Medico Protetto

Medico Protetto Lavorare serenamente sentendosi protetti.

+++ WEBINAR: ERAS, SURGERY NEXT GENERATION +++ll prossimo 28 maggio si terrà - in diretta on line - la prima giornata de...
12/05/2021

+++ WEBINAR: ERAS, SURGERY NEXT GENERATION +++

ll prossimo 28 maggio si terrà - in diretta on line - la prima giornata del webinar dal titolo: ERAS, SURGERY NEXT GENERATION

L’evento è gratuito, è stato accreditato ECM con 9 crediti 🔥 e si rivolge si rivolge alla figura di Medico Chirurgo, Infermiere, Farmacista, Dietista,

Le altre giornate saranno il 18 giugno e il 2 luglio 2021.

Nella prima giornata saranno ospiti due avv.ti che collaborano da molto tempo con Medico Protetto:

✅ l’avv. Bianca Fiorenzano, con una relazione dal titolo “Responsabilità del professionista e gestione del consenso informato nel protocollo ERAS”

✅ l’ avv. Riccardo Lucev, con unja relazione dal titolo “La responsabilità penale d’équipe”.

Qui sotto il link per iscriversi ✍ all’evento che ricordiamo è gratuito.
ERAS, SURGERY NEXT GENERATION: Organization, Technology, safety, economy, e-health

https://bit.ly/3hkuThT

[TUTTA COLPA DEGLI SPECIALIZZANDI]Dichiarazioni che lasciano senza parole…Il direttore sanitario dell’Azienda Ospedalier...
02/05/2020

[TUTTA COLPA DEGLI SPECIALIZZANDI]

Dichiarazioni che lasciano senza parole…

Il direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera di Padova – si apprende da notizie di stampa - nel corso di un webinar organizzato dalla Società italiana di chirurgia plastica sulla fase 2 del coronavirus, avrebbe dichiarato che la diffusione del contagio tra il personale sanitario sarebbe avvenuta soprattutto «nei momenti di socializzazione al di fuori dell'area assistenziale» tra gli specializzandi.

Ha quindi rincarato la dose, sostenendo che: «Nel momento in cui erano in ospedale e dovevano seguire tutte le misure di barriera erano estremamente precisi e monitorati, ma nel momento in cui si trovavano nella loro sala per mangiare un panino assieme o per usare il computer, questi comunque hanno trovato dei momenti di contatto e di comunione che hanno favorito la trasmissione del virus»

Io la chiamo precostituirsi una linea difensiva per i possibili futuri contenziosi.

L’ennesima riprova che il sistema della responsabilità sanitaria va ridisegnato da cima a fondo.

www.medicoprotetto.net

𝑨𝒊𝒖𝒕𝒊𝒂𝒎𝒐 𝒊 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊 𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒏𝒅𝒆𝒓𝒆 𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒑𝒊𝒖̀ 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕𝒊 𝒑𝒆𝒓 𝒍𝒂 𝒍𝒐𝒓𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆

Link stampa https://bit.ly/2yjPzCF

Specializzandi in ospedale e contagio da Coronavirus: scoppia la polemica a Padova. Gli specializzandi «escono di casa e hanno una vita sociale molto attiva. Sono questi i soggetti che nel...

[DEPENALIZZIAMO LA COLPA MEDICA – SISTEMI >]Il Decreto “Cura Italia” è stato tramutato in legge, ma nessuna delle istanz...
25/04/2020

[DEPENALIZZIAMO LA COLPA MEDICA – SISTEMI >]

Il Decreto “Cura Italia” è stato tramutato in legge, ma nessuna delle istanze provenienti dal modo delle professioni sanitarie è stata accolta.

Continuiamo a guardare la realtà con lenti ormai sfocate, a rischio di andare a sb****re contro gli spigoli. Uno tra i più insidiosi? Il rischio del “contenzioso di ritorno” contro i medici e tutti coloro che si sono impegnati – spesso in assenza di direttive chiare, anzi contraddittorie – in questa lotta contro il virus.

E’ il momento di ripensare il sistema della responsabilità sanitaria, abbandonando una vota per tutte il concetto di “colpa” per introdurre un sistema basato sul risarcimento dell’errore.

E’ ora che anche l’Italia – come altri ordinamenti – si doti di un sistema c.d. no-fault

«No Fault», letteralmente «nessuna colpa».

Nello specifico adottare un sistema di risarcimento per determinate casistiche di eventi, senza andare a caccia - a tutti i costi – del “colpevole” dell’evento avverso e sanare (indennizzare) la vittima dell’infortunio, cercando di comprendere le cause e prevenendone di analoghi.

Pensate a come funziona l’INAIL.

Tu cosa ne pensi?

