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IMPRESE ALLUVIONATE: QUALE RITENUTA PER I CONTRIBUTI COMUNALI?Ultimamente assistiamo sempre più frequentemente a fenomen...
23/01/2023

IMPRESE ALLUVIONATE: QUALE RITENUTA PER I CONTRIBUTI COMUNALI?

Ultimamente assistiamo sempre più frequentemente a fenomeni atmosferici violenti, che provocano numerosi danni a cose e persone.

Non è passato molto tempo infatti dall’ultima alluvione che ha colpito le nostre zone.
E quali sono i contributi che il Comune dovrebbe riservare alle imprese danneggiate da eventi calamitosi simili?
O meglio quale ritenuta va applicata?

Ora ve lo spiego.

CONTEGGIO DELLA RITENUTA

Anche su questo argomento non poteva non darci una risposta l’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 16/2023.

Il caso ha ad oggetto un Comune che si è ritrovato in uno stato d’emergenza, a seguito della rottura dell’argine di un fiume che aveva causato un’alluvione.

La Regione aveva assegnato dei ristori al Comune da distribuire a imprese e famiglie, per aiutarle a coprire il danno economico.

In merito all’erogazione degli aiuti il Comune chiede se può applicare la ritenuta d’acconto del 4%.

RISPOSTE INATTESE

Il Dpr 600/1973 prevede all’art. 28, comma 2 che i Comuni debbano operare una ritenuta d’acconto del 4% con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, ad esclusione di quelli previsti per l’acquisto dei beni strumentali.

Secondo l’interpretazione del Comune, non sarebbe tenuto ad applicare la ritenuta del 4% indicata nell’articolo per i fondi erogati a copertura dei danni per l’alluvione, in quanto non è definita chiaramente la natura dei contributi stessi soggetti a tale valore percentuale.

Del tutto diversa è la posizione dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale
“non si ritiene condivisibile la soluzione rappresentata dall'Istante di non applicare la suddetta ritenuta su ''tutti'' i contributi diretti alla costruzione, riattivazione ed ampliamento di immobilizzazioni materiali, incluse le varie ipotesi di ripristino di cui fa menzione la delibera regionale”.

QUINDI

I contributi erogati dal Comune alle imprese per i danni causati dall’alluvione sono soggetti a ritenuta d’acconto del 4%.

LAVORI IN CORSO PORTALE ENEAAnche le piattaforme digitali necessitano di qualche lavoretto ogni tanto. Possono essere ne...
21/01/2023

LAVORI IN CORSO PORTALE ENEA

Anche le piattaforme digitali necessitano di qualche lavoretto ogni tanto. Possono essere necessarie delle modifiche ad alcune componenti che finora hanno dato problemi o semplicemente può semplicemente essere modificato l’aspetto grafico.

In ogni caso, quando questo accade, bisogna avere tantissima pazienza e attendere che il sistema venga rispristinato. Come diceva una canzone di qualche tempo fa: “Devi stare molto calmo…”

Anche il NUOVO PORTARE ENEA è quasi pronto ad essere utilizzato.

Di cosa stai parlando esattamente? – mi direte voi.

Ora vi spiego meglio.

Entro la fine di gennaio sarà disponibile il portale dell’ENEA per il caricamento dei lavori eseguiti nel 2023.

A partire da questo momento avrete SOLO 90 GIORNI per inviare le pratiche relative agli interventi con attestazione della fine lavori nella prima parte dell’anno.

È l’ENEA stessa a darcene comunicazione sul suo portale tra gli avvisi dedicati della sezione “Detrazioni fiscali”, procedura che oramai i contribuenti conoscono benissimo.

Eccovi il messaggio completo:

“Si avvisano gli utenti che è attualmente in corso l’adeguamento del sito ENEA per la trasmissione telematica dei dati degli interventi di efficienza energetica che accedono alle detrazioni fiscali previste da Ecobonus e Bonus Casa dedicato alle pratiche con data di fine lavori a partire dal 01/01/2023. Il sito sarà disponibile entro la fine di gennaio. I 90 giorni di tempo utili all’invio delle pratiche decorreranno dalla data di messa on-line”.

