CAF DI NIT.

CAF DI NIT. Ci preoccupiamo! We Care! Nous scuciono!

03/09/2022
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARI RESIDENTI IN UN PAESE TERZI!!!!
17/08/2022

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARI RESIDENTI IN UN PAESE TERZI!!!!

17/08/2022

Assegno per il nucleo familiare.

Nuove disposizioni per il riconoscimento del diritto alla prestazione familiare ai lavoratori cittadini di Paese extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in Paese terzo. Applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022

Diritto e misura dell’Assegno per il nucleo familiare per familiari residenti in un
Paese terzo
Alla luce di quanto sopra evidenziato, ai fini della verifica del diritto e della misura della
prestazione per i familiari residenti all’estero, il richiedente dovrà corredare la domanda della
documentazione necessaria che attesti la composizione e il reddito del nucleo familiare,
secondo le seguenti indicazioni.
Nel caso di richieste di Assegno per il nucleo familiare presentate all’Istituto da cittadino di
Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di
soggiorno, per un nucleo composto da familiari residenti all’estero in Paese extracomunitario
non in convenzione in materia di trattamenti di famiglia, devono essere presentati, al pari delle
situazioni o fatti autocertificabili, i documenti, redatti nella forma descritta al paragrafo 3 della
presente circolare, che attestino:
lo stato civile del richiedente;
lo stato di famiglia con l’indicazione dei rapporti di parentela dei componenti il nucleo
familiare dichiarato ai fini dell’ANF;
il legame di parentela (paternità/maternità dei minori, o maggiorenni inabili, componenti
il nucleo per i quali si richiede l’ANF);
i redditi dei familiari prodotti all’estero, espressi in euro, che se fossero prodotti in Italia
sarebbero assoggettati al regime italiano dell’imposta sui redditi (Allegato n. 1), per il
periodo di riferimento della domanda di ANF;
eventuale situazione di inabilità di uno o più componenti del nucleo.
Si ricorda che, in aggiunta alla documentazione già indicata dalla normativa, deve essere
inoltrata all’Istituto ulteriore documentazione nei seguenti casi:
a) l’inclusione di familiari nel nucleo del richiedente;
b) l’applicazione dell’aumento dei livelli reddituali;
c) il riconoscimento del diritto nei casi di abbandono del nucleo di uno dei coniugi.
Di seguito si riepilogano, per i lavoratori cittadini di Stato estero, titolari del permesso di
soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, che richiedono la prestazione
di ANF per componenti del nucleo residenti in Paese extracomunitario non convenzionato, i
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata, redatti nella forma descritta al paragrafo 3 della
presente circolare, che attestino:
a) PER L’INCLUSIONE DI FAMILIARI NEL NUCLEO DEL RICHIEDENTE RIFERITO A:
figli ed equiparati di coniugi/parti dell'unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti
dall'unione civile: lo stato civile del richiedente e le relative sentenze/ provvedimenti di
affidamento dei minori;
figli del coniuge/della parte dell'unione civile nati da precedente matrimonio/unione civile
e per i figli naturali (propri o del proprio coniuge/della parte dell'unione civile) riconosciuti
dall’altro genitore: i dati anagrafici del richiedente e dell’altro genitore e per i figli nati da
precedente matrimonio/unione civile le sentenze/provvedimenti di affidamento dei
minori;
fratelli, sorelle, nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori, non aventi diritto a
trattamento pensionistico: la condizione di orfani di tali familiari e l’assenza di un diritto
alla pensione ai superstiti, specificando le generalità dei genitori;
nipoti minori a carico (ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999)
dell’ascendente richiedente:
- la discendenza del nipote in linea retta e il mantenimento abituale del/i minore/i;
- l’impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio in quanto non
svolgono attività lavorativa e non possiedono redditi di alcuna natura;
- mancata percezione di analogo trattamento di famiglia;
- minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia;
figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, in
nuclei con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni:
- la qualità di studente o la qualifica di apprendista o la relativa documentazione quali il
certificato di frequenza scolastica/universitaria o copia del contratto di apprendistato (o
contratto similare);
In tale casistica va allegato anche il modulo per il riconoscimento di nucleo familiare
numeroso (ANF/NN cod. SR61 compilato dal richiedente).
b) PER L’APPLICAZIONE DELL’AUMENTO DEI LIVELLI REDDITUALI RIFERITI A:
familiari minorenni: certificazione medica relativa alla difficoltà persistente a svolgere i
compiti e le funzioni proprie della loro età;
familiari maggiorenni: certificazione medica relativa all’inabilità per soggetti che si
trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente
impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.
c) PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO NEI CASI DI ABBANDONO DEL NUCLEO DI UNO
DEI DUE CONIUGI: lo stato di abbandono rilasciato dall’Autorità giudiziaria o altra pubblica
Autorità nel Paese estero.
Per tutti i casi descritti nel presente paragrafo è necessario presentare la domanda di
Autorizzazione ANF allegando la documentazione specificamente prevista dalla normativa per
ogni tipologia (cfr. la circolare n. 34/2022).

17/08/2022

Indennità una tantum - Bonus lavoratori fragili

L'art.1 comma 969 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha introdotto una indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l'anno 2022 per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, che siano stati destinatari durante l'anno 2021 del trattamento di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è riconosciuto per essa accredito di contribuzione figurativa.

L'indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 5.000.000 € per l'anno 2022.
I requisiti sono:
essere lavoratore dipendente del settore privato con diritto alla tutela previdenziale della malattia presso l'Inps;
aver presentato nell'anno 2021 uno o più certificati comma 2 art. 26 del decreto legge n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, relativo all'equiparazione a degenza ospedaliera del periodo di assenza dal lavoro per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n.104, o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
aver superato nell'anno 2021 il periodo massimo di malattia indennizzabile previsto dalla normativa in relazione alla tipologia del lavoratore (tempo indeterminato, non agricolo a tempo determinato, agricolo a tempo determinato, spettacolo a tempo indeterminato, spettacolo a tempo determinato, marittimo);
non aver reso nel 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali sono stati presentati uno o più certificati di malattia.

A chi è rivolta
L'indennità è prevista per le seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia presso l'Inps:
a tempo indeterminato;
a tempo determinato non agricoli;
a tempo determinato agricoli;
lavoratori dello spettacolo;
marittimi
L'indennità non è rivolta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS.

Bonus Tre Figli
08/07/2022

Bonus Tre Figli

Indirizzo

Via Padova, 12
Milan
20131

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 19:30
Giovedì 09:00 - 19:30
Venerdì 09:00 - 19:30
Sabato 09:00 - 19:30

Telefono

+390245898766

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando CAF DI NIT. pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a CAF DI NIT.:

Condividi