29/07/2017
SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE.
SPETTANO A CHI ERA CONDOMINO AL MOMENTO DELLA DELIBERAZIONE.
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Il condomino che delibera di fare eseguire gli interventi straordinari sull’edificio condominiale è tenuto poi a sopportarne la spesa, anche se al momento del pagamento non è più condomino perché nel contempo ha venduto a terzi la sua unità immobiliare.
L’obbligo di partecipare alle spese condominiali per lavori di natura straordinaria sulle parti comuni sorge infatti alla data di approvazione della delibera assembleare che ne ha disposto l’esecuzione, avendo detta delibera valore costitutivo della relativa obbligazione. Tale momento vale anche nei rapporti tra venditore e acquirente, fatti salvi naturalmente eventuali diversi accordi da loro raggiunti.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 15547 dello scorso 22 giugno 2017, respingendo il ricorso proposto da un condomino che aveva opposto il decreto ingiuntivo di pagamento azionato dal condominio, sul presupposto che il credito ingiunto riguardava spese riguardanti opere di manutenzione straordinaria eseguite dopo la vendita da parte sua dell’immobile e ripartite quando lui già non era più condomino – nel caso di specie il rifacimento della facciata dell’edificio.
Secondo i Supremi Giudici il momento utile per individuare il legittimato al pagamento è quello della delibera dell’esecuzione dei lavori straordinari e non già quello del pagamento: se la vendita è intervenuta dopo l’assunzione della delibera delle opere straordinarie.
Il venditore risponde dunque di tutte le spese di manutenzione straordinaria dell’edificio condominiale deliberate antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, a nulla rilevando che le opere siano state, in tutto o in parte, eseguite in tempi successivi.