26/09/2024
Patente a crediti anche in condominio, nuovi adempimenti per l’amministratore
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di Giulio Benedetti e Glauco Bisso
25 Settembre 2024
Le norme per l’attuazione del Pnrr riguardano la sicurezza sul lavoro e anche la responsabilità giuridica del committente del contratto di appalto di appalto per la realizzazione dei cantieri temporanei e mobili, utilizzati nel condominio. Il Dm 132/2024 del ministero del lavoro e delle politiche sociali contiene il regolamento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili.
Gli obblighi previsti da primo ottobre
L’articolo 27 Dlgs 81/2008 stabilisce, a decorrere dal 1° ottobre 2024 e all’esito dell’integrazione del portale, previsti dal comma 9, una serie di obblighi: le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili, previsti dall’articolo 89, comma 1 lettera a), Dlgs 81/2008, devono essere in possesso della patente che è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai predetti soggetti di operare con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.
La patente subisce una decurtazione correlata alle risultanze degli accertamenti e dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti, preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo; le decurtazioni dei crediti della patente, conseguenti al riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo del lavoratore, è specificatamente prevista: venti per la morte; 15 per l’inabilità permanente, assoluta o parziale, 10 per l’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni.
Cosa rischia chi è sotto i 15 punti
La decurtazione dei crediti inferiore a 15 della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili descritti, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o di subappalto in corso al momento della decurtazione dei crediti. L’esecuzione di tali attività da parte di un’impresa o di un lavoratore autonomo in possesso di una patente con un punteggio inferiore a 15 crediti comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000 a 12.000 e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici previsti dal codice degli appalti (Dlgs 36/2023) per un periodo di sei mesi.
Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione Soa, di cui all’articolo 100, comma 4, Dlgs 36/2023.
Gli obblighi del committente appaltatore
Il committente del contratto di appalto di opere edilizie, per l’articolo 89 Dlgs 2008/81, è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata e deve prendere in considerazione i documenti indicati all’articolo 91 lettere a) e b) e verificare l’iscrizione alla camera di commercio e l’idoneità tecnica dell’appaltatore. Tali adempimenti si applicano anche all’amministratore che sottoscrive un contratto di appalto in nome e per conto del condominio.
Il Dl 19/2024 modifica l’articolo 90 Dlgs 81/2008 e introduce l’articolo b -bis per cui il committente, all’atto della scelta dell’impresa o del lavoratore autonomo, incaricato dell’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili verifica il possesso della patente, prevista dall’articolo 27, nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nel caso di subappalto o del possesso dell’attestato di qualificazione Soa.
I nuovi adempimenti
Tale previsione amplia i doveri del committente delle opere che deve, nelle fasi di progettazione dell’opera, attenersi alle misure generali di tutela previste dall’articolo 15, prevedere il coordinamento e la durata dei lavori che si svolgono contemporaneamente o successivamente, e prendere in considerazione i documenti previsti dall’articolo 91, comma primo, lettere a) e b). Tali adempimenti costituiscono il contenuto essenziale della valutazione della buona fede del committente nell’affidare le opere da eseguirsi durante il contratto di appalto e, se sono sussistenti, secondo la giurisprudenza di legittimità, se non si è ingerito nell’esecuzione dei lavori, il committente non risponde penalmente dell’infortunio del lavoratore.
A seguito dell’emanazione del Dm 132/2024 il committente del contratto di appalto è tenuto a verificare, nei confronti dell’appaltatore e dal primo ottobre 2024, non soltanto la sua iscrizione alla Camera di Commercio, ma anche il possesso della patente dotata dei punti prescritti e non sospesa ai sensi dell’articolo 6 del decreto, e l’omissione di tale verifica costituisce per il committente, nel caso di infortunio , un addebito di colpa penalmente rilevante .
L’autocertificazione fino al 31 ottobre
Il portale dell’Ispettorato per la richiesta della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre, ma da lunedì 23 settembre e fino al 31 ottobre sarà possibile trasmettere la autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviandola a una casella pec dell’Ispettorato. Pertanto, ci sarà tempo fino al 31 ottobre per presentare la domanda. Secondo le indicazioni fornite dall’ispettorato nella circolare 4/2024