Dunque il portale permetterà a breve il caricamento delle pratiche relative sia a chi accede ai benefici dell’ecobonus che a quelli che fruiscono del bonus casa ordinario al 50%, lavori che comportano una miglioria a livello energetico o l’utilizzo di fonti rinnovabili.

Un’altra importante informazione che ci viene fornita è che la piattaforma sarà riservata alle pratiche alle quali sia associata una data di fine lavori a partire dal 1° gennaio del 2023.

È importante capire quando sarà operativa la piattaforma per poter pianificare al meglio le procedure da eseguire.

In parole povere potranno essere comunicati i dati all’ENEA per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° gennaio 2023 e la data di attivazione del nuovo portale rispettando il termine di 90 giorni a partire dalla messa on-line dello stesso.

DESTREGGIARSI TRA I LIMITI DI SPESA NEL BONUS MOBILIQuanto è divertente ridare vita a una stanza della casa utilizzata a...
20/01/2023

DESTREGGIARSI TRA I LIMITI DI SPESA NEL BONUS MOBILI

Quanto è divertente ridare vita a una stanza della casa utilizzata a lungo per riporre oggetti non più in uso?

Nel fine settimana mi è balenata la voglia di rivoluzionare tutto e di fare un po’ di pulizie di primavera (anche se la stagione non è quella giusta).

Rimosso l’inservibile e svuotato il locale, ecco che nella mia mente spuntano mille idee su come riarredarla e quali mobili mettere per renderlo di nuovo un luogo accogliente e piacevole.

Anche a voi succede lo stesso?

L’argomento di oggi ha a che vedere con le SPESE PER ARREDI ED ELETTRODOMESTICI

Sappiamo che l’arrivo del 2023 ha visto numerosi cambiamenti, tra cui questi che ha comportato una variazione del tetto di spesa che, come sapete, è passato dai 16.000 nel 2021, scendendo a 10.000 nel 2022 per poi scendere ulteriormente a 8.000 quest’anno.

Oltretutto occorre rammentare che la percentuale detraibile ammessa per questo bonus è pari al 50% dei costi sostenuti, anche se eseguiti in anni diversi.

L’AGENZIA DELLE ENTRATE INTERVIENE

Circa il sostenimento delle spese in anni differenti; vengono fornite utili spiegazioni sulle regole delle detrazioni da eseguire nelle diverse annualità.

Il caso che viene proposto è quello di un contribuente che, nel maggio 2021 ha avviato una serie di interventi di ristrutturazione edilizia che gli ha permesso di accedere al bonus mobili per una spesa complessiva pari a € 9.620, portati in detrazione nel 2021 in dichiarazione dei redditi.

Nel 2022 ha acquistato altri mobili per un valore pari a € 4.050 (che sommati alla somma precedente, dà il valore di € 13.670).

Come già detto il tetto di spesa nel 2021 è diverso a quello del 2022.

Come si procede dunque?

Il contribuente può portare in detrazione € 4.050 nel periodo di imposta 2022?
Vediamo cosa ci risponde l’Agenzia delle Entrate su questo punto.

La somma sapiente ricorda che la detrazione del 50% per l’acquisto dei mobili nel 2022 andava calcolato su un limite massimo di spesa pari a € 10.000.

Tutto vero se non fosse che questo importo va considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente, spese che hanno già ottenuto la detrazione.

Quindi?

Quindi gli ulteriori acquisti eseguiti nel 2022 potranno usufruire sì della detrazione ma computata su un valore massimo di € 380 = € 10.000 - € 9.620.

Ecco svelato l’arcano!

Arcano che fa un po’ male al contribuente!

NO ALL’IVA RIDOTTA PER CONSEGNE ESEGUITE DA TERZIE' tardo pomeriggio...Immaginate di essere già a casa, siete rilassati ...
19/01/2023

NO ALL’IVA RIDOTTA PER CONSEGNE ESEGUITE DA TERZI

E' tardo pomeriggio...
Immaginate di essere già a casa, siete rilassati sul divano ed è arrivata l’ora di preparare la cena.

