EBA European Business Administration Soc Coop

EBA European Business Administration Soc Coop E.B.A. European Business Administration Soc Coop
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21/05/2015

Versamento delle
imposte e
approvazione del
bilancio

Net&Day – Circolari Fiscali
Per informazioni sul servizio e sulle soluzioni OSRA: www.osra.it
1
a cura di Antonio Gigliotti
FISCAL NEWS
La circolare di aggiornamento professionale
20 Maggio 2015
Versamento delle
imposte e
approvazione del
bilancio
Categoria Dichiarazione
Sottocategoria Scadenze
In base a quanto previsto dall’art. 17, D.P.R. n. 435/2001, per determinare il termine entro cui
le società di capitali ed enti equiparati devono effettuare il pagamento delle imposte, è
necessario considerare:
la data di chiusura dell’esercizio;
la data di approvazione del bilancio (qualora venga superato il termine di 4 mesi).
In linea generale, i soggetti IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare e che
approvano il bilancio entro i termini ordinari (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio),
hanno a disposizione gli stessi termini previsti per le persone fisiche e le società di persone.
Si noti che il termine ordinario entro il quale va approvato il bilancio è previsto dall’art. 2364,
comma 2, C.c., in 120 giorni. I due decreti danno tempestiva attuazione alle disposizioni
contenute nella Legge di Stabilità 2015, che hanno modificato i criteri previsti per
l’elaborazione di tali liste con l’obiettivo di favorire l’attività economica e commerciale
transfrontaliera delle nostre imprese.
Premessa I termini di versamento dell’Ires discendono dall’art. 17, D.P.R.
435/2001, che, a proposito, dispone che il versamento del saldo
dovuto in base alla dichiarazione debba essere effettuato “entro il
giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo
d’imposta”.
Possono verificarsi alcune circostanze particolari che risultano
comunque previste e disciplinate dall’art. 17, co. 1, D.P.R.
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435/2001:
le società che approvano il bilancio oltre il termine di
120 giorni sono tenute al versamento del saldo dovuto e
della prima rata di acconto del periodo successivo entro il
giorno 16 del mese successivo a quello in cui il bilancio è
stato approvato;
le società che non hanno approvato il bilancio nel
termine stabilito sono comunque tenute ad effettuare il
versamento:
entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di
chiusura del periodo d’imposta, in ipotesi di assenza di
motivazioni per il rinvio a 180 giorni;
entro il giorno 16 del mese successivo al termine ultimo di
scadenza, nell’ipotesi in cui fossero state presenti motivazioni
per il rinvio a 180 giorni.
Sulla base di quanto sopra esposto si evidenzia che, laddove il
bilancio sia approvato nel termine di 120 giorni (o nel caso di cui al
precedente punto 1), il termine per il versamento sarà il 16° giorno
del sesto mese successivo rispetto alla data di chiusura dell’esercizio
o il 16° giorno del settimo mese successivo con una maggiorazione
pari allo 0,4% dell’importo a titolo di interesse corrispettivo.
Analoghe considerazioni possono essere effettuate per il caso
dell’approvazione entro i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio: la
proroga di 30 giorni rispetto alla scadenza naturale (16° giorno del
mese successivo a quello in cui il bilancio è stato approvato)
comporta il versamento dell’interesse corrispettivo.
Vediamo nel dettaglio le diverse ipotesi che si possono presentare.
Approvazione
del bilancio nei
termini ordinari
Qualora le società di capitali approvino il bilancio nei termini
ordinari, ossia entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, in
base al comma 1, art. 17, D.P.R. n. 435/2001:
→ “Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione
relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a
quella dell’imposta regionale sulle attività produttive,
compresa quella unificata, è effettuato entro il giorno 16 del
sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo
d’imposta”.
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Inoltre, in base all’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435/2001, a tutti i
soggetti è consentito versare le imposte dovute entro il 30º giorno
successivo a quello di scadenza del termine con una
maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.
APPROVAZIONE DEL
BILANCIO
VERSAMENTO IMPOSTE
Nei termini ordinari.
Giorno 16 del 6º mese
successivo a quello di chiusura
dell’esercizio.
Detto termine dovrà essere rispettato anche dai soggetti IRES
che non sono tenuti ad approvare il bilancio.
Esercizio coincidente 01/01/2014 - 31/12/2014
Approvazione bilancio nel termine ordinario - 30/04/2015
Versamento 16/06/2015 senza maggiorazioni o 16/07/2015 con
maggiorazione 0,40%.
