05/03/2024
Novità del 02 Marzo: il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.
Il D.L. 02 Marzo 2024 n.19 ha apportato modifiche significative al D.Lgs. 81/2008, in particolare:
- Art. 27 D.Lgs. 81/2008 - Il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti sarà in vigore a far data dal 01 Ottobre 2024 all’esito della integrazione del portale nazionale del sommerso.
- Art. 90 D.Lgs. 81/2008 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori – Il DL 02/03/2024 ha introdotto la lettera b-bis) che prevede in capo al committente e/o al responsabile dei lavori la verifica il possesso della patente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell’attestato di qualificazione SOA. Sempre nello stesso articolo la lettera c) che prevede la trasmissione, prima dell’inizio dei lavori oggetto di permesso a costruire o della denuncia di inizio attività, il DURC, salvo nei casi in cui il committente sia una pubblica amministrazione tenuta ad acquisire autonomamente il DURC, oltre ad una dichiarazione in cui attesta di aver effettuato la verifica di tutta la documentazione prevista dalle lettere a, b, e b-bis).
- Art. 157 D.Lgs. 81/2008 comma 1 lettera c) che prevede la sanzione dal 711,92 euro a 2.562,91 euro per la violazione dell’articolo 90 come sopra modificato (comma 9, lettera b e c).
- Il Decreto-legge 19/2024 entrerà in vigore il 1° ottobre. Per le aziende non dotate di SOA si applica per quelle attività che eseguiranno presso i cantieri edili di cui al Titolo IV e per i lavori edili commissionati a ditte esterne presso i propri siti in caso di modifiche, ampliamenti, ecc.
Interessa quindi, in modo trasversale, sia le aziende edili sia i committenti di lavori. Si applica all’appalto ed al subappalto.