08/11/2025
ROTTAMAZIONE QUINQUIES
1. Cos’è
La Legge di Bilancio 2026 introduce la cosiddetta “Rottamazione Quinquies”, una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000–2023, con l’obiettivo di consentire ai contribuenti la regolarizzazione della propria posizione debitoria a condizioni agevolate.
La misura consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e le spese di notifica ed esecutive.
Sono integralmente annullati sanzioni, interessi e aggio di riscossione.
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2. Debiti ammessi
Possono essere oggetto di rottamazione i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, anche se non ancora notificati, sospesi o già oggetto di precedenti rottamazioni decadute.
Rientrano inoltre le imposte derivanti da dichiarazioni e controlli automatici, nonché i contributi previdenziali INPS.
Sono invece esclusi i carichi antecedenti al 2000, successivi al 2023, quelli relativi ad aiuti di Stato, risorse UE, IVA all’importazione, sanzioni penali e carichi 2000–30/06/2022 già integralmente rateizzati e pagati.
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3. Chi può aderire
Possono presentare domanda persone fisiche e giuridiche, anche con procedure concorsuali o di sovraindebitamento in corso, nonché soggetti che abbiano contenziosi pendenti o rateazioni attive o decadute.
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4. Presentazione della domanda
La domanda di adesione dovrà essere trasmessa entro il 30 aprile 2026, indicando i carichi interessati, il numero delle rate (massimo 54 bimestrali) e la rinuncia agli eventuali giudizi pendenti.
Entro lo stesso termine sarà possibile modificare o integrare la richiesta.
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5. Pagamento
Il pagamento potrà avvenire:
• in unica soluzione entro il 31 luglio 2026; oppure
• mediante un piano rateale fino a un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni).
Le prime tre rate scadranno il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026.
Le successive rate avranno cadenza bimestrale dal 2027 al 2034, con le ultime tre rate (52ª, 53ª e 54ª) in scadenza rispettivamente al 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035.
A decorrere dal 1° agosto 2026 si applicano interessi di dilazione nella misura del 4% annuo.
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6. Decadenza
Il contribuente decade dai benefici della rottamazione in caso di mancato pagamento della rata unica, di due rate anche non consecutive o di versamento insufficiente dell’ultima rata.
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7. Effetti
L’adesione comporta la sospensione delle procedure esecutive e cautelari in corso, dei pagamenti relativi a rate pregresse e dei fermi o ipoteche iscritti.
Durante la regolarizzazione, il contribuente potrà ottenere il rilascio del DURC e mantenere la regolarità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.