Filippo Spadaro dottore commercialista revisore contabile

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Revisione Contabile - Rendicontazione fondi europei - Consulenza societaria - Consulenza aziendale - Consulenza fusioni e scissioni - analisi di bilancio - Contabilità semplificata e ordinaria - Dichiarazione redditi IVA - Consulenza apertura attività

Da Assirevi le liste di controllo per bilanci di esercizio e consolidati 2019del bilancio di esercizio, per le società a...
13/02/2020

Da Assirevi le liste di controllo per bilanci di esercizio e consolidati 2019

del bilancio di esercizio, per le società ai cui bilanci sono applicabili gli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
del bilancio consolidato, per le società ai cui bilanci è applicabile il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.
Si tratta, come indicato nel documento, di indicazioni di carattere generale, che devono necessariamente essere adattate dal revisore in funzione della singola fattispecie, e quindi tenendo in considerazione ad esempio le dimensioni aziendali e la tipologia di attività esercitata dall'impresa.

La “Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d’esercizio”, in particolare, include i riferimenti normativi e interpretativi per la redazione del bilancio d’esercizio delle società di capitali che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile. Tale check list prevede una sezione “generale” dedicata, tra l’altro, alla composizione del bilancio d’esercizio, al Rendiconto finanziario, alle informazioni da fornire nella Nota integrativa e al deposito del bilancio. Le parti successive del documento sono dedicate alle singole voci di Stato patrimoniale, sulla base dell’ordine riportato negli schemi previsti dal codice civile.

Lo scorso mese di novembre era stata invece pubblicata la nuova lista di controllo delle informazioni integrative (disclosures) da fornire nelle note ai bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Sotto questo profilo, si segnala che la novità principale riguardava l’informativa conseguente all’adozione del nuovo Ifrs 16 Leasing applicabile ai bilanci 2019, che lo scorso anno era opzionale.

Informazioni dettagliate sono richieste in particolare per:

le operazioni di vendita e retrolocazione (lease back);
leasing a breve termine o di modesto valore;
applicazione dei principi Ifrs 9 Strumenti finanziari, Ias 19 Benefici per i dipendenti, Ias 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture, Interpretazione Ifric 23, che per i bilanci 2019 presentano alcune modifiche.

𝐑𝐞𝐯𝐢𝐬𝐨𝐫𝐢, 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝟑𝟎 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 𝐮𝐧 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐥 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐦𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨Saranno stabilite, con un regolamento che dovrà esse...
05/02/2020

𝐑𝐞𝐯𝐢𝐬𝐨𝐫𝐢, 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝟑𝟎 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 𝐮𝐧 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐮𝐥 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐦𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨

Saranno stabilite, con un regolamento che dovrà essere emanato entro il 30 giugno 2020, le modalità di svolgimento della procedura sanzionatoria e specificate le condotte che configurano, ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione legale - secondo quanto previsto dal medesimo decreto legislativo, dalle norme di attuazione e dai relativi principi professionali - nonché definiti i criteri per l’irrogazione delle sanzioni.

È quanto prevede un emendamento al decreto Milleproroghe (D.L. 30 dicembre 2019 n. 162), modificativo dell’art. 25, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 39/2010, che sarà depositato in Commissione Bilancio alla Camera, dove il provvedimento è all’esame per la conversione in legge (AC 2325).

Come spiegato nella relazione illustrativa, la modifica della predetta norma si è resa necessaria in quanto l’attuale formulazione non consente di tipizzare gli illeciti e di predeterminare l’azione amministrativa, in quanto priva di una specifica indicazione legislativa attributiva di tale specifico potere.

La previsione del termine del 30 giugno 2020 per la definizione del Regolamento di cui sopra, viene inoltre precisato, è finalizzata ad incrementare e accelerare la conformità ai requisiti presenti nella Direttiva n. 2006/43/CE , relativa alla revisione legale, rendendo effettivi entro tale termine i poteri di vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze, come previsto dal legislatore europeo.

