30/05/2026
L’orientamento consolidato della giurisprudenza, con la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 11956 del 30 aprile 2026, ha nuovamente ribadito che:
* la semplice infedeltà coniugale non determina automaticamente l’addebito della separazione;
* è necessario dimostrare che la violazione del dovere di fedeltà sia stata la causa della crisi matrimoniale e non una conseguenza di una crisi già esistente;
* l’accertamento del nesso causale tra tradimento e rottura del rapporto è una valutazione di merito rimessa ai giudici di primo e secondo grado;
* in Cassazione non è generalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
Nel caso esaminato, il Tribunale e successivamente la Corte d’Appello avevano ritenuto provato che la relazione extraconiugale della moglie fosse iniziata prima della crisi coniugale e ne avesse determinato l’insorgenza. A sostegno di tale conclusione era stata valorizzata anche una relazione investigativa corredata da documentazione fotografica. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della moglie, ritenendo che le sue censure mirassero sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove.
Quanto agli effetti dell’addebito, la decisione ha confermato:
* l’addebito della separazione alla moglie;
* l’esclusione del suo diritto all’assegno di mantenimento;
* il mantenimento degli obblighi economici del padre nei confronti dei figli.
Dal punto di vista giuridico, il principio chiave resta quello previsto dall’art. 151, comma 2, del codice civile: non basta dimostrare la violazione di un dovere matrimoniale, ma occorre provare che quella condotta abbia causato l’intollerabilità della convivenza e quindi la separazione.