“Cosa preparo per stasera?”

Sempre la solita domanda e ogni volta è un dramma!

Per fortuna hanno inventato le consegne del cibo a domicilio…una comodità assoluta quando non si ha voglia né di uscire, né di preparare da mangiare.

Capita a tutti no?!

Da come avrete capito l’argomento di oggi verte su qualcosa che va al di fuori dei bonus edilizi, ovvero la DETERMINAZIONE DELL’IVA NEL TRASPORTO DEI PASTI A DOMICILIO

Che succede se la consegna viene eseguita non dal ristorante o locale che prepara i cibi, bensì da un soggetto esterno che opera per proprio conto?
Si può beneficiare ugualmente dell’aliquota IVA del 10% cosiddetta ridotta?

Cerchiamo di capirci meglio.

Anche in questo caso interviene in nostro supporto l’Agenzia delle Entrate con un nuovo freschissimo interpello, il n. 9/2023.

PREPARAZIONE VS CONSEGNA DEI CIBI

Il parere che viene fornito in questo interpello è molto chiaro sulle modalità di applicazione dell’IVA.

In questo particolare caso il trasporto non è considerato come accessorio rispetto all’attività principale per cui non può godere dello stesso trattamento IVA riservato a chi prepara i pasti.

Persino il Dpr 633/1972 fa menzione di questo aspetto nell’articolo 12 nel caso in cui appunto l’attività principale e quella secondaria non vengano condotte dallo stesso soggetto.

Per tale ragione le prestazioni connesse al trasporto vanno conteggiate tenendo conto dell’aliquota IVA ordinaria al 22%.

Un orientamento che crea ancora qualche perplessità della Corte di giustizia che, riguardo il carattere accessorio delle prestazioni, non richiede l’identità soggettiva del fornitore.

Infine resta il dubbio se si possa continuare ad applicare l’aliquota IVA al 10% per l’intera operazione di preparazione e consegna a domicilio effettuate dal medesimo soggetto.

SI PUÒ IMPEDIRE LA SOPRAELEVAZIONE PER PRIVACY?Tutti sanno che vivere in un appartamento è ben diverso che avere una cas...
18/01/2023

SI PUÒ IMPEDIRE LA SOPRAELEVAZIONE PER PRIVACY?

Tutti sanno che vivere in un appartamento è ben diverso che avere una casa tutta per sé, indipendente da voci e occhi indiscreti: maggiori regole e accortezze da osservare come il rispetto degli orari e delle abitudini delle altre persone, che potrebbe avere esigenze diverse dalle nostre.

Insomma tutta un’altra storia rispetto a chi vive per conto proprio.

Proprio su questo tema mi è balzata agli occhi una notizia peculiare che concerne la vita e gli interventi edilizi negli immobili dei centri storici.

In particolare, quando si ha a che fare con lavori di sopraelevazione di un edificio, il vicino ha facoltà di opporsi se ritiene che la sua privacy possa essere minacciata?

DALLA TEORIA ALLA PRATICA

In linea teorica potrei rispondere alla domanda in maniera affermativa. Perlomeno per le aree fuori dal centro potrebbe essere così.

Eppure.

Se ci trovassimo nel centro storico di un borgo si procede allo stesso modo o ci sono variabili differenti da considerare?

La sentenza n. 332/2022 del TAR Emilia Romagna ci fornisce una spiegazione di quello che si intende per vicinato e la sua applicazione normativa in questo specifico contesto cittadino, dove il panorama edilizio è ben diverso dalle altre zone più periferiche.

ASCENSORE…SCOMODO

Un condominio, oggetto della controversia, aveva deciso di avviare dei lavori di restauro dell’edificio con recupero del sottotetto e installazione di un ascensore interno.

A causa di una modifica ad alcuni volumi giudicati non congrui, era stato inoltre richiesto un parere preventivo che aveva ricevuto una valutazione favorevole. Perciò i lavori hanno avuto inizio.