28/01/2020

Assonime: per i revisori delle Srl nominati a fine anno il primo esercizio oggetto di revisione è il 2020
28 GENNAIO 2020


In considerazione delle caratteristiche specifiche dell'attività di revisione legale e del termine ultimo stabilito dal Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019 ) per la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle Srl, si ritiene che la revisione dovrà riguardare il primo esercizio successivo alla nomina (1° gennaio - 31 dicembre 2020). Tale è l’orientamento di Assonime, espresso nel Caso 1/2020, in merito all’individuazione del primo esercizio da assoggettare a revisione per il soggetto nominato entro lo scorso 16 dicembre 2019.
Secondo l’Associazione, infatti, il revisore nominato a ridosso della scadenza del termine non sarebbe nelle condizioni di effettuare tutte le attività previste: pianificazione, verifiche periodiche e controlli sul bilancio. Precisa inoltre Assonime che si tratta di un’attività di durata che “non può che svolgersi nel corso dell’esercizio sulla base di un’attività pianificata”, con la conseguenza che in caso di nomina dell'organo di controllo effettuata a fine anno la revisione debba decorrere dal primo esercizio successivo alla nomina, vale a dire dal 2020.
Rimane tuttavia il dubbio sulla possibilità di pubblicare il bilancio 2019 senza la relazione del revisore, stante il fatto che l'obbligo di nomina - salvo il maggior termine di nove mesi concesso per l'adeguamento - è scattato già con l'approvazione del bilancio 2018 in cui si sia verificato il superamento per due esercizi consecutivi di uno dei limiti previsti dall'art. 2477 c.c., come modificato dall'art. 379 del D.Lgs. n. 14/2019.

20/01/2020

Sarebbero allo studio del Governo interventi normativi, forse già con il Decreto Milleproroghe all’esame per la conversione in legge, per l’introduzione di semplificazioni nell’applicazione del regime forfetario delineato con la legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), che ha reintrodotto i limiti di cumulo dei redditi di lavoro dipendente e assimilato e dei compensi erogabili ai collaboratori.
L’annuncio è stato dato dal sottosegretario all’economia Alessio Villarosa in Commissione finanze della Camera il 16 gennaio scorso, in occasione del question time dei deputati Trano e Gusmeroli, che chiedevano se fosse nelle intenzioni del Governo rinviare al 2021 l’applicazione delle nuove regole, adottando lo stesso orientamento espresso dall’Agenzia delle Entrate lo scorso anno, nonché intervenire con ulteriori modifiche normative.
Su una possibile soluzione favorevole pesa tuttavia la perdita di gettito stimata in circa 600 milioni di euro. Tra le semplificazioni allo studio la possibilità di accettare come verifica del limite reddituale la somma dei cedolini e delle buste paga 2019 in alternativa all’attesa della Certificazione unica.
Si ricorda che la legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 691 e 692 ) ha riservato l’accesso al regime forfetario alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nell'anno precedente, hanno:
1. conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
2. percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non eccedenti l'importo di 30.000 euro;
3. sostenuto spese per lavoratori dipendenti e collaboratori per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi.
Come già previsto dalla legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), inoltre, non possono accedere al regime agevolato gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che:
a. partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o possiedono quote di controllo in società a responsabilità limitata;

Commercialisti, sullo scontrino elettronico ancora troppi nodi irrisolti15.01.2020Per i consiglieri nazionali Gelosa e P...
17/01/2020

Commercialisti, sullo scontrino elettronico ancora troppi nodi irrisolti
15.01.2020

Per i consiglieri nazionali Gelosa e Postal “La gestione della contabilità non sarà automatica, le competenze dei commercialisti sono irrinunciabili”
Commercialisti, sullo scontrino elettronico ancora troppi nodi irrisolti
“Quella relativa al cosiddetto scontrino fiscale è un’operazione su vasta scala che coinvolge anche i soggetti di più modeste dimensioni, come i minimi e i forfetari, ma che ancora oggi stenta a decollare, essendo ancora in molti gli operatori che hanno avuto difficoltà nell’implementazione dei nuovi registratori di cassa telematici o degli altri strumenti necessari per il nuovo adempimento. Difficoltà oggettive, tant’è che è stato lo stesso legislatore a prevedere, nei primi sei mesi di vigenza dell’obbligo, la cosiddetta moratoria sulle sanzioni, ossia l’inapplicabilità delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione periodica dell’imposta”. Lo affermano in una nota i consiglieri nazionali dei commercialisti delegati alla fiscalità, Gilberto Gelosa e Maurizio Postal, che sottolineano come “anche una volta risolti i problemi in campo, il ricorso alla professionalità dei commercialisti resterà imprescindibile”.

