17/08/2022
Assegno per il nucleo familiare.
Nuove disposizioni per il riconoscimento del diritto alla prestazione familiare ai lavoratori cittadini di Paese extracomunitario, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in Paese terzo. Applicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022
Diritto e misura dell’Assegno per il nucleo familiare per familiari residenti in un
Paese terzo
Alla luce di quanto sopra evidenziato, ai fini della verifica del diritto e della misura della
prestazione per i familiari residenti all’estero, il richiedente dovrà corredare la domanda della
documentazione necessaria che attesti la composizione e il reddito del nucleo familiare,
secondo le seguenti indicazioni.
Nel caso di richieste di Assegno per il nucleo familiare presentate all’Istituto da cittadino di
Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di
soggiorno, per un nucleo composto da familiari residenti all’estero in Paese extracomunitario
non in convenzione in materia di trattamenti di famiglia, devono essere presentati, al pari delle
situazioni o fatti autocertificabili, i documenti, redatti nella forma descritta al paragrafo 3 della
presente circolare, che attestino:
lo stato civile del richiedente;
lo stato di famiglia con l’indicazione dei rapporti di parentela dei componenti il nucleo
familiare dichiarato ai fini dell’ANF;
il legame di parentela (paternità/maternità dei minori, o maggiorenni inabili, componenti
il nucleo per i quali si richiede l’ANF);
i redditi dei familiari prodotti all’estero, espressi in euro, che se fossero prodotti in Italia
sarebbero assoggettati al regime italiano dell’imposta sui redditi (Allegato n. 1), per il
periodo di riferimento della domanda di ANF;
eventuale situazione di inabilità di uno o più componenti del nucleo.
Si ricorda che, in aggiunta alla documentazione già indicata dalla normativa, deve essere
inoltrata all’Istituto ulteriore documentazione nei seguenti casi:
a) l’inclusione di familiari nel nucleo del richiedente;
b) l’applicazione dell’aumento dei livelli reddituali;
c) il riconoscimento del diritto nei casi di abbandono del nucleo di uno dei coniugi.
Di seguito si riepilogano, per i lavoratori cittadini di Stato estero, titolari del permesso di
soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, che richiedono la prestazione
di ANF per componenti del nucleo residenti in Paese extracomunitario non convenzionato, i
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di
traduzione in lingua italiana autenticata, redatti nella forma descritta al paragrafo 3 della
presente circolare, che attestino:
a) PER L’INCLUSIONE DI FAMILIARI NEL NUCLEO DEL RICHIEDENTE RIFERITO A:
figli ed equiparati di coniugi/parti dell'unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti
dall'unione civile: lo stato civile del richiedente e le relative sentenze/ provvedimenti di
affidamento dei minori;
figli del coniuge/della parte dell'unione civile nati da precedente matrimonio/unione civile
e per i figli naturali (propri o del proprio coniuge/della parte dell'unione civile) riconosciuti
dall’altro genitore: i dati anagrafici del richiedente e dell’altro genitore e per i figli nati da
precedente matrimonio/unione civile le sentenze/provvedimenti di affidamento dei
minori;
fratelli, sorelle, nipoti del richiedente orfani di entrambi i genitori, non aventi diritto a
trattamento pensionistico: la condizione di orfani di tali familiari e l’assenza di un diritto
alla pensione ai superstiti, specificando le generalità dei genitori;
nipoti minori a carico (ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999)
dell’ascendente richiedente:
- la discendenza del nipote in linea retta e il mantenimento abituale del/i minore/i;
- l’impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio in quanto non
svolgono attività lavorativa e non possiedono redditi di alcuna natura;
- mancata percezione di analogo trattamento di famiglia;
- minori affidati a strutture pubbliche e collocati in famiglia;
figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, in
nuclei con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni:
- la qualità di studente o la qualifica di apprendista o la relativa documentazione quali il
certificato di frequenza scolastica/universitaria o copia del contratto di apprendistato (o
contratto similare);
In tale casistica va allegato anche il modulo per il riconoscimento di nucleo familiare
numeroso (ANF/NN cod. SR61 compilato dal richiedente).
b) PER L’APPLICAZIONE DELL’AUMENTO DEI LIVELLI REDDITUALI RIFERITI A:
familiari minorenni: certificazione medica relativa alla difficoltà persistente a svolgere i
compiti e le funzioni proprie della loro età;
familiari maggiorenni: certificazione medica relativa all’inabilità per soggetti che si
trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente
impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.
c) PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO NEI CASI DI ABBANDONO DEL NUCLEO DI UNO
DEI DUE CONIUGI: lo stato di abbandono rilasciato dall’Autorità giudiziaria o altra pubblica
Autorità nel Paese estero.
Per tutti i casi descritti nel presente paragrafo è necessario presentare la domanda di
Autorizzazione ANF allegando la documentazione specificamente prevista dalla normativa per
ogni tipologia (cfr. la circolare n. 34/2022).