In totale disaccordo con queste opere, il vicino ha deciso di presentare ricorso spiegando che l’intervento “avrebbe creato nuove volumetrie abitative dove prima non c’erano, realizzando un organismo edilizio del tutto nuovo ed incongruo rispetto all’edificio precedente”.

Dunque l’istante ritiene illegittima la realizzazione di tale opera, perché secondo lui va al di là del semplice restauro o risanamento conservativo. Giustificata in due punti questa opinione:
· in primis gli interventi andrebbero a ridurre la sua privacy a causa di un maggior utilizzo di alcune parti del condominio;
· in secondo luogo il ricorrente lamenta che dai lavori ne scaturirebbe un inquinamento visivo, alterando il profilo dei tetti nell’area interessata.

La risposta del TAR è a dir poco IMPENSABILE…

Il ricorso presentato dal vicino risulta del tutto inammissibile venendo meno la qualità di vicinitas: la distanza tra l’abitazione dell’istante e il condominio come pure l’assenza di spazi comuni tra di essi non permettono di esercitare alcun potere sui lavori edilizi.

Infatti l’edificio del ricorrente non confina affatto con il condominio oggetto della sentenza.

“La mera “vicinitas”, pur necessaria per dimostrare la legittimazione ad agire, non basta da sola a far ritenere ammissibile il ricorso di un soggetto avverso il titolo edilizio rilasciato per un’area nei confronti della quale egli vanta un rapporto di stabile collegamento, dovendosi altresì verificare se esiste un vantaggio concreto ed attuale che il ricorrente potrebbe effettivamente trarre dalla caducazione del titolo edilizio contestato”.

Inoltre trattandosi di un centro storico va detto che gli spazi sono piuttosto limitati rispetto a una qualunque altra area: moltissimi sono gli edifici vicini con altezze e strutture diverse, cosa che impedisce di per sé il pieno rispetto della privacy.

Elemento che non può essere affatto trascurato in questo caso.

Nonostante i tentativi del vicino scontento, nemmeno le prove fotografiche hanno potuto sostenere una delle sue tesi da lui avanzate.

I lavori possono dunque proseguire come programmato.

2023 E SUPERBONUS… COSA CAMBIA?Il nuovo anno ormai è scavallato e nonostante non siano passati molti giorni dal mio rien...
17/01/2023

2023 E SUPERBONUS… COSA CAMBIA?

Il nuovo anno ormai è scavallato e nonostante non siano passati molti giorni dal mio rientro mi ritrovo già con l’agenda piena.

Tutti che sono a chiedere chiarezza per questo 2023 sulla questione superbonus.
Vi vorrei parlare proprio di questo oggi, così da togliere ogni dubbio anche a voi che mi leggete ogni giorno.

Andiamo ad approfondire: NUOVA STRUTTURA PER IL 110

Con la pubblicazione del decreto Aiuti quater e l’approvazione della Legge di Bilancio sono stati tracciati tutti i punti a chiusura del cerchio di questa agevolazione.

Come ben sapete e vi ho ribadito più e più volte, la detrazione in questo nuovo anno scende al 90% per i seguenti soggetti:
· condomini;
· edifici plurifamiliari da 2 o 4 unità immobiliari (unico proprietario o in comproprietà).

NON TUTTO È PERDUTO!

Dobbiamo specificare che in alcuni casi sarà ancora possibile usufruire del 110%.
Per i condomini deve valere una delle seguenti casistiche:
· entro il 18 Novembre 2022 l’assemblea condominiale ha deliberato positivamente l’inizio dei lavori, con CILAS presentata entro il 31 Dicembre 2022;
· i lavori devono essere stati deliberati dall’assemblea tra il 19 e il 24 Novembre 2022, con la CILAS presentata entro il 25 Novembre 2022;
· se entro il 31 Dicembre 2022 è stata presentata la richiesta del titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione dell’immobile.

Gli edifici composti da 2 o 4 unità immobiliari per mantenere l’aliquota del 110% dovranno:
· aver presentato la CILAS entro il 25 Novembre 2022;
· aver richiesto il titolo abilitativo entro il 31 Dicembre 2022 per gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Per tutti gli altri il Superbonus scenderà al 90%, come già deciso dalla normativa.