Secondo il Consiglio nazionale della categoria, infatti, l’obbligo scattato dal 1° gennaio di inviare all’Agenzia delle entrate i dati relativi agli scontrini elettronici, riguardante tutti i commercianti al minuto, ovvero coloro che svolgono attività per le quali era obbligatorio emettere scontrini e ricevute fiscali, “è lungi dall’essere un elemento di semplificazione”.

“Fino al prossimo mese di giugno – affermano Gelosa e Postal – chi non ha ancora attivato i registratori telematici potrà continuare a utilizzare i registratori di cassa già in uso ovvero le ricevute fiscali, a condizione che trasmetta i dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo. Ma anche per chi ha già attivato i registratori telematici restano alcuni nodi che saranno sciolti solo nei prossimi mesi, come la gestione dei corrispettivi non riscossi, dei ticket restaurant e dei corrispettivi delle imprese multiattività”.

“Una volta risolte le criticità ancora oggi in campo – affermano i due consiglieri nazionali – un aspetto resterà tuttavia ineliminabile: la necessità di gestire con competenza e professionalità i flussi di dati più o meno automaticamente inviati all’Agenzia delle entrate, così come, solo per fare qualche esempio, di tener conto del ciclo passivo, di dar conto nella contabilità delle innumerevoli norme che limitano la detrazione dell’imposta sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, nonché delle peculiarità dei diversi regimi speciali di applicazione del tributo”. Per quanto riguarda la fiscalità diretta, Gelosa e Postal ricordano “la necessità di far confluire in contabilità i fatti di gestione non rilevanti ai fini IVA, come gli ammortamenti o i costi del personale, e tener conto anche qui della notevole complessità della disciplina, peraltro in continua evoluzione”. “Il tutto – aggiungono – grazie al fondamentale apporto dei Commercialisti, quali unici professionisti dotati di qualificate e comprovate competenze tecniche in materia di fisco e contabilità, senza i quali sarebbe impossibile garantire all’intera e variegata platea dei contribuenti il corretto adempimento dei propri obblighi in tali campi”.

Si tratta, affermano Gelosa e Postal “di un dato di fatto incontrovertibile, per cui si resta davvero stupiti nell’ascoltare il messaggio recentemente diffuso dall’Agenzia delle entrate nello spot televisivo sui corrispettivi telematici, in cui si afferma, in modo estremamente semplicistico e certamente fuorviante per i contribuenti, che “dal 2020 la gestione della contabilità diventa automatica con il registratore di cassa telematico”, facendo così piazza pulita in un colpo solo della necessità di rilevare correttamente non solo i dati trasmessi all’Agenzia ma anche quelli non oggetto di trasmissione, nonché dell’evidente complessità che, ancora oggi, caratterizza la gestione contabile e fiscale delle attività economiche, anche di più piccole dimensioni. Saranno i fatti – concludono – a ristabilire la verità: con il registratore telematico la “gestione della contabilità” non potrà essere automatica, ma sarà opportuno, come prima, affidarla a professionisti qualificati, esperti e competenti, quali i Commercialisti”.