Esercizio non coincidente 01/06/2014 - 31/03/2015
Approvazione bilancio nel termine ordinario - 29/07/2015
Versamento 16/09/2015 senza maggiorazioni o 16/10/2015 con
maggiorazione 0,40%.
Approvazione
del bilancio oltre
i termini ordinari
(ma entro i 180
giorni)
Ai sensi del comma 1 del citato art. 17, D.P.R. n. 435/2001, i
soggetti che, in base a disposizione di legge, approvano il bilancio
oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono
versare le imposte dovute a saldo entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di approvazione del bilancio.
Anche tali soggetti possono tuttavia beneficiare del differimento al
trentesimo giorno successivo a quello appena indicato, con
applicazione dello 0,40%.
È il caso tipico del termine speciale (art. 2364, comma 2, C.c.)
utilizzato nei limiti di 180 giorni (sei mesi), se statutariamente
previsto.
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APPROVAZIONE DEL
BILANCIO
VERSAMENTO IMPOSTE
Oltre i termini ordinari ma entro
i 180 giorni.
Giorno 16 del mese successivo
a quello di
APPROVAZIONE DEL BILANCIO.
Esercizio coincidente 01/01/2014 - 31/12/2014.
Approvazione bilancio 29/06/2015 (entro termine speciale 180
giorni).
Versamento 16/07/2015 senza maggiorazioni o 20/08/2015 con
maggiorazione 0,40%.
Esercizio coincidente 01/04/2014 - 31/03/2015.
Approvazione bilancio 25/09/2015 (entro termine speciale 180
giorni).
Versamento 16/10/2015 senza maggiorazioni o 16/11/2015 con
maggiorazione 0,40%.
Mancata
approvazione del
bilancio
Nel caso di mancata approvazione del bilancio il contribuente deve
considerare due diverse fattispecie:
1. il bilancio doveva essere approvato nel termine
ordinario di 4 mesi.
In tale caso si applica la regola generale che prevede,
indipendentemente dalla mancata approvazione del bilancio,
il versamento delle imposte entro il giorno 16 del sesto mese
successivo alla chiusura del periodo d’imposta;
APPROVAZIONE BILANCIO VERSAMENTO IMPOSTE
Mancata approvazione del
bilancio (doveva essere
approvato entro il termine
ordinario di 4 mesi).
Giorno 16 del 6° mese
successivo a quello di
CHIUSURA DELL’ESERCIZIO.
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2. il bilancio doveva essere approvato nel maggior
termine di 6 mesi.
In tale caso, in base a quanto disposto dall’ultimo periodo del
comma 1, art. 17, D.P.R. n. 435/2001, il contribuente deve
effettuare il versamento delle imposte entro il giorno 16 del
mese successivo a quello entro cui si sarebbe dovuto
approvare il bilancio.
APPROVAZIONE BILANCIO VERSAMENTO IMPOSTE
Mancata approvazione del
bilancio (doveva essere
approvato entro il termine di 6
mesi).
Giorno 16 del mese successivo
a quello entro cui si sarebbe
dovuto APPROVARE IL
BILANCIO.
Una società, con esercizio 01/01/2014 - 31/12/2014, non approva
il bilancio relativo a tale periodo d’imposta (termine 4 mesi).
Essa dovrà comunque effettuare il versamento a saldo delle
imposte sui redditi e IRAP:
entro il 16 giugno 2015;
alternativamente potrà posticipare il pagamento al 16 luglio
2015 applicando, a partire dal 17 giugno, la maggiorazione
dello 0,40%.
Si applica in questo caso la regola generale che prevede,
indipendentemente dall’approvazione del bilancio, il pagamento
delle imposte entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla
chiusura del periodo d’imposta.
Una società con esercizio 01/01/2014 - 31/12/2014 si avvale del
maggiore termine (6 mesi) per l’approvazione del bilancio, ma al
30 giugno 2015 lo stesso non viene effettivamente approvato.
I versamenti delle imposte dovranno essere effettuati:
entro il 16 luglio 2015;
alternativamente entro il 20 agosto 2015, applicando a
partire dal 17 luglio 2015, la maggiorazione dello 0,40%.

