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Abbiamo acquisito competenze tecniche e normative nell'ambito degli Open Data, in particolare nell'installazione e uso d...
12/10/2017

Abbiamo acquisito competenze tecniche e normative nell'ambito degli Open Data, in particolare nell'installazione e uso della piattaforma CKAN Conprehensive Knowlege Archive Network, un potente sistema di data management.

servizi informatici, progettazione e sviluppo di software gestionale orientato al web, evoluzione e aggiornamento tecnologico , cloud computing, gestione aziendale, formazione e riqualificazione

Da dicembre 2012 siamo rivenditori autorizzati della piattaforma WEBFLEET di TomTom Business solutionshttp://www.servizi...
23/12/2012

Da dicembre 2012 siamo rivenditori autorizzati della piattaforma WEBFLEET di TomTom Business solutions
http://www.serviziinformatici.com/tomtom-webfleet.html

servizi informatici, progettazione e sviluppo di software gestionale orientato al web, evoluzione e aggiornamento tecnologico , cloud computing, gestione aziendale, formazione e riqualificazione

ANALYTICS 2012 - The innovation groupIntegrazione della Business analytics applicata ai dati strutturati con il contnent...
09/11/2012

ANALYTICS 2012 - The innovation group
Integrazione della Business analytics applicata ai dati strutturati con il contnent analitics per la gestione dei contenuti non strutturati, la gestione dei documenti, i contenuti provenienti dalla rete.

Articolo 62 Legge 27/2012Nuove regole nel settore agroalimentarePer le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari il co...
31/10/2012

Articolo 62 Legge 27/2012

Nuove regole nel settore agroalimentare


Per le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari il contratto in forma scritta è predisposto in forma libera ma deve contenere i requisiti essenziali:

- Durata,
- quantità del prodotto,
- caratteristiche del prodotto (è opportuno stabilire se trattasi di prodotto deteriorabile o meno),
- il prezzo,
- le modalità di consegna,
- il pagamento.

Il contratto può essere sostituito con una apposita annotazione nel documento di consegna o trasporto, nella fattura immediata e negli ordini di acquisto “ Assolve gli obblighi di cui all’art. 62, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27”
Il contratto o le annotazioni sostitutive vengono effettuati con il termine massimo il giorno di consegna dei prodotti, quindi viene esclusa la FATTURA DIFFERITA.

Le nuove regole dettate dall’articolo 62 si applicano solo alle compravendite di prodotti agricoli e alimentari effettuate dallo scorso 24 ottobre. Si ricorda che le cessioni si considerano effettuate al momento della consegna o spedizione del bene (articolo 6, comma 1, Dpr n. 633/1972). Soltanto per la regolarizzazione formale dei contratti c’è tempo fino al 31 dicembre 2012.

Per le compravendite di prodotti agricoli e alimentari effettuate prima dello scorso 24 ottobre valgono le vecchie condizioni e quindi non sono vincolanti i nuovi termini di trenta e sessanta giorni. Infatti le nuove regole dettate dall’articolo 62 si applicano per i beni consegnati o spediti oltre tale data.

L’articolo 62 si applica per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene in Italia. Pertanto le nuove disposizioni si applicano anche in caso di acquisto intracomunitario.

Riguardo alle fatture differite per il mese di ottobre si consiglia di emetterne due: una fattura differita per i beni consegnati entro il 23 ottobre scorso (per i quali non vige l’articolo 62) e una fattura differita per i beni consegnati a partire dal 24 ottobre scorso (i quali soggiacciono alle disposizioni dell’articolo 62). Se è stata prescelta quale forma contrattuale il Ddt integrato ovviamente è obbligatorio indicarvi il prezzo; tale obbligo vale solo per i beni consegnati dopo il 24 ottobre scorso.
Contratto: Premettendo che la trasmissione a mezzo PEC determina una situazione di equipollenza alla sottoscrizione, si ritiene che nel caso proposto il contratto possa essere trasmesso, sia dalla PEC del legale rappresentante, sia dalla PEC intestata alla società.

I mangimi rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 62 e sono da considerare come prodotti non deteriorabili; infatti tali prodotti sono riportati al n. 23 dell’allegato all’articolo 38 del regolamento Ce. Pertanto il relativo termine di pagamento è di 60 giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura.