14/01/2020

L’estromissione dell’immobile dall’impresa familiare
di Francesco Barone | 14 GENNAIO 2020 |


L’imprenditore individuale ha la possibilità di “assestare” la propria azienda, escludendo l’immobile strumentale che non ha più le caratteristiche di essere utilizzato per l’esercizio dell’attività. La Legge di Bilancio 2020 permette questa esclusione con applicazione di norme agevolative circa la tassazione dell’operazione. Tuttavia, sorgono delle difficoltà per gli imprenditori individuali, che vogliono estromettere gli immobili dall’azienda, ma che esercitano l’attività in regime di impresa familiare. Si tenta, pertanto, di individuare una soluzione al caso prospettato.
SOMMARIO:
• PREMESSA
• LE REGOLE
• AMBITO OGGETTIVO
• L’IMPOSTA SOSTITUTIVA
• LA BASE IMPONIBILE
• I SOGGETTI INTERESSATI
• IL CASO DELL’IMPRESA FAMILIARE
Premessa
Riproposta l’estromissione dell’immobile strumentale dall’impresa individuale.
È quanto previsto dall’art. 1, comma 690, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, con il quale si permette all’imprenditore individuale di procedere all’esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio aziendale mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva.
La ratio della disposizione non è solo quella di reperire entrate per l’erario attraverso un’imposizione agevolata, ma è anche quella di permettere all’imprenditore individuale l’individuazione di quei beni che sono strumentali per l’esercizio dell’attività. Sul punto è l’imprenditore che decide, dunque non la legge, quali sono i beni che devono fare parte dell’apparato aziendale.
La Legge di Bilancio 2020 richiama le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 121, della Legge n. 208/2015, per cui, ai fini dell’applicazione della nuova possibilità di estromettere l’immobile aziendale dall’impresa individuale, occorre fare riferimento a quest’ultima disposizione, ma anche alle istruzioni impartite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26/E del 1° giugno 2016, peraltro richiamata nel dossier parlamentare.
Le regole
In estrema sintesi, il citato comma prevede che le disposizioni della richiamata Legge n. 208/2015, si applicano alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni immobili, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020, con effetto a partire dal 1° gennaio 2020.
Ambito oggettivo
Gli immobili che possono essere oggetto di estromissione, sono quelli indicati nell’art. 43, comma 2, del TUIR, posseduti alla data suddetta, e precisamente i beni immobili:
• strumentali per “destinazione”, vale a dire, gli immobili che sono utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;
• strumentali “per natura”, ossia gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall’imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.
In merito a quest’ultimo punto, si ricorda che sono strumentali “per natura”, gli immobili rientranti nei gruppi catastali B, C, D, ed E e nella categoria A/10, qualora la destinazione ad ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.
Considerato il carattere oggettivo della strumentalità “per natura”, questi immobili possono essere estromessi dal regime d’impresa anche se non siano impiegati nel ciclo produttivo dell’impresa o non lo siano direttamente, perché dati a terzi in locazione o comodato.
Al contrario, l’immobile strumentale per destinazione, può essere escluso solo se utilizzato dall’imprenditore in maniera esclusiva e diretta per l’esercizio dell’impresa.
In ogni caso, deve essere evidenziato che la strumentalità dell’immobile deve essere verificata alla data del 31 ottobre 2019. Pertanto, qualora successivamente a tale data, l’immobile venga a qualsiasi titolo concesso in uso a terzi, è possibile comunque procedere all’esclusione secondo le regole previste dalla normativa in commento.
Non possono essere oggetto, comunque, di estromissione gli immobili che:
• costituiscono beni “merce”;
• anche se indicati nell’inventario, non sono strumentali né per natura né per destinazione (c.d. beni patrimonio);
• sono acquisiti in leasing o locazione non di proprietà alla data del 31 ottobre 2019.
Dai casi esaminati, si evince che l’immobile aziendale, per essere estromesso, non solo deve risultare utilizzato in via esclusiva per l’attività esercitata dall’imprenditore individuale, ma deve essere anche di proprietà di quest’ultimo.
Possono essere oggetto di estromissione gli immobili posseduti dall’imprenditore in comunione, ovviamente per la sola quota di pertinenza dell’imprenditore.
L’imposta sostitutiva
Per escludere l’immobile dal patrimonio dell’impresa è necessario versare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP, applicando alla base imponibile di ciascun bene, come sopra specificata, l’aliquota dell’8 %.
Il versamento deve avvenire:
• la prima rata, entro il 30 novembre 2020;
• la seconda rata entro il 30 giugno 2021.
I criteri di versamento sono quelli previsti dal D.Lgs. n. 241/1997, quindi, con utilizzo del modello F24.
La base imponibile
La base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore nomale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Questo deve intendersi il valore del bene iscritto nel libro degli inventari o nel registro dei beni ammortizzabili al netto delle quote di ammortamento dedotte fino al 31 dicembre 2019, tenendo conto della normativa fiscale. In altri termini, esso coincide con il valore residuo contabile fiscalmente riconosciuto, ma, nel definirlo esattamente, è necessario considerare, per esempio, rivalutazioni eseguite, contributi in conto impianti ricevuti, ecc.