21/05/2015

IMU 2015. Ultime
news

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a cura di Antonio Gigliotti
FISCAL NEWS
La circolare di aggiornamento professionale
21 Maggio 2015
IMU 2015. Ultime
news
Categoria Imposte locali
Sottocategoria Imu
Sta per arrivare anche quest’anno l’appuntamento del 16 giugno, giorno entro il quale i
possessori di immobili sono chiamati al calcolo ed al versamento dell’acconto IMU per l’anno
d’imposta 2015.
Rispetto al 2014 non ci sono novità in merito alle modalità di calcolo e di versamento
dell’imposta mentre qualche novità è stata introdotta dal Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4
per i terreni agricoli, ed in particolare per quelli che si trovano in Comuni definiti come montani
o parzialmente montani e rientranti nell’elenco dei Comuni italiani stilato dall’Istat.
In merito alle aliquote da applicare, per il calcolo dell’acconto IMU 2015 occorre utilizzare
quelle già fissate per l’anno 2014 dai Comuni di ubicazione degli immobili assoggettati ad IMU.
Per il calcolo del saldo IMU 2015 occorre invece attendere se entro il 28/10/2015 i Comuni di
ubicazione degli immobili emanino e pubblichino la delibera IMU sul sito del MEF. Se ciò non
avviene, allora anche per il calcolo del saldo IMU 2015 occorrerà far riferimento alle aliquote
già in vigore per il 2014.
Premessa La Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014)
ha introdotto una nuova tassazione locale sugli immobili, la c.d. IUC
(Imposta Unica Comunale), articolata in tre distinti tributi:
IMU;
TASI;
TARI.
Si tratta di tre tributi destinati alle casse Comunali ed aventi
presupposti impositivi diversi.
La TASI (Tassa sui servizi indivisibili) è diretta a coprire il costo per i
servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali ad esempio l’illuminazione,
la sicurezza stradale, la gestione degli impianti e delle reti pubbliche
ecc.
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La TARI (Tassa sui rifiuti) sostituisce la vecchia TARSU, TIA e TARES
ed è la tassa dovuta da chiunque possieda o detenga locali ed aree
suscettibili di produrre rifiuti e destinata, dunque, a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
L’IMU
L’IMU (Imposta Municipale Unica) sostituisce la vecchia ICI (Imposta
comunale sugli immobili), con qualche novità in merito ai
moltiplicatori utilizzati per il calcolo della base imponibile ed ai
soggetti obbligati al versamento ed ai soggetti esonerati.
Sono soggetti all’IMU le abitazioni principali appartenenti alle
categorie catastali A1, A8 ed A9 (abitazioni di lusso o di pregio), le
seconde abitazioni (a prescindere dalla categoria catastale di
appartenenza), le aree fabbricabili, i terreni agricoli e gli immobili
ritenuti a essi strumentali.
Soggetti
obbligati
Come per il 2014, sono tenuti al pagamento dell’IMU i soggetti che
vantano diritti di proprietà o di reale di godimento sull’immobile.
Pertanto, anche per il 2015 sono soggetti passivi dell’IMU: il
proprietario dell’immobile, l’usufruttuario; il titolare di diritto di
abitazione, di enfiteusi, di superficie e d’uso; il locatario di bene in
leasing e il concessionario di beni demaniali.
Il sig. Verde Giovanni, comproprietario al 50% con la moglie di
un’area edificabile sita nel Comune di Cosenza, cede la sua quota
parte in usufrutto al figlio Verde Antonio. In tal caso l’IMU sull’area
edificabile sarà dovuta dalla moglie del sig. Verde Giovanni (in
qualità di proprietaria nella misura del 50%) e dal figlio Verde
Antonio (in qualità di usufruttuario nella misura del restante 50%).
Nulla sarà, invece, dovuto dal sig. Verde Giovanni che resta n**o
proprietario.
Soggetti
esonerati
Anche per l’anno d’imposta 2015 restano esonerati dal versamento
dell’IMU i proprietari o titolari di diritti reali di godimento su tali
categorie di immobili:
abitazioni principali non di lusso e quindi appartenenti alla
categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e relative
pertinenze;
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari;
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fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come
definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture, di
concerto con il Ministro della Solidarietà sociale, il Ministro
delle Politiche per la famiglia e il Ministro per le Politiche
giovanili e le Attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non
concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio
2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della
dimora abituale e della residenza anagrafica.
La disciplina IMU, stabilisce che le pertinenze dell’abitazione
principale ammesse all’esonero IMU sono esclusivamente quelle
appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura
massima di una unità per ciascuna di esse (confermato anche dalla
C.M. 3/Df/2012).
