17/09/2024
Semplificazioni dei controlli – D.Lgs. 103/2024
E’ stato pubblicato (GU n. 167 del 18 luglio scorso) il D.Lgs. 03/2024 “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118”.
L’obiettivo del Decreto è razionalizzare i controlli della Pubblica Amministrazione, orientandoli verso i soggetti che presentano maggiori profili di rischio.
Al tal fine, è istituito un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, riferito ai seguenti ambiti omogenei:
a) Protezione ambientale
b) Igiene e salute pubblica
c) Sicurezza pubblica
d) Tutela della fede pubblica
e) Sicurezza dei lavoratori
Per ciascuno degli ambiti, l’Ente di normazione italiano (UNI) dovrà elaborare Prassi di Riferimento o norme tecniche, che saranno successivamente approvate con Decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, sentite le altre Amministrazioni interessate, al fine di definire “un livello di rischio basso al quale è associabile un Report certificativo”.
Nella determinazione del livello di rischio basso sono presi in considerazione diversi parametri, tra cui:
a) il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del Regolamento CE 765/2008 del 9 luglio 2008
b) altre certificazioni, analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social , Governance)
c) l’esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività
d) il settore economico in cui opera il soggetto controllato
e) le caratteristiche e la dimensione dell’attività economica svolta dal soggetto controllato.
Il report certificativo sarà rilasciato, su istanza dei soggetti interessati, da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli Accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell’Associazione di cooperazione europea per l’accreditamento (EA).
Dopo il rilascio del certificato, le imprese saranno sottoposte ad audit periodici, volti a valutare il mantenimento dei requisiti previsti dalla norma di riferimento.
Nei confronti dei soggetti in possesso del report di basso rischio le Amministrazioni programmeranno ed effettueranno i controlli ordinari non più di una volta l’anno, fatte salve le eccezioni previste dal comma 3 dell’art. 5 (es. controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro).
Tra gli obiettivi del provvedimento vi è anche il rafforzamento dell’utilizzo del fascicolo informatico d’impresa.
(FONTE ACCREDIA)