Sei d’accordo?

www.medicoprotetto.net

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[PROLEGOMENI PER UNA SANITÀ POST LOCKDOWN]Prolegomeni,…non spaventi il temine. E’ una parola arcaica, difficile, poco ut...
23/04/2020

[PROLEGOMENI PER UNA SANITÀ POST LOCKDOWN]

Prolegomeni,…non spaventi il temine. E’ una parola arcaica, difficile, poco utilizzata è vero, ma utile perché adeguata ai tempi

Prolegomeni: «dire prima», esposizione preliminare dei principî o proposizioni fondamentali di una dottrina o di una disciplina, che s’intende svolgere più sistematicamente, altrove o in seguito; anche, introduzione sistematica a un problema o a una disciplina (vocabolario Treccani.it)

Da dove iniziamo?

Il Coronavirus ci ha catapultati in uno scenario surreale, costringendoci a rivedere abitudini e regole di convivenza sociale.

Il virus ci ha colti impreparati: molti gli errori compiuti a cui rimediare.

L’occasione coincide con la ripresa delle attività produttive sospese ma già ci troviamo di fronte a un bivio: saremo capaci stavolta di coniugare salute e lavoro in modo equilibrato?
Tutto dipenderà dall’attenzione con cui verranno gestiti i rischi sui luoghi di lavoro nel rispetto della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Le strutture sanitarie, al pari di qualsiasi datore di lavoro, sono garanti ex lege dell’incolumità fisica dei medici, infermieri e operatori sanitari (art. 2087 cod. civ) e devono rispettare anche la disciplina di settore sulla salute e sicurezza sul lavoro codificata nel D.lgs. 81/2008.

L’esposizione ad agenti biologici (intesi come qualsiasi microrganismo capace di provocare infezioni, allergie o intossicazioni) nel caso delle strutture sanitarie costituisce tradizionalmente un rischio (professionale) specifico per la salute e sicurezza dei lavoratori, di cui bisogna tenerne conto nell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi aziendale (DVR).

Il coronavirus non fa eccezione al dettato normativo e le strutture sanitarie dovranno adeguarsi, aggiornando il DVR.
Operativamente si tratta di valutare la pericolosità del coronavirus (in termini di infettività, patogenicità, trasmissibilità e neutralizzabilità), classificandolo all’interno di uno dei quattro gruppi di rischio previsti dal D.lgs. 81/2008, Titolo X, art. 268, secondo la gravità del relativo rischio di infezione e il potenziale rischio di contrarre la malattia nello svolgimento della mansione lavorativa.

Qualche Regione, in modo troppo ottimista, ha ricondotto il Covid-19 alla stessa classe di rischio dei coronaviridae che, nell’Allegato XLVI del D.lgs. n. 81/2008 è inquadrato nel gruppo 2, definito dall’art. 268 co 1 lett. b) come “un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche”.

Dal primo caso noto fino ad oggi, la comunità scientifica ha raccolto molti elementi utili per conoscere un più a fondo il Covid 19.

A mio avviso è più realistico classificare il coronavirus nel gruppo 4 (rischio massimo), trattandosi di “un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche», secondo la definizione normativa del citato art. 268 co 1 lett. d).

In base ai fattori di rischio accertati, le strutture sanitarie dovranno seguire i principi di buona prassi microbiologica, adottando idonee misure di protezione e di prevenzione per eliminare (o ridurre al minimo) il rischio di infezione sui luoghi di lavoro.

A tal ultimo proposito, potrà essere necessario rivedere, ad esempio, l’organizzazione del lavoro per preve**re i rischi di esposizione al contagio da Covid -19 dovuto ad un maggior afflusso dei lavoratori e degli utenti presso le strutture con la ripresa delle attività produttive, nonché con la riapertura delle attività ambulatoriali e la ripresa delle visite specialistiche.
Certo è che si richiede alle strutture sanitarie una condotta attiva nella prevenzione e nella valutazione del rischio di contaminazione da Covid 19 nei locali aziendali.

Altro aspetto estremamente delicato e importante che dovrà giocoforza essere oggetto di aggiornamento nella valutazione del rischio da parte delle strutture sanitarie è lo stress da lavoro correlato.

Non dobbiamo dimenticarci che i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari hanno lavorato e continuano a lavorare da mesi in modo incessante contro il Covid 19, senza usufruire dei riposi giornalieri e settimanali previsti dalla normativa comunitaria e italiana.

L’emergenza sanitaria ha comportato la sospensione di numerose prestazioni sanitarie e, considerata la cronica carenza di organico è ragionevole ritenere che i medici, infermieri e operatori sanitari continueranno ad essere gravati, nei mesi a ve**re, di un consistente carico di lavoro.

Oltre alle misure igieniche sui luoghi di lavoro saranno altrettanto importanti le misure adottate dalle strutture sanitarie per garantire la corretta informazione e la formazione dei lavoratori circa le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione al coronavirus e preve**re, di conseguenza, l’emersione di nuovi infortuni –malattie professionali da contagio.