Il sig. Rossi Mario è proprietario al 100% dell’abitazione in cui
risiede con il proprio nucleo familiare. Tale abitazione principale
rientra nella categoria catastale A2 e ad essa solo legate tre
pertinenze di cui due di categoria catastale C/6 e una di categoria
catastale C/2. In una circostanza di tale tipo, il sig. Rossi Mario
sarà esonerato dal versamento dell’IMU per l’abitazione principale
di categoria catastale A/2 e solo su due pertinenze: quella di
categoria catastale C/2 ed una tra le due di categoria catastale C/6.
La scelta su quale delle due applicare l’esonero è lasciata alla
facoltà dello stesso sig. Rossi Mario (C.M. 3/Df/2012).
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Esonero IMU
abitazione
assegnata all’ex
coniuge
La disciplina IMU dispone l’esonero anche per la casa coniugale
assegnata all’ex coniuge in seguito a provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
In particolare, l’art. 4 comma 12-quinquies, D.L. 16/2012 dispone
che ai soli fini dell’IMU, l’assegnazione dell’abitazione coniugale a
favore di uno dei coniugi, disposta a seguito di provvedimento di
cessazione degli effetti civili del matrimonio “si intende in ogni
caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”.
Tuttavia, il legislatore ha preso atto della posizione della Cassazione,
che in più sentenze ha sancito che in caso di cessazione degli effetti
civili del matrimonio non si configura in capo al coniuge assegnatario
dell’abitazione del nucleo familiare un diritto reale di abitazione, ma
un mero diritto di godimento.
Pertanto, con l’art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013, è stata
disposta l’inapplicabilità dell’IMU “sulla casa coniugale assegnata al
coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio”.
Dunque, ai fini IMU, la casa assegnata all’ex coniuge è considerata
abitazione principale per il coniuge assegnatario e come tale è
esonerata dall’IMU se appartenente alle categorie catastali A2, A3,
A4, A5, A6 e A7 e relative pertinenze.
La detrazione
per abitazione
principale e
pertinenze
Per l’abitazione principale e relative pertinenze, è confermato anche
per il 2015, il diritto ad una detrazione nella misura di euro 200,00
da rapportare ai giorni ed alla percentuale di possesso. Il Comune,
con apposita delibera, può decidere di aumentare tale detrazione
fino a concorrenza dell’imposta dovuta.
La stessa Legge di Stabilità 2014, ha invece eliminato l’ulteriore
detrazione di euro 50,00 prevista per ciascun figlio inferiore ai 26
anni che dimora all’interno dell’abitazione principale.
I coniugi e lo
sdoppiare delle
residenze al fine
di usufruire delle
esenzioni ed
agevolazioni IMU
Secondo la Circolare Ministeriale 3/Df/2012), i coniugi sono
legittimati a sdoppiare la residenza qualora gli immobili siano ubicati
in Comuni diversi. In questo modo essi hanno la possibilità di
beneficiare delle agevolazioni e delle esenzioni IMU ciascuno per il
proprio immobile di residenza (abitazione principale).
Viceversa, nell'ambito dello stesso Comune, l'abitazione principale
dev'essere unica.
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Marito e Moglie sono comproprietari di due immobili di cui uno
situato a Cosenza e l’altro a Caserta. Entrambi hanno fissato la
propria residenza nell’immobile di Cosenza e pertanto sarà questa
l’abitazione principale oggetto di esonero IMU (sempre se
appartenente a categoria catastale non di lusso o pregio), mentre
l’immobile situato nel Comune di Caserta, sarà considerato seconda
abitazione e quindi come tale assoggetto ad IMU. Tuttavia, sulla
base di quanto chiarito dalla C.M. 3/Df/2012, uno dei due coniugi
potrebbe fissare la propria residenza a Caserta mentre l’altro
lasciarla a Cosenza. In tal modo gli immobili diventerebbero
entrambi abitazione principale (uno per il marito e l’altro per la
moglie) ed entrambi esonerati dell’IMU.
Qualora, invece, i due immobili si trovassero entrambi a Cosenza,
ciò non potrebbe avvenire, in quanto sarà solo uno dei due immobili
da poter considerare come abitazione principale e cioè quello
dichiarato come residenza del nucleo familiare. L’altro immobile
sarà, invece, assoggettato ad IMU.
