23/05/2016
MENSA SCOLASTICA - IL VIA ALLA DETRAZIONE ;-)
“Le spese sostenute per la mensa scolastica possono essere oggettivamente comprese tra quelle per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, previste dall’articolo 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR, e quindi detraibili”. Questi, gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, non ci sono più dubbi dunque: la mensa scolastica, per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado, si può detrarre.
Non solo, gli importi sono detraibili “anche quando tale servizio sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Non è, quindi, necessario che il servizio di ristorazione scolastica sia deliberato dagli organi di istituto essendo istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico”.
COME FARE LA DOMANDA
Sarà necessario fornire la ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestati al soggetto destinatario del pagamento – la scuola, il Comune, oppure un fornitore terzo – che dovranno riportare nella causale l’indicazione del servizio di mensa, il nome della scuola e il nominativo dell’alunno. Potrebbe però capitare che le modalità di versamento siano altre, ad esempio il bancomat o i contanti. In questo caso la detrazione non andrà persa, ma, spiega l’Agenzia, “la spesa dovrà essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento, o dalla scuola, che certifichi l’ammontare delle spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente”.
INDICAZIONI PER L'ANNO IN CORSO
Ad ogni modo, tutte queste indicazioni valgono principalmente a partire dall’anno in corso, con effetti sulle dichiarazioni del 2017, quando cioè la detrazione andrà a regime. Per questo primo anno, invece, vista la novità della cosa e la pregressa mancanza di informazioni, l’Agenzia chiude un occhio sulle documentazioni che dovessero risultare incomplete. I dati mancanti, allora, relativi all’alunno o alla scuola frequentata potranno essere annotati direttamente a mano dal contribuente sul documento che accerta la spesa.
A CHI SPETTA
Solitamente vale la regola del genitore intestatario del documento (che dunque la può detrarre al 100%) o quella della divisione al 50% fra i genitori, se il documento di spesa è intestato al figlio. In deroga, però, a quest’ultimo criterio, quand’anche il documento fosse intestato al figlio, ci sarebbe comunque la possibilità di convogliare tutta la detrazione o su un solo genitore o di suddividerla secondo percentuali diverse dal 50-e-50, con la sola accortezza di annotarlo sul documento.
foto di Agenzia Servizi Tributari.