08/11/2018
In merito alla tragedia avvenuta in Sicilia a seguito dell’esondazione del Fiume Milicia e, soprattutto, di tutte le congetture, ipotesi e trattazioni che ne sono derivate a cascata, proviamo a fare un po’ di chiarezza.
Cominciamo con alcune definizioni.
Abuso edilizio (da Wikipedia): L'abuso edilizio è un illecito penale che consiste nel realizzare un intervento edilizio senza permesso di costruire o senza dichiarazione di inizio attività. Si verifica quando si consegue un'opera edilizia, che può essere sia una costruzione su suolo non edificabile, ma senza approvazione, o un ampliamento del volume o della superficie, o qualsiasi modifica alla sagoma di un edificio preesistente in assenza di completa autorizzazione amministrativa. Nel reato viene compreso anche il cambio di destinazione d'uso, privo di autorizzazione.
Condono edilizio (da Professionisti.it): Il condono edilizio è un “procedimento” che consente la regolarizzazione amministrativa degli illeciti edilizi e l’estinzione dei reati penali connessi a tale attività illecita. […]Con il pagamento dell’“oblazione“ anche nel caso che non si consegua la regolarizzazione amministrativa degli abusi, stanti le tipologie di esclusione dalla sanatoria, in genere si ottiene a sensi degli articoli 38- 39 della legge 47/85 la cancellazione dei reati penali connessi alla edificazione abusiva.
Sanatoria edilizia ordinaria (da Studiotecnicopagliai.it): […]consente la regolarizzazione per i soli interventi abusivi condizionata alla sussistenza di determinati requisiti di legge, in particolare alle seguenti condizioni necessarie (e non sufficienti):
• 1° Criterio, doppia conformità agli strumenti urbanistici approvati: conformità agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati vigenti al momento di realizzazione dell’opera e conformità agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati vigenti alla presentazione della domanda;
2° Criterio: assenza di contrasto con strumentazione urbanistica adottata: assenza di contrasto con strumenti urbanistici generali e di attuazione adottati al momento della realizzazione dell’opera e assenza di contrasto con strumenti urbanistici generali e di attuazione adottati al momento della presentazione della domanda.
In estrema sintesi: il Condono legittima interventi non assentibili in nessuna ipotesi dagli strumenti urbanistici e Piani regolatori, ad esempio la costruzione di manufatti oltre gli indici edificatori; la Sanatoria regolarizza solo gli interventi che avrebbero ottenuto il relativo permesso nell’ipotesi di loro richiesta sia all’epoca di abuso che ad oggi.
È necessario, quindi, tenere conto del fatto che l’eventuale edificio abusivo non è necessariamente un edificio soggetto a rischio idrogeologico, tuttavia tale eventualità non viene appurata, né tantomeno risolta, dal condono edilizio, per cui basta pagare una sanzione per sanare l’illecito penale, ma risulta necessaria, casomai, una sanatoria edilizia, ove vengono effettuate le indagini e le valutazioni geologico – tecniche necessarie alla verifica anche delle problematiche idrogeologiche che possono insistere sull’edificio da sanare.
Il cordoglio per le vittime di questi eventi è sacrosanto, ma la rabbia che deriva dal fatto che tali vittime fossero evitabili lo è ancora di più.
Quando in Italia capiremo che la prevenzione non è un concetto da applicare unicamente alle cure odontoiatriche e che “chiudere la stalla quando i buoi sono scappati” non porta ad alcun miglioramento, faremo un passo in avanti verso la definizione di "Stato civile".
Noi geologi siamo qui per voi, sfruttate le nostre competenze prima che il danno sia fatto.