11/04/2024
LA NUOVA FIGURA DEL “LAVORATORE SPORTIVO”:
Con la Riforma dello sport è nata la figura del lavoratore sportivo, figura che assume un ruolo centrale nella riforma della disciplina in vigore dal 1° luglio 2023.
Non c’è distinzione tra settore professionistico e dilettantistico per il rapporto di lavoro, ma una definizione unitaria della figura del lavoratore sportivo.
Lavoratore sportivo che diventa tale nel momento in cui la sua attività svolta preveda il diritto a percepire un corrispettivo e che lo differenzia dalla figura del volontario ovvero di colui che non ha diritto a percepire alcun compenso ma il mero rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell’incarico/attività.
Il lavoratore sportivo potrà scegliere tra due diverse forme di collaborazione, se non diversamente assunto come dipendente in forza di un contratto di lavoro subordinato.
Le due forme di collaborazione
- Lavoratore con contratto di Co.co.co sportivo
(reddito assimilato a lavoro dipendente), Prevede un diverso trattamento per le seguenti fasce di reddito:
Fino a 5.000,00 euro di reddito – esente da IRPEF e da INPS
Da 5.000,00 a 15.000,00 euro di reddito – esente da IRPEF ma assoggettato ad INPS
Oltre 15.000,00 euro di reddito – assoggettato sia ad INPS che ad IRPEF, con le relative aliquote applicate alla sola parte che eccede le rispettive soglie di esenzione.
- Lavoratore autonomo con Partita IVA
I regimi contabili potrebbero essere forfettario o ordinario in contabilità semplificata. L’accesso ad uno o all’altro regime è subordinato al verificarsi di determinate condizioni e al possesso di diversi requisiti.
Gli adempimenti per il professionista, così come la determinazione delle imposte, variano a seconda del regime fiscale adottato.
I sodalizi sportivi diventano “datori di lavoro” a tutti gli effetti e si complica la loro gestione amministrativa con particolare riferimento alla gestione del personale. È pertanto importante disegnare un quadro organico delle figure, e delle relative funzioni, che operano all’interno del sodalizio sportivo per poi essere in grado di codificarne correttamente l’inquadramento lavorativo, se necessario.
In sostanza, bisogna essere in grado di valutare, per ogni singola collaborazione, gli adempimenti amministrativi-lavoristici necessari per la regolarizzazione del rapporto (Comunicazioni Unilav, iscrizione RAS, iscrizione INAIL, flussi Uniemens etc.).
Diversi poi sono gli obblighi ai quali viene sottoposto il sodalizio sportivo: tra questi, gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro (DVR. etc.) , la nomina del medico del lavoro e del RSSP, la richiesta del certificato penale nel caso di istruttori che vengono a contatto con minori, etc.