Concludendo, anche se l’esposizione ad agenti biologici costituisca un rischio “noto” nelle strutture sanitaria, non si deve abbassare la guardia nel modo più assoluto; anzi, ritengo che sia quanto mai necessario procedere secondo elevati criteri di prudenza, malgrado non si sappia quale potrà essere il corso dell’evoluzione del coronavirus, dopo le stringenti misure di contenimento di questi ultimi due mesi.

Non esiste una ricetta certa…..

E’ fondamentale, tuttavia, la massima precauzione e la partecipazione attiva di tutti i protagonisti del sistema di prevenzione e protezione delineato dal D.lgs. 81/2008: datori di lavoro, medici competenti, RSSP, RLS e lavoratori; ciascuno, per quanto di competenza, è chiamato a dare il proprio contributo nella lotta contro questo nemico invisibile.
Oggi dobbiamo tutti contribuire a costruire una nuova realtà, una nuova sanità. Nell’articolo alcune mie proposte e spunti di riflessioni.

Mi piacerebbe leggere nei commenti i vostri pensieri e le vostre proposte.

Avv. Bianca Fiorenzano.

➡ [SEMINARIO ONLINE: COVID-19 FOR OPHTHALMOLOGIST]Medico Protetto ti invita ad iscriverti al SEMINARIO ONLINE "COVID-19 ...
12/04/2020

➡ [SEMINARIO ONLINE: COVID-19 FOR OPHTHALMOLOGIST]

Medico Protetto ti invita ad iscriverti al SEMINARIO ONLINE "COVID-19 for Ophthalmologist: present and future prospective" del 14 aprile (ore 11:00 - 13:00).
Il seminario sarà trasmesso in diretta web.

L'obiettivo dell'evento è fare il punto della situazione sulla pandemia da COVID-19. Inoltre, si discuteranno i possibili scenari alla riapertura delle attività nella Sanità: come cambierà la professione di medico dopo il lockdown?
Il seminario è GRATUITO

Per conoscere i nomi dei relatori, il programma e ISCRIVERTI –– clicca sul link sotto!

https://bit.ly/2RqBzxe

➡ [SEMINARIO ONLINE: COVID-19 FOR OPHTHALMOLOGIST]Medico Protetto ha il piacere di invitarti al SEMINARIO ONLINE "COVID-...
09/04/2020

➡ [SEMINARIO ONLINE: COVID-19 FOR OPHTHALMOLOGIST]

Medico Protetto ha il piacere di invitarti al SEMINARIO ONLINE "COVID-19 for Ophthalmologist: present and future prospective" del 14 aprile (ore 11:00 - 13:00).

Il seminario sarà trasmesso in DIRETTA WEB.

L'obiettivo dell'evento è fare il punto della situazione sulla pandemia da COVID-19. Inoltre, si discuteranno i possibili scenari alla riapertura delle attività nella Sanità: come cambierà la professione di medico dopo il lockdown?

Il seminario è GRATUITO

Per conoscere i nomi dei relatori, il programma e ISCRIVERTI –– clicca sul link sotto!

https://bit.ly/evento-mp

05/04/2020

[CORONAVIRUS ACT - RESPONSABILITA' SANITARIA]

Anche negli Stati Uniti si fa sempre più strada la convinzione che sia assolutamente necessario garantire un’ampia immunità legale ai medici e agli operatori sanitari per tutta la durata dell’emergenza COVID -19.
Per questo motivo, a fine marzo, il senatore Ben Sasse ha presentato un disegno di legge per tutelare gli “health care providers” dalla responsabilità civile federale, statale e locale.
L’iniziativa si aggiunge alle tutele già predisposte con il “Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act”, meglio noto come “CARES Act”, che riconosce l'immunità agli operatori sanitari volontari, nei casi di negligenza o di grave negligenza.
Rispetto alla legislazione nostrana, caratterizzata da un linguaggio spesso complesso e poco chiaro, il testo di legge U.S.A. va dritto al punto.
Vediamo, nel dettaglio, che cosa ha proposto il senatore Ben Sasse.
Il disegno di legge ha un nome suggestivo: “Facilitating Innovation to fight Coronavirus”, in linea con la pragmaticità che contraddistingue i sistemi di common law.
La legge si prefigge come scopo di proteggere gli operatori sanitari dalla responsabilità civile federale, statale e locale nei seguenti casi:
a) nel caso in cui abbiano eseguito esami su pazienti affetti da coronavirus, utilizzando dispositivi medici non ancora certificati oppure certificati per un uso diverso;
b) nel caso abbiano agito senza specializzazione o al di là della propria area di specialità, a patto di essere stati diretti da un soggetto autorizzato;
c) o, infine, nel caso in cui abbiano prestato assistenza al di fuori dei locali di una struttura sanitaria.
Come vedete il dibattito è vivo ed attuale non solo in Italia ma anche in altri Paesi….e siamo solo agli inizi.