SACE E CESSIONE DEL CREDITO

Le banche sospese nel limbo a seguito del blocco del meccanismo della cessione del credito, si sono trovate in crisi di liquidità tirandosi dietro di sé anche le imprese di costruzione.

A questo sta cercando di rimediare SACE, una spa controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, società che intende offrire delle garanzie sui finanziamenti e riavviare tutto il sistema dei crediti.
Tra queste idee si vorrebbero favorire quelle imprese che avevano maturato crediti per le operazioni di sconto in fattura al 25 novembre.

Da quest’anno il numero complessivo di passaggi per la cessione dei crediti legati ai bonus edilizi passerà da 4 a 5: dopo la prima cessione libera, si potranno eseguire ben 3 cessioni a favore di banche, intermediari finanziari e assicurazioni.

A loro volta le banche potranno ulteriormente cedere i crediti a clienti titolari di partita IVA, i quali non potranno più eseguire alcuna operazione aggiuntiva una volta acquistato il credito.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE AGENZIE DI VIAGGIOOggi ci scostiamo dal tema bonus edilizi per parlare di un altro importante b...
16/01/2023

CREDITO D’IMPOSTA PER LE AGENZIE DI VIAGGIO

Oggi ci scostiamo dal tema bonus edilizi per parlare di un altro importante bonus che potreste usufruire.

Certo, se naturalmente svolgete questo tipo di attività.

Anche se vi ho spoilerato il settore vediamo di che si tratta: DIGITOUR.

Premesso che ancora non è uscito il bando per l’anno 2023, posso assicurarvi che i fondi ci sono.

Il PNRR ha riservato infatti dei contributi da destinare alle agenzie di viaggio e ai tour operator allo scopo di favorirne la digitalizzazione.

Il DigiTour è dedicato a quelle imprese che rispettano questi requisiti:
· risultano essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese;
· hanno un codice ATECO 79.1, 79.11 oppure 79.12;
· hanno sede operativa nel territorio dello Stato;
· siano in regola con i versamenti contributivi e delle imposte;
· non ricadano in uno stato di fallimento o liquidazione, anche volontaria.

Inoltre l’accesso è aperto anche per le imprese che hanno già ottenuto il contributo lo scorso 18 febbraio 2022, anche qualora non abbiamo raggiunto il tetto massimo di spesa pari a € 25.000.

E ora veniamo ai CONTRIBUTI DIGITALI

Il contributo erogato a ciascun beneficiario è pari al 50% calcolato su specifiche tipologie di spesa ovvero:
· attrezzature informatiche;
· dispositivi e software per la gestione dei pagamenti elettronici;
· software per la vendita online di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici;
· software per la gestione delle relazioni con i clienti;
· software per la gestione del marketing e dei servizi ai clienti;
· software per la promozione e commercializzazione digitale.

È importante ricordare che al momento della presentazione della domanda, le spese devono essere già state sostenute.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato l’anno successivo alla richiesta ed è cedibile a terzi.

A gestire la raccolta delle istanze è sempre Invitalia che oltretutto concederà, in via preferenziale un 40% delle risorse alle imprese dell’Italia Meridionale in particolare:
· Abruzzo;
· Basilicata;
· Calabria;
· Campania;
· Molise;
· Puglia;
· Sardegna;
· Sicilia.

Riceverete aggiornamenti non appena sarà possibile inviare le istanze per l’anno 2023.

CONVENGONO ANCORA I BONUS EDILIZI?Nel corso della loro esistenza i bonus edilizi sono notevolmente mutati a seguito di m...
14/01/2023

CONVENGONO ANCORA I BONUS EDILIZI?

Nel corso della loro esistenza i bonus edilizi sono notevolmente mutati a seguito di modifiche che si sono succedute come un battito di ciglia.

Tutti gli “esperti” del settore iniziano davvero a sbuffare, nella speranza che venga adottata una linea comune e definitiva per tutti.