Quanto appena affermato è suscettibile di interpretazione, così come
confermato anche dalla sentenza 746/66/15 della Ctr Lombardia,
sezione staccata di Brescia, secondo cui la nozione di abitazione
principale ai fini Ici richiede che il contribuente “e il suo nucleo
familiare” dimorino abitualmente nell'unità immobiliare. La sentenza
richiama la sentenza 14389/2010 della Cassazione, in cui si afferma
che la nozione Ici di abitazione principale recepisce il concetto di
residenza della famiglia, di cui all'articolo 144 del codice civile.
Dunque, ciò potrebbe avere delle ripercussioni anche ai fini IMU, in
quanto sulla base di quanto sposto nella sentenza, secondo i giudici,
la nozione di abitazione principale prevede la "coabitazione" del
contribuente e del suo nucleo familiare.
Pertanto, riprendendo l’esempio di prima, il Comune di Cosenza e
quello di Caserta, potrebbero contestare la scelta dei due coniugi che
decidono di avere residenza in due immobili diversi situati in due
comuni diversi, in quanto in un immobile risiede un solo coniuge e
nell’altro immobile l’altro coniuge con figli eventuali.
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IMU sui Terreni
agricoli in
Comuni montan
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2015, n. 70 del
Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4, è stato stabilito che a
decorrere dall’anno, 2015, l’IMU non si applica:
ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei
Comuni classificati come totalmente montani, come riportato
dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat;
ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali, di cui all’articolo 1 del Decreto Legislativo del
29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati
nei Comuni classificati come parzialmente montani, come
riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat.
Al riguardo, dunque, per conoscere l’esonero o meno dal versamento
dell’IMU 2015 occorre verificare se il Comune in cui è situato il
terreno agricolo rientra tra quelli montani o parzialmente montani
dell’elenco predisposto dall’ISTAT e consultabile al seguente link:
http://www.istat.it/it/archivio/6789.
Calcolo della
Base imponibile
Le modalità di calcolo della base imponibile IMU restano le stesse del
2014. Per i fabbricati, occorre considerare la rendita catastale
dell’immobile e rivalutarla del 5% e moltiplicare il risultato per
determinati coefficienti che variano a seconda della categoria
catastale di appartenenza.
Coefficienti:
160 per i fabbricati del gruppo catastale A e delle categorie
C/2, C/6 e C/7;
140 per i fabbricati delle categorie B, C/3, C/4 e C/5;
80 per i gruppi A/10 e D/5;
65 per la categoria D;
55 per la categoria C/1.
Immobile di categoria catastale C/3 con rendita catastale di euro
500,00.
BASE IMPONIBILE IMU = (500,00 + 5%) x 140 =
105.000,00
Tale valore è da rapportare ai giorni ed alla percentuale di
possesso.
Nel caso in cui si tratti di fabbricati di interesse storico o artistico e
nel caso i cui si tratti di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili la
base imponibile è ridotta del 50%.
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Per i terreni agricoli occorre prendere come riferimento il reddito
dominicale, rivalutarlo del 25% e moltiplicare il risultato per il
coefficiente 135.
Per le aree edificabili la base imponibile su cui applicare l’aliquota
IMU fissata dal Comune è data da valore di mercato al 1° gennaio
2015.
Base imponibile
IMU sui terreni
posseduti da
coltivatori
Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il
moltiplicatore è ridotto a 75 e l’IMU è calcolata sulla parte della base
imponibile eccedente i 6.000 euro.
Il sig. Verdi Giovanni è un coltivatore diretto ed è proprietario al
100% del terreno su cui esercita l’attività. Il reddito dominicale di
tale terreno è pari ad euro 650,00.
BASE IMPONIBILE IMU = (650,00 + 25%) x 75 = 60.937,50
– 6.000 = 54.937,50
Le aliquote IMU
per il 2015
In merito alle aliquote, per il calcolo dell’acconto da versare entro il
prossimo 16 giugno 2015, occorre considerare quelle deliberate dal
Comune per l’anno 2014. Per il calcolo del saldo, invece, occorrerà
utilizzare quelle deliberate per il 2015, qualora il Comune emani e
pubblichi la relativa delibera IMU sul sito del MEF entro il 28 ottobre
2015. Qualora ciò non avvenga, allora anche per il calcolo del saldo
(da versare entro il 16 dicembre) si dovranno considerare le aliquote
deliberate per il 2014.
Il calcolo
dell’IMU
Ottenuta la base imponibile ad essa occorre applicare le aliquote
fissate dal Comune dii ubicazione dell’immobile.