La disposizione relativa all’esclusione dell’immobile (art. 1, comma 121, Legge n. 208/2015), applicabile all’attuale estromissione, richiama, in quanto compatibili, le regole previste per l’assegnazione dei beni ai soci (commi da 115 a 120 della Legge n. 208/2015). Su richiesta, quindi, dell’imprenditore, per determinare la base imponibile, il valore normale, rappresentato dal valore corrente dell’immobile, può essere sostituito da quello risultante dall’applicazione dei moltiplicatori catastali previsti dall’art. 52 del D.P.R. n. 131/1986.
Per determinare il valore normale dei beni, da “contrapporre” al valore fiscalmente riconosciuto, è possibile, dunque, applicare i moltiplicatori alla rendita catastale ovvero, nel caso si tratti di immobili non ancora iscritti in catasto edilizio con attribuzione di rendita, secondo la procedura per l’attribuzione della rendita catastale di cui all’art. 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito dalla Legge 13 maggio 1988, n. 154. Pertanto, il valore normale dell’immobile, come precisato dalla circolare n. 26/E/2016, è pari a quello risultante dalla moltiplicazione della rendita catastale per i seguenti coefficienti:
• 112,5, per i terreni;
• 63, se l’immobile appartiene alla categoria catastale D oppure alla categoria A/10;
• 42,84, se l’immobile appartiene alle categorie C/1 ed E;
• 176,40, se l’immobile appartiene alla categoria B;
• 115,5, per fabbricati “prima casa”;
• 126, per tutti gli altri fabbricati.
Nel caso in cui l’immobile sia posseduto in comunione, rileva solo la quota parte del valore normale di pertinenza dell’imprenditore.
I soggetti interessati
Come già evidenziato, possono avvalersi dell’agevolazione in commento i soggetti che alla data del 31 ottobre 2019 possiedono beni immobili strumentali per destinazione e per natura, che rivestono la qualifica di imprenditore. Detta qualifica deve essere conservata fino al 1° gennaio 2020, visto che gli effetti dell’esclusione rilevano a partire da quest’ultima data. D’altro canto, nell’ipotesi in cui a detta data il soggetto non possiede più lo status di imprenditore significa che si è verificato il presupposto per il trasferimento del bene dalla sfera aziendale a quella personale, con la conseguente tassazione della plusvalenza con applicazione delle imposte in modo ordinario.
Si è del parere che possono avvalersi della norma relativa all’estromissione dell’immobile anche l’erede dell’imprenditore e il donatario dell’azienda. Con riguardo alle precedenti estromissioni, infatti, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 39/E del 15 aprile 2008, ha chiarito che se l’imprenditore è deceduto successivamente al 30 novembre 2007 (leggasi 31 ottobre 2019), l’erede, che prosegue l’attività in forma individuale, può esercitare l’opzione per l’estromissione. Analoga facoltà è concessa al donatario dell’azienda che abbia proseguito l’attività imprenditoriale del donante, sempre nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 58, comma 1, del TUIR. In tal caso, infatti, l’azienda è assunta ai medesimi valori riconosciuti nei confronti del dante causa.
Non ci dovrebbero essere problemi per l’imprenditore che si trova in stato di liquidazione alla data del 31 ottobre 2019 e continua ad esserlo al 1° gennaio 2020, visto che l’Amministrazione finanziaria si è già pronunciata in senso favorevole nella circolare n. 188/E del 16 luglio 1998, con riguardo, sempre, alle precedenti estromissioni.
Non possono fruire della norma agevolativa in commento, gli imprenditori individuali che hanno in corso un contratto di affitto o di usufrutto dell’unica azienda alla data del 31 ottobre 2019 ancora in essere al 1° gennaio 2020, in quanto non utilizzano direttamente gli immobili, ma anche perché per l’intera durata del contratto viene a cessare l’attività d’impresa, come si desume, agli effetti delle imposte sui redditi, dall’art. 67, comma 1, lett. h) del TUIR.
Il caso dell’impresa familiare
La norma, come già evidenziato, sotto l’aspetto operativo e civilistico, comporta delle difficoltà, in modo significativo, nell’ipotesi di esclusione dal patrimonio aziendale dell’immobile di proprietà dell’imprenditore acquistato in regime di impresa familiare.
Pur essendo limitati nella proprietà, ma non nel possesso, i collaboratori familiari vantano un diritto di credito sugli utili nonché sugli incrementi aziendali, così come dispone l’art. 230-bis c.c. Infatti, detto articolo stabilisce che il collaboratore dell’impresa familiare partecipa agli utili dell’impresa ed ai beni acquisiti con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
Certamente nell’ipotesi in cui l’imprenditore decida di espellere dal patrimonio aziendale l’immobile, i collaboratori familiari devono esprimere un loro parere su tale decisione, poiché si tratta di un atto di straordinaria amministrazione che comporta la modifica della consistenza patrimoniale dell’impresa familiare. Ed allora, si è del parere che, il collaboratore familiare, debba chiedere la liquidazione della quota (o parte di essa), includendo nella valutazione l’immobile prima che quest’ultimo sia oggetto di esclusione dalla sfera aziendale.