Avv. Bianca Fiorenzano

[DEPENALIZZIAMO LA RESPONSABILITA' SANITARIA]La colpa medica va D E P E N A L I Z Z A T A, punto.E’ ora di rivedere da c...
29/03/2020

[DEPENALIZZIAMO LA RESPONSABILITA' SANITARIA]

La colpa medica va D E P E N A L I Z Z A T A, punto.

E’ ora di rivedere da cima a fondo l’impianto della responsabilità penale sanitaria.

La pandemia da COVID-19 non solo ha travolto le nostre strutture ospedaliere ma ha demolito anche il fragile equilibrio su cui si reggeva il recente impianto legislativo entrato in vigore il 1 aprile 2017, la c.d. legge Gelli-Bianco.

Si ha già notizia dell’avvio dei primi accertamenti da parte di due procure (Padova e Lodi) per il decesso di alcuni pazienti affetti da COVID-19.

Alla pressione sanitaria e mediatica, si aggiunge la pressione delle procure…no, non va bene. Non può continuare così.
Oggi il Paese chiama angeli coloro che, solo fino a qualche settimana fa, erano picchiati o aggrediti nei pronto soccorsi (oggi vuoti).

Il legislatore deve interve**re anche in questo segmento del nostro ordinamento. Così come ha già fatto in numerosi altri ambiti con la raffica di DPCM, nel mese di marzo, che hanno impresso a tutto i nostro sistema di norme un salto evolutivo inimmaginabile fino a poco tempo fa.

La legislazione sulla responsabilità penale dei sanitari deve essere per lo meno sospesa e poi radicalmente ridiscussa, quando questa terribile emergenza sarà sotto controllo.

Ricordiamo che in tutto il mondo l’errore medico è sanzionato penalmente soltanto in 3 Paesi: Italia, Polonia, Messico.

Ma non c’è solo questo dato che stride con una realtà che è sotto gli occhi di tutti.

L’art. 590 sexies c.p. (introdotto con la legge Gelli) che sanziona penalmente la colpa dell’operatore sanitario, rischia di diventare - nella sua attuale formulazione - un’arma devastante nelle mani di chi si sta già preparando (sfregandosi le mani) ad intentare cause di risarcimento danni conto gli ospedali e i medici.

Chi si occupa di responsabilità sanitaria, e soprattutto chi difende da una vita i medici, sa benissimo che la denuncia penale è sempre stato (e lo è tutt’oggi) uno strumento di pressione psicologica, affinché qualcuno (ospedale o medico) paghi il più possibile, dietro promessa di rimessione di querela.

Ma cosa prevede attualmente il nostro codice penale? E perché andrebbe “sospeso” se non addirittura abolito l’art. 590 sexies?

Leggiamolo assieme per rendercene conto:

"Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Se i fatti di cui agli articoli 589 (n.d.r. omicidio colposo) e 590 (n.d.r. lesioni personali colpose) sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.”

Rispondi ora, sinceramente, a questa domanda se sei un medico: che cosa capisci leggendo questo articolo del codice penale? Ti è davvero chiaro il comportamento che dovrai assumere domattina in corsia o in pronto soccorso?

La norma introduce una scriminante solo nel caso in cui il professionista sanitario, che abbia agito con “imperizia”, dimostri di aver adottato le linee guida ufficiali o – in mancanza – si sia attenuto alle buone pratiche clinico assistenziali.

Bene…e se invece il medico è accusato di aver agito con negligenza o con imprudenza anziché con imperizia, che succede? Oppure, nel caso in cui abbia agito con imperizia (come richiesto dall’art. 590 sexies), egli risponderà per imperizia lieve o soltanto per imperizia grave? Insomma come orientarsi?

Tralasciamo per ora ogni digressione tecnico-giuridica e concentriamoci su ciò che poi conta veramente: l’orientamento dei giudici della Cassazione Penale.

Secondo la Corte di Cassazione, Sezioni Unite - Sentenza 22 febbraio 2018, n.8770:
L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio dell’attività medico chirurgica:
a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;
b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “ lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee–guida o dalle buone pratiche clinico assistenziali;
c) se l’evento si è verificato per colpa (anche “ lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta delle linee guida o di buone pratiche clinico – assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;
d) se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee – guida o buone pratiche clinico – assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico.

Chiediamoci: può un medico, in piena emergenza nazionale, lottare contro il COVID-19 stando attendo a non oltrepassare i confini stabiliti dalla Corte di Cassazione? Può un medico soccorrere un paziente stando attