10/10/2025
GESTIRE LA SICUREZZA NEL CONDOMINIO SENZA DIPENDENTI DIRETTI
Domanda: Considerato che, in questo caso, l’amministratore di condominio non è obbligato alla redazione della Valutazione dei rischi e non eroga informazione e formazione sui rischi esistenti nel condominio e sulle eventuali irregolarità presenti, come fa a non essere ritenuto responsabile per eventuali infortuni occorrenti a lavoratori esterni intervenuti per l’esecuzione di normali lavori di manutenzione?
Ci sono delle opinioni radicate secondo le quali in un condominio privo di custode o di dipendenti non ci siano obblighi legali inerenti alla sicurezza sul lavoro da rispettare e le parti comuni di un condominio siano esentate dal rispettare le norme di sicurezza.
Inoltre, sempre secondo queste convinzioni, la sicurezza sul lavoro riguarda solamente i lavoratori dipendenti escludendo gli abitanti e i visitatori.
Queste convinzioni che generano il concetto che in questi casi l’intero D.lgs 81/2008 non debba essere tenuto in considerazione sono sbagliate!
Esistono problemi legali derivanti dalla mancata applicazione del D.lgs 81/2008 e del Codice Penale nei casi di infortunio accaduto in una parte comune di un edificio a causa di irregolarità infrastrutturale o impiantistica e che interessa un lavoratore esterno autonomo o dipendente di impresa operante nel condominio.
In questi casi il reato ipotizzato è “LESIONI COLPOSE O OMICIDIO COLPOSO”.
Sappiamo che nel caso in esame non c’è obbligo di eseguire la Valutazione dei Rischi. L’obbligo, infatti, persiste solo nel caso in cui siano presenti solo dipendenti diretti e assunti secondo alcuni CCNL.
Nel momento in cui il fabbricato sia interessato da lavori di manutenzione erogati da imprese e lavoratori esterni, l’amministratore che proceda direttamente all’organizzazione non è completamente esonerato dagli obblighi e assume la posizione di garanzia propria del Datore di Lavoro.
A supporto di questo ragionamento c’è la Sentenza Corte di Cassazione Penale: Sezione IV, Sentenza n. 30483 del 10 luglio 2014, che recita : “….«…le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate finanche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono nell’ambiente lavorativo, a prescindere da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa…»
Pertanto, per rispondere alla domanda iniziale, si ritiene che lo strumento legale da considerare e che potrebbe risultare utile all’amministratore di condominio è l’art. 26 del D.lgs 81/2008: “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” che consente la verifica della idoneità delle imprese e lavoratori autonomi e per comunicare loro le eventuali situazioni di rischio presenti all’interno del fabbricato condominiale in modo da eliminare o ridurre i rischi presenti.