Una diversa conclusione potrebbe generare controversie di natura legale tra l’imprenditore ed i collaboratori, con gravi ripercussioni fiscali in ordine all’impossibilità di applicare la disposizione agevolativa in commento.
Non si esclude, comunque, il caso della continuazione dell’attività in regime di impresa familiare, da parte dei collaboratori, una volta ricevuta la quota di loro spettanza attinente all’esclusione dell’immobile aziendale.

Riferimenti normativi:
• Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 121;
• Agenzia delle Entrate, circolare 1° giugno 2016, n. 26/E;
• Legge 27 dicembre 2019 n. 160, art. 1, comma 690.

11/01/2020

Sistemi di allerta: sette indicatori della crisi di impresa
di Commercialista telematico
Pubblicato il 11 gennaio 2020

• DIRITTO FALLIMENTARE
• NEWS FISCALI - COMMERCIALISTA TELEMATICO
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili ha presentato gli indici di allerta della crisi d’impresa. Vediamo quali sono e come funzionano praticamente.
Al Consiglio Nazionale viene attribuito un vero e proprio impegno dall’art. 13 comma 2 del Codice della Crisi e dell’insolvenza d’impresa (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.14, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 – Serie generale), il quale assegna al CNDCEC il compito di elaborare gli indicatori della crisi necessari al completamento dei sistemi di allerta, introdotti nell’ordinamento con la legge delega (19 ottobre 2017, n. 155).
Questi indicatori della crisi rappresentano uno dei tanti strumenti ed obblighi gravanti sugli organi di controllo.
Vediamoli analiticamente.
[Abbiamo un ottimo software per poterli gestire con facilità: Allerta Easy: Indicatori di Crisi d’Impresa sotto controllo ]
Sistemi di allerta: gli indicatori della crisi

1. Patrimonio netto negativo
2. DSCR previsionale a 6 mesi
3a. oneri finanziari su ricavi
3b. patrimonio netto su mezzi di terzi
3c. attivo a breve su passivo a breve
3d. cashflow su attivo
3e. debiti previdenziali e tributari su attivo

Mentre i primi due indicatori della crisi di impresa sono stati considerati validi per tutte le tipologie di attività, gli ulteriori cinque indici sono specifici per ciascun settore.
Patrimonio netto negativo

Tale indice è rilevabile direttamente dal dato del “patrimonio netto” (totale voce A, sezione “passivo” dello stato patrimoniale, art. 2424 codice civile), cui sottrarre i “crediti verso soci per versamenti ancora dovuti” (voce A, stato patrimoniale attivo), eventuali dividendi deliberati non ancora contabilizzati.
Nel “patrimonio netto” non si tiene conto dell’eventuale “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, indipendentemente dal suo saldo, in linea con quanto disposto dall’art. 2426 c.c., comma 1, n. 11-bis.

