IV: Definisce le macrocategorie di rischio aziendale sulla base dei codici ATECO 2007, utili per stabilire la durata dei corsi in relazione al livello di rischio (Basso, medio, alto) dell’attività lavorativa.
Quali testi saranno abrogati?

Alla data di entrata in vigore dell’accordo sono abrogati i seguenti accordi:

Accordo del 21 Dicembre 2011 (Rep. 221/CSR), ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Numero 8 dell’11/01/2012
Accordo del 21 Dicembre 2011 (Rep. 223/CSR), sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008, pubblicato nella stessa Gazzetta
Accordo del 22 Febbraio 2012 (Rep. 53/CSR), relativo all’individuazione delle attrezzature di lavoro per cui è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Numero 60 del 12/03/2012
Accordo del 25 Luglio 2012 (Rep. 153/CSR), recante “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, comma 2 e art. 37, comma 2 del D.Lgs. 81/2008”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Numero 192 del 18/08/2012
Accordo del 07 Luglio 2016 (Rep. 128/CSR), relativo a durata e contenuti minimi dei percorsi formativi per RSPP e ASPP, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Numero 193 del 19/08/2016
Entrata in vigore e periodo transitorio
Il presente accordo è in vigore dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 24 Maggio 2025.

L’Accordo prevede un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore, durante il quale sarà possibile erogare i corsi secondo le norme precedenti.

Per garantire il pieno rispetto degli obblighi formativi previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, i Datori di Lavoro devono partecipare al corso di formazione indicato nella Parte II, punto 3, di questo accordo. Il corso deve essere completato entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo stesso.

I corsi di formazione per Datori di Lavoro già svolti prima dell’entrata in vigore dell’accordo sono validi, a condizione che i loro contenuti siano conformi a quanto previsto nell’accordo. L’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di conclusione del corso, indicata nell’attestato.

Potete contattarci per la comprensione di questi adempimenti, che possono essere puniti con sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazioni.

Il nostro studio, rimane a disposizione per informazioni.

09/04/2025

CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO 5 ORE LIVELLO 2
Devi aggiornare la Formazione dei tuoi Addetti Antincendio?
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L'aggiornamento da normativa è con periodicità quinquennale.
Se la tua azienda rientra nelle attività a Rischio di Incendio Medio o a Livello 2 scegli allora il nostro Corso in base alle esigenze della tua Azienda (5 Ore).

Scegli noi per questo corso.

Lo puoi frequentare in Aula presso la ns. sede di Lodi (LO)
GIORNATA 13/05/2025 ORE 08.00 - 13.00
Se interessato contattaci 0371-35457

09/04/2025

CORSO PREPOSTI 8 ORE
Devi formare il tuo Preposto in azienda?
Il corso si propone la finalità di fornire ai Preposti un’adeguata e specifica formazione in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro ai sensi dell’art. 37 del Testo Unico.
I preposti sono persone, subordinate ai dirigenti, che entrano direttamente nel processo produttivo con compiti di sorveglianza e controllo dell'attività lavorativa. Sono preposti coloro che sovrintendono all'attività cui siano addetti lavoratori subordinati, col potere di impartire ordini e istruzioni per regolarne l'esecuzione.
Il corso comprende i contenuti minimi previsti dall’art. 37 comma 7 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 arricchiti con le ulteriori nozioni e gli approfondimenti necessari ricavabili dalla giurisprudenza, dalle linee guida, dagli orientamenti comunitari e dalle prassi e metodologie consolidate in materia di salute e sicurezza.
Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ha fornito, per la prima volta, una definizione legislativa di tali soggetti in relazione alla salute e sicurezza sul lavoro, e la rispettiva declaratoria di compiti e responsabilità.
La formazione del Preposto deve comprendere quella per i lavoratori, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di sicurezza sul lavoro.
Possono accedere al corso i lavoratori nominati preposti così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera d), e), del D. Lgs. n.81/08, che abbiano già frequentato il corso per la sicurezza rivolto ai lavoratori in funzione della classe di rischio dell’attività svolta.

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GIORNATA 15/04/2025 ORE 08.30 - 12.30 14.00 - 18.00
Se interessato contattaci 0371-35457

30/05/2019

CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 5 ORE
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GIORNATA 25/06/2019 ORE 08.00 - 13.00
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30/05/2019

CORSO AGGIORNAMENTO ANNUALE RLS 4 ORE
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Il tuo RLS ha frequenta lo scorso anno il corso di 32 Ore o il Corso di aggiornamento di 4 Ore.
Se la tua azienda ha meno di 50 lavoratori scegli allora il nostro Corso in base alle esigenze della tua Azienda (4 Ore).
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Lo puoi frequentare in Aula presso la ns. sede di Lodi (LO)
GIORNATA 12/06/2019 ORE 14.00 - 18.00
Se interessato contattaci 0371-35457

Indirizzo

Via SAN FEREOLO 24
Lodi
26900

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 12:30
14:00 - 18:00
Martedì 08:30 - 12:30
14:00 - 18:00
Mercoledì 08:30 - 12:30
14:00 - 18:00
Giovedì 08:30 - 12:30
14:00 - 18:00
Venerdì 08:30 - 12:30
14:00 - 18:00

Telefono

0371-35457

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