Il sig. Verde Giovanni, comproprietario al 50% con la moglie di due
fabbricati situati nel Comune di Cosenza e aventi i seguenti dati
catastali:
immobile n. 1: rendita catastale 450,00 e categoria A/2;
immobile n. 2: rendita catastale 560,00 e categoria
catastale A2.
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L’immobile n. 1 rappresenta l’abitazione principale per i coniugi e
quindi appartenendo alla categoria catastale A/2 è esonerato
dall’IMU.
Precediamo, dunque al calcolo, dell’IMU dovuta per il 2015
sull’immobile n. 2.
BASE IMPONIBILE = (560,00 + 5%) x 160 = 94.080,00
Tale base imponibile è da rapportare ai giorni ed alla percentuale di
possesso. Pertanto, supponendo che sia posseduto per tutto il
2015, la base imponibile per i comproprietari (Verdi Giovanni e la
moglie) è pari al 50% ciascuno. Per semplicità calcoliamo l’IMU per
uno solo dei due coniugi (per l’altro sarà la stessa cosa).
Si supponga che il Comune di Cosenza abbia deliberato per il 2014
un’aliquota IMU ordinaria nella misura del 9,6 per mille.
Dunque, calcoleremo l’acconto IMU 2015 che il sig. Verdi Giovanni
dovrà versare applicando tale aliquota già fissata per il 2014:
IMU COMPLESSIVA = (94.080,00 X 50%) x 9,6 / 1.000 =
451,58
L’acconto IMU 2015 che Verdi Giovanni dovrà versare sarà pari al
50% di 451,58 e quindi 225,79.
Se il Comune di Cosenza, entro il 28/10/2015 non emani e
pubblichi sul sito del MEF le aliquote IMU per il 2015, il sig. Verdi
Giovanni al momento del saldo IMU 2015 verserà il restante 50%.
Qualora, invece, il Comune di Cosenza, entro il 28/10/2015, emani
e pubblichi sul sito del MEF le aliquote IMU per il 2015, il sig. Verdi
Giovanni al momento del saldo IMU 2015 dovrà ricalcolare l’IMU
tenendo conto della nuova aliquota 2015 e di quanto già versato a
titolo di acconto.
Riprendendo l’esempio e supponendo che il Comune di Cosenza
emani e pubblichi la delibera IMU entro il 28/10/2015 fissando
un’aliquota ordinaria del 10,6 per mille, in sede di calcolo del saldo
IMU 2015, il sig. Verdi Giovanni dovrà procedere nel seguente
modo:
IMU COMPLESSIVA 2015 = (94.080,00 X 50%) x 10,6 /
1.000 = 498,62.
Net&Day – Circolari Fiscali
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Saldo IMU 2015 = 498,62 – Acconto IMU 2015 già versato =
498,62 – 225,79 = 272,83
Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola il moltiplicatore, la disciplina IMU prevede una riduzione
dell’IMU dovuta nelle seguenti misure:
70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €
6.000 e fino ad € 15.500;
50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €
15.500 e fino ad € 25.500;
25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €
25.500 e fino ad € 32.000.
Termini e
modalità di
versamento
Anche per il 2015, l’’IMU va versata con bollettino postale o modello
F24 in cui riportare, alla “Sezione IMU ed altri tributi locali”, il codice
del Comune di ubicazione dell’immobile, il numero di immobili,
bisognerà barrare la casella “Acconto” o “Saldo” (a seconda di ciò
che si sta versando), l’anno di riferimento (2015) e il codice tributo.
L’acconto va versato entro il prossimo 16 giugno ed il saldo entro il
prossimo 16 dicembre.
I codici tributo da utilizzare restano gli stessi del 2015 e
quindi:
3912 (Abitazione principale A1, A8 e A9 e relative
pertinenze;
3918 (Altri fabbricati);
3914 (Terreni);
3916 (Aree fabbricabili);
3925 (Fabbricati categoria D - quota Stato);
3930 (Fabbricati categoria D – quota Comune).
Riprendendo l’esempio di prima, il modello F24 per il versamento
dell’acconto IMU 2015 del sig. Verdi Giovanni, sarebbe così
compilato:
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I titolari di partita IVA devono obbligatoriamente eseguire il
versamento dell’IMU tramite modello F24 telematico
indipendentemente se l’immobile assoggettato ad IMU sia
strumentale o meno all’attività esercitata.

Indirizzo

Mazara Del Vallo
91026

Sito Web

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