Sappiamo che questo non accadrà mai e che dovremo confrontarci con continui cambiamenti e riuscire a stare al passo con essi.

A tal proposito mi è stata posta giusto ieri questa domanda da un mio cliente:
Ha ancora senso avviare tutte le pratiche per ottenere le agevolazioni fiscali in ambito edilizio?

Sono rimasta un po’ sorpresa da questa domanda, ma in un certo senso la capisco.

RICALCOLO

Le ultime modifiche introdotte dal Decreto Aiuti - quater e dalla Legge di Bilancio 2023 hanno imposto di fermarsi un attimo e di rifare tutti i calcoli su questi bonus per il nuovo periodo 2023-2025.

Coloro che sono riusciti ad accaparrarsi il superbonus al 110%, dovrà sostenere tutte le spese entro uno di questi due termini:
- 31 marzo 2023 per unifamiliari e unità indipendenti;
- 31 dicembre 2023 per condomini ed edifici da 2 a 4 unità con unico proprietario.

Chi non è riuscito a rientrare in questa casistica deve fare i conti con un altro punto ovvero se si ha la possibilità di godere del superbonus sotto altre spoglie (o aliquote) aprendo un cantiere nel 2023.

I condomini e i piccoli edifici con unico proprietario così come gli enti del Terzo settore non debbono rispettare particolari condizioni ma solo rammentare che l’aliquota detrattiva del superbonus è del 90% quest’anno per poi scendere al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

I proprietari delle villette invece dovranno ricordare che il superbonus al 90% resterà in piedi solo nel rispetto del limite di reddito familiare fissato a € 15.000 (calcolo che vi ho già spiegato).

Lo so che state fremendo perché quello che davvero vi interessa sapere è CONVIENE SÌ O NO?

Dato che ci sono degli incentivi fiscali per ridare un tocco nuovo alla vostra abitazione non vedo perché non si possa usufruire di questa opportunità.

A seconda della tipologia di intervento che vanno valutati bonus e caratteristiche.

Per farvi un esempio il sismabonus ordinario (70 -80%) è confermato fino a tutto il 2024.

Un'altra possibilità è il bonus al 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche, prorogato fino a fine 2025 e comprendente un’ampia varietà di lavori.

Un altro aspetto che potrebbe creare un po’ di confusione è l’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Dallo scorso anno avrete visto che la cessione del credito è sempre un giocare alla roulette, tanto che il mercato sembra essere ancora in blocco.

Nei prossimi mesi forse assisteremo a uno sblocco di questi meccanismi, eppure per ora ci si chiede se converrebbe puntare in futuro sui bonus minori, quando il mercato forse si sarà un po’ stabilizzato (e insieme a esso anche i prezzi, si spera).

Da non sottovalutare, in caso appunto di un mercato più stabile, che un’aliquota più bassa potrebbe garantire una maggiore facilità nell’ottenimento della detrazione senza incorrere in troppi problemi, come l’incapienza Irpef per esempio.

OK ALLA MAGGIORANZA SEMPLIFICATA NELLE BARRIERE ARCHITETTONICHENon si fa in tempo a tornare dalle vacanze che subito si ...
13/01/2023

OK ALLA MAGGIORANZA SEMPLIFICATA NELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Non si fa in tempo a tornare dalle vacanze che subito si ripiomba nella confusione più totale.

NON SIETE D’ACCORDO CON ME?

Quelle fastidiose discussioni di condominio non cessano proprio mai…neanche quando torni fresco e riposato alla tua dolce casetta dopo aver passato qualche giorno fuori.

E niente, che ci volete fare, si tira avanti lo stesso (come si suol dire).

Come si fa invece per i lavori edilizi?

Bisogna naturalmente trovare un punto di incontro, almeno per mettere la gran parte dei condomini d’accordo, soprattutto quando occorre deliberare per i lavori edilizi.

Ma quando viene raggiunta questa maggioranza?

Ora ve lo spiego.

Ma prima riassumiamo i punti principali del BONUS 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Ancora?! Eh sì, mi serve per arrivare a rispondere alla domanda posta sopra.

Dunque.