Prodotti deteriorabili: Le carni che presentano l’ “aW” (attività dell’acqua) superiore a 0,95 ed un “ph” (acidità) superiore a 5,2, sono sempre considerati prodotti deteriorabili anche se congelate. In generale essendo prodotti alimentari trattati in base a tali parametri sono da considerare prodotti deteriorabili. Pertanto il termine di pagamento per la relativa cessione è di 30 giorni. Si precisa che gli animali vivi invece sono da considerare prodotti non deteriorabili.

Interessi di mora: si ricorda che gli interessi di mora sono esclusivi dal campo d’applicazione dell’iva (articolo 15, comma1, Dpr n. 633/1972), pertanto per l’addebito al cliente degli stessi si potrà emettere una ricevuta contabile. Non essendo prevista una sanzione per la mancata applicazione degli interessi moratori, la stessa non risulta obbligatoria. La norma e il relativo decreto nulla dicono in ordine ad ogni quanto vanno addebitati gli interessi moratori, a tal fine si precisa che ai fini fiscali rilevano solo se effettivamente incassati e pagati.

I termini di pagamento fissati dall’articolo 62 si applicano alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari effettuate a partire dallo scorso 24 ottobre. Quindi anche ai contratti in essere a tale data. Tuttavia per regolarizzare formalmente questi contratti sia ha tempo fino al 31 dicembre 2012.

Il fornitore che addebita gli interessi di mora al cliente non è per questo soggetto ad alcuna sanzione. Il pagamento degli interessi di mora da parte del cliente non sana la sua posizione, per tanto sarà comunque soggetto a sanzione a cura della Autorità garante della concorrenza e dei mercati.

Nel caso in cui la data di ricevimento della fattura non è certa , si assume salvo prova contraria, che la medesima coincida con la data di consegna dei prodotti. Pertanto il termine di pagamento di 30 o 60 giorni decorrerà dall’ultimo giorno del mese in cui si verifica la consegna degli stessi. La data di ricevimento della fattura deve essere provata dal cliente che è soggetto sanzionabile in caso di ritardo nel pagamento.

Contratto, sostituzione: la dicitura deve essere riportata solamente sul documento che assolve gli obblighi imposti dall’articolo 62. Tuttavia se tali obblighi vengono assolti da più “pezze d’appoggio” la dicitura deve essere riportata su ogni documento. Quindi questa dicitura va riportata nel solo documento che viene scelto in sostituzione del contratto (documento di consegna, fattura accompagnatoria o ordine).
Il documento che viene prescelto per la sostituzione del contratto nella forma scritta deve contenere tutti gli elementi previsti dall’articolo 62 e quindi anche il prezzo. Se non si desidera mettere il prezzo nella bolla di consegna occorre scegliere un altro documento come ad esempio l’ordine oppure redigere il contratto nella forma scritta.

Le cessioni di prodotti agroalimentari con contestuale consegna e pagamento non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 62. Pertanto nel caso descritto per i prodotti alimentari e non può essere emessa un’unica fattura.

Alcolici: i termini di pagamento sono diversi; infatti il decreto ministeriali attuativo precisa che con riferimento ai prodotti alcolici è fatto salvo quanto previsto dall’art. 22 della legge 28/1999, che prevede i pagamenti entro 60 giorni dalla consegna o ritiro dei beni.
Trattandosi di prodotti non deteriorabili il termine è leggermente più breve da quello previsto dall’art. 62; tuttavia il citato art. 22 considera soltanto le cessioni di prodotti alcolici a soggetti autorizzati ad immetterli al consumo, quindi i dettaglianti. Indi per cui per i trasferimenti tra soggetti grossisti si potrebbe far decorrere i termini di pagamento dalla fine del mese di ricevimento della fattura.

In collaborazione con Editoriale Sport Italia Srl che raccoglie attraverso la propria rete di relazioni i risultati dell...
27/06/2012

In collaborazione con Editoriale Sport Italia Srl che raccoglie attraverso la propria rete di relazioni i risultati delle gare di maratona italiane e delle più importanti gare di maratona estere, abbiamo realizzato il portale dei maratoneti italiani che corrono nel mondo e di tutti gli atleti che corrono in Italia, sistematizzando e reso accessibile gare e risultati e creando, di anno in anno, l'albo d'oro dei maratoneti italiani: la classifica dei migliori tempi realizzati nell'anno.

Il servizio è attivo al link: http://www.maximaratona.it

Indirizzo

Milan
20124

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 18:00

Telefono

+393275790231

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