10/10/2023
Titolare effettivo, via alle danze
Da oggi aperto il canale telematico per l’invio
Autore: Paolo Iaccarino
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Dirigenziale del Ministero del Made in Italy del 29 settembre 2023 si apre, dopo una lunga attesa, il canale telematico per la comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, come prevista dall’articolo 21 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Per le imprese dotate di personalità giuridica e per le persone giuridiche private già costituite alla data di pubblicazione dell’ultimo provvedimento (GU n.236 del 9-10-2023) ci sarà tempo fino all’11 dicembre 2023.
Con il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze, di concerto con il Ministro del Made in Italy, 11 marzo 2022 , n. 55, recante le disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica), di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust, sono stati definiti i tempi e modalità della comunicazione. Si attendeva il Decreto Dirigenziale che aprisse il canale telematico.
Obbligati all’adempimento, da ripetere con cadenza annuale, sono gli amministratori delle società di capitali (le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative) e, per le altre persone giuridiche private interessate, il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti a cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione. Per il trust o gli istituti giuridici affini al trust il responsabile dell’adempimento sarà il fiduciario o le persone che esercitano i diritti, i poteri e le facoltà equivalente. In tutti casi si procederà mediante autodichiarazione del soggetto obbligato alla comunicazione.
Il titolare effettivo deve essere individuato applicando i criteri espressamente elencati all’articolo 20, commi 2, 3 e 5, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Con particolare riferimento alle società di capitali il titolare effettivo corrisponde a colui, o coloro, a cui è attribuibile la diretta titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale sociale, se detenuta da una persona fisica; ovvero, in caso di partecipazione indiretta, la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale sociale, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. In quest’ultimo caso è necessario analizzare la struttura di proprietà e la catena di controllo fino ad individuare la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, soddisfano le condizioni richieste, senza alcuna demoltiplicazione.
Nel caso in cui non sia possibile individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta della società, il titolare effettivo coincide con la persona fisica, o le persone fisiche, a cui è attribuibile il controllo di fatto, in ragione: del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. In via residuale, quando nemmeno i criteri appena illustrati risultano decisivi nella sua individuazione, è titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.
Oggetto della comunicazione, da effettuarsi mediante il modello di comunicazione unica di impresa, sono i dati identificativi dei soggetti cui è riferita la titolarità effettiva (il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, e, ove assegnato, il codice fiscale), l’entità della partecipazione detenuta ovvero le modalità di esercizio del controllo.
In fase di primo popolamento, con riferimento ai soggetti già costituiti, la comunicazione dovrà essere effettuata entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto Dirigenziale in commento, ovvero, considerando i giorni festivi (il 9 dicembre 2023 cade di sabato), entro l’11 dicembre 2023. A regime, per i soggetti costituiti successivamente alla data di pubblicazione del Decreto Dirigenziale in commento, la comunicazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri (per i Trust entro 30 giorni dalla loro costituzione).
Sempre entro 30 giorni dovranno essere comunicate eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva e, annualmente, entro dodici mesi dalla data dell’ultima comunicazione, sarà necessario confermare i dati già trasmessi. Per le società di capitali, tuttavia, sarà possibile farlo in sede di deposito del bilancio di esercizio.
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