Per questa agevolazione abbiamo a disposizione ancora tre anni pieni, sebbene ci siano state modifiche sostanziali alle regole per l’approvazione dei lavori che vedremo tra poco.

Non sono cambiati invece i beneficiari che possono essere persone fisiche, condomini o imprese.

Per quanto riguarda invece la detrazione, questa può essere ripartita in 5 rate annuali dello stesso importo da calcolare su tre possibili limiti di spesa che dipendono dalla tipologia dell’edificio: 50mila, 40mila o 30mila euro.

E ora passiamo alle novità previste per quest’anno.

MILLESIMI E MAGGIORANZE

Lo scorso anno ci eravamo lasciati senza indicazioni specifiche sulle procedure da seguire per la rimozione delle barriere in condominio.

Anzi sembrava che gli interventi sulle parti comuni dovessero essere approvati sì dall’assemblea ma seguendo l’iter tradizionale.

Invece, l’uscita della nuova Legge di Bilancio ha stabilito che i lavori dovranno essere deliberati con una maggioranza pari a un terzo del valore millesimale dell’immobile.

Si tratta, questa, di una maggioranza semplificata che permetterà di deliberare e approvare le opere in maniera più agevole, in maniera identica a quelle previste per gli interventi del Superbonus.

Infine vi ricordo che tali lavori, oltre a disporre di un bonus tutto loro, possono rientrare tra i lavori del Superbonus nella forma di intervento trainato (sempre se avete capienza).

OBBLIGO SOA PER I GRANDI CANTIERITorniamo a parlare di opere agevolate dai bonus edilizi.Lo stop delle vacanze natalizie...
12/01/2023

OBBLIGO SOA PER I GRANDI CANTIERI

Torniamo a parlare di opere agevolate dai bonus edilizi.

Lo stop delle vacanze natalizie potrebbe avervi fatto dimenticare tutto quello che avete appreso in precedenza.

Io come sempre sono qui non solo per darvi il buongiorno ma anche per darvi tutti i dettagli su ciò che dovreste fare per essere in regola con la nuova normativa.

Ebbene torniamo a parlare di COSA CI ASPETTA IN QUESTO 2023!

Se ben ricordate vi avevo accennato il fatto che per lavori di grossi importi ci sarebbero stati dei cambiamenti, in particolare l’obbligo di presentazione della SOA.

Dunque chi affiderà dei lavori a imprese per un importo complessivo superiore a 516mila euro, non potrà godere dei bonus edilizi se l’impresa stessa non dispone dell’attestazione SOA.

E ciò non vale esclusivamente per il superbonus, che già di complicazioni ne ha parecchie, ma anche per le altre tipologie di bonus, quali il bonus ristrutturazioni al 50%, il sismabonus, l’ecobonus e il bonus barriere architettoniche al 75%.

Un cambiamento piuttosto importante, già in programma da diverso tempo.

ORA È LEGGE!

Infatti da ora in poi le società vigilate dall’ANAC saranno responsabili di controllare la sussistenza di tutti i requisiti, tra i quali la capacità economica, le attrezzature e la forza lavoro.

Per questo è necessario essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali nonché con la normativa sull’antiriciclaggio.

Non sono infatti ammesse le cosiddette imprese improvvisate, essendo queste sprovviste delle caratteristiche richieste per ottenere la SOA.

Per ora la fase transitoria è fissata al 30 giugno 2023, anche per lavori già avviati nel 2022 con contratti firmati dal 21 maggio 2022 in poi, periodo nel quale le imprese dovranno dimostrare di disporre di questa attestazione o comunque di aver avviato le procedure per ottenerla.

A partire dal mese di luglio occorrerà dotarsi dell’attestazione vera e propria.
Già sbufferete al pensiero di districarsi tra le norme, ma si tratta di letture su cui concorda anche l’Ance stessa.

Ma se da una parte abbiamo qualche spiraglio di chiarimento, dall’altro abbiamo ancora dei punti oscuri: ad esempio come vanno calcolati i 516mila euro? La risposta a questo dubbio dovrebbe essere l’importo dei lavori indicato nel contratto di appalto/subappalto e NON l’importo totale del cantiere.