Il Debt service coverage ratio (DSCR)

L’utilizzo del DSCR come indice è ammesso a condizione che gli organi di controllo non ritengano inaffidabili i dati assunti per il calcolo, secondo il proprio giudizio professionale, a partire dal budget di tesoreria usato ai fini della costruzione dei flussi di cassa rilevanti.
Per il calcolo del DSCR possono essere alternativamente seguiti due approcci basati su budget di tesoreria.
1° approccio
Il DSCR deriva da un budget di tesoreria, redatto dall’impresa, che rappresenti le entrate e le uscite di disponibilità liquide attese nei successivi sei mesi.
Da tale budget si ricavano il numeratore e il denominatore dell’indice:

• al denominatore si sommano le uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori).
Il rimborso è inteso come pagamento della quota capitale contrattualmente previsto per i successivi sei mesi;

• al numeratore si sommano tutte le risorse disponibili per il suddetto servizio al debito, dati dal totale delle entrate di liquidità previste nei prossimi sei mesi, incluse le giacenze iniziali di cassa, dal quale sottrarre tutte le uscite di liquidità previste riferite allo stesso periodo, ad eccezione dei rimborsi dei debiti posti al denominatore.
2° approccio
Il calcolo è effettuato mediante il rapporto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi nei sei mesi successivi ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo che scade negli stessi sei mesi.
Numeratore
Al numeratore, costituito dai flussi al servizio del debito, vanno inseriti:

a. i flussi operativi al servizio del debito.
Essi corrispondono al free cash flow from operations (FCFO) dei sei mesi successivi, determinato sulla base dei flussi finanziari derivanti dall’attività operativa applicando il principio OIC 10 (§§ da 26 a 31), deducendo da essi i flussi derivanti dal ciclo degli investimenti (§§ da 32 a 37 dell’OIC 10).
A tal fine non concorrono al calcolo dei flussi operativi gli arretrati di cui alle lett. e) e f);

b. le disponibilità liquide iniziali;

c. le linee di credito disponibili che possono essere usate nell’orizzonte temporale di riferimento.
Con riferimento alle linee autoliquidanti esse dovrebbero essere considerate fruibili per la sola parte relativa ai crediti commerciali che, sulla base delle disposizioni convenute, sono ‘anticipabili’.
Denominatore
Il denominatore corrisponde al debito non operativo che deve essere rimborsato nei sei mesi successivi.
Esso è costituito da:

a. pagamenti previsti, per capitale ed interessi, del debito finanziario;

b. debito fiscale o contributivo, comprensivo di sanzioni ed interessi, non corrente e cioè debito il cui versamento non è stato effettuato alle scadenze di legge (e pertanto è o scaduto ovvero oggetto di rateazioni), il cui pagamento, anche in virtù di rateazioni e dilazioni accordate, scade nei successivi sei mesi;

c. debito nei confronti dei fornitori e degli altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti della fisiologia. Nel caso di debito derivante da piani di rientro accordati dai fornitori/creditori, rileva la parte di essi, comprensiva dei relativi interessi, che scade nei sei mesi.
Le linee di credito in scadenza nei sei mesi successivi, sono collocate al denominatore salvo che se ne ritenga ragionevole il rinnovo o il mantenimento.
La scelta tra i due approcci è rimessa agli organi di controllo e dipende dalla qualità ed affidabilità dei relativi flussi informativi.
Ai fini del calcolo del DSCR l’orizzonte temporale di sei mesi può essere ampliato alla durata residua dell’esercizio se superiore a sei mesi, se ciò rende più agevole ed affidabile il calcolo del DSCR. In ogni caso, numeratore e denominatore devono essere tra di loro confrontabili.
Vi è da considerare che ai fini del calcolo del numeratore del DSCR l’incasso dei crediti liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica amministrazione, diversa dagli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto, andrebbe portato in conto al momento alla scadenza prevista e, se scaduta, come pagamento a pronti.
Le procedure di costruzione ed utilizzo del modello quantitativo di previsione dei flussi dell’impresa devono essere controllabili e adeguate alla complessità ed alle dimensioni dell’impresa.
Sono normali gli scostamenti tra i dati stimati e quelli consuntivi; tale scostamento non è, di per sé, sintomatico di scarsa affidabilità della costruzione dei dati prognostici.
Gli indici di settore
Indice di sostenibilità degli oneri finanziari (oneri finanziari sui ricavi)
L’indice di sostenibilità degli oneri finanziari (e l’indice di ritorno liquido dell’attivo) misurano la “sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare”, ritenuto specificamente significativo dalla norma.
Il primo dei due indicatori della crisi è costituito dal rapporto tra oneri finanziari e fatturato ed include:

• al numeratore, gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art. 2425 c.c.;

• al denominatore, i ricavi netti, ovvero la voce A.1) Ricavi delle vendite e prestazioni dell’art. 2425 c.c.

Indice di ritorno liquido dell’attivo (cash flow su attivo)
È costituito dal rapporto tra il cash flow e il totale attivo ed include:

• al numeratore, il cash flow ottenuto come somma del risultato dell’esercizio e dei costi non monetari (ad esempio gli ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi), dal quale dedurre i ricavi non monetari (ad esempio rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate);

• al denominatore il totale dell’attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c.
Indice di adeguatezza patrimoniale (patrimonio netto su mezzi di terzi)
L’indice di adeguatezza patrimoniale è dato dal rapporto tra patrimonio netto e totale debiti e corrisponde a quanto indicato dal legislatore all’art. 13, co. 1 Codice della Crisi d’Impresa, è quindi costituito dal rapporto tra il patrimonio netto ed i debiti totali ed include:

• al numeratore, il patrimonio netto costituito dalla voce A stato patrimoniale passivo dell’art. 2424 c.c., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati;

• al denominatore, i debiti totali costituiti da tutti i debiti (voce D passivo dell’art. 2424 c.c.), indipendentemente dalla loro natura e dai ratei e risconti passivi (voce E passivo dell’art. 2424 c.c.).
Indice di liquidità (attivo a breve su passivo a breve)

L’indice di liquidità confronta il passivo esigibile a breve con le attività parimenti realizzabili monetariamente a breve, è pertanto costituito dal rapporto tra il totale delle attività ed il totale delle passività a breve termine ed include:

• al numeratore, l’attivo a breve termine quale risultante dalla somma delle voci dell’attivo circolante (voce C attivo dell’art. 2424 c.c.) esigibili entro l’esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D attivo dell’art. 2424 c.c.);

• al denominatore, Il passivo a breve termine costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro l’esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).
Indice di indebitamento previdenziale o tributario (debiti previdenziali e tributari su attivo)

L’indice di indebitamento previdenziale e tributario incorpora nel modello gli indicatori della crisi richiamati dall’art. 15 CCI.
È costituito dal rapporto tra il totale dell’indebitamento previdenziale e tributario ed il totale dell’attivo.
Esso include:

• al numeratore, l’Indebitamento tributario rappresentato dai debiti tributari (voce D.12 passivo dell’art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l’esercizio successivo, l’Indebitamento previdenziale costituito dai debiti verso istituti di previdenza e assistenza sociale (voce D.13 passivo dell’art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l’esercizio successivo;

• al denominatore, l’attivo netto corrispondente al totale dell’attivo dello stato patrimoniale art. 2424 c.c.
***
Questi cinque indici hanno significato se contemporaneamente utilizzati, fornendo ciascuno, ove isolatamente considerato, solo viste parziali di eventuali indizi di crisi.
La valutazione unitaria richiesta dal Legislatore richiede perciò il contestuale superamento di tutte le 5 soglie stabilite per tali indici.

A cura di Commercialista Telematico
Sabato 11 gennaio 2020

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