Altro tema sul quale vi sono ancora parecchi punti interrogativi è l’applicazione del sistema delle attestazioni. La normativa fa un generico riferimento al Codice appalti, sebbene sia necessario chiarire meglio la questione in base agli importi e alle categorie di interventi (dato che di queste ultime ve ne sono ben 52!).

Chi ad esempio è specializzato nelle opere su edifici civili non può esserlo anche sugli impianti.

Riguardo la categoria di interventi da indicare l’Ance specifica che questa deve
“essere coerente con la tipologia dei lavori trainanti affidati. Per quanto riguarda, invece, la classifica di importo in via prudenziale è opportuno che sia adeguata all’importo”.

Altre voci circolano invece sulla possibilità di produrre una qualsiasi attestazione per far sì che i lavori possano proseguire.

Spero che ci si rimetta presto al lavoro per chiarire questi aspetti.

NOVITA’ PER BOLLI E CARTELLE ESATTORIALI NON SANATIEccomi qua di ritorno dalle vacanze…sembra solo ieri che avevo spento...
11/01/2023

NOVITA’ PER BOLLI E CARTELLE ESATTORIALI NON SANATI

Eccomi qua di ritorno dalle vacanze…sembra solo ieri che avevo spento il pc e chiuso tutte le pratiche per godermi qualche giorno di ferie e di neve.

Eh che ci volete fare, le vacanze sono belle anche perché finiscono!

E torniamo dunque a rispondere a tutte le richieste dei miei clienti. Anche per oggi vorrei evitare di parlare di bonus edilizi, li affronteremo nei giorni che verranno.

Parliamo invece del DESTINO DEGLI AVVISI BONARI
Eh sì perché si tratta di un argomento che non va affatto tralasciato.

Vediamo meglio cosa accade e cosa comporta per molti dei contribuenti che hanno ancora qualcosa in sospeso nel cassetto.

Per quanto riguarda la rottamazione delle cartelle, questa riguarderà esclusivamente i debiti relativi al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2015.

Per queste è stato previsto l’annullamento automatico a decorrere dal 31 marzo 2023, a condizione che le cartelle siano di importo inferiore a € 1.000.

In base alla nuova Legge di Bilancio le comunicazioni di irregolarità fiscale scadute nel 2022, potranno essere rateizzate fino a 5 anni senza l’aggravio di sanzioni e interessi.

La manovra prevede inoltre delle agevolazioni anche per i debiti maturati nei periodi d’imposta 2019/2021 con sconti sugli interessi sanzionatori pari al 3%.
Saranno comunque i Comuni a decidere se ricorrere a questa opzione.

C’è spazio anche per le società sportive alle quali è richiesto il versamento di tutti i contributi previdenziali entro il 29 dicembre 2022, mentre a partire dal 1° gennaio sarà applicata una sanzione al 3% sugli importi da versare al Fisco, divisibili in 60 rate e comunque seguendo le stesse modalità delle aziende che intendano regolarizzare la loro posizione.

TREGUA ANCHE PER I BOLLI AUTO?
Eh sì!

In questa categoria rientrano anche i furbetti del bollo auto e gli automobilisti che, sempre riferendoci a questo lungo lasso temporale, non hanno effettuato i dovuti pagamenti e sono stati sanzionati.

Sempre relativamente al periodo 2000-2015, le cartelle notificate concernenti bolli auto non pagati di importo inferiore a € 1.000 verranno automaticamente stralciate.
Niente stangata del 15,6% per chi invece riceverà delle multe a partire dal 1° gennaio 2023. Questa scelta sarà valida per il biennio 2023-2024 con valori che resteranno a quelli attualmente in vigore.

Un respiro di sollievo per chi già ritiene di averne presa una in questi giorni di movimento.

E per tutti gli altri, controllate se ricadete in queste casistiche…..o se invece per caso SIETE COME ME ovvero una “defi” che ha sempre pagato tutto!

Indirizzo

Via Ennio Salvadei, 4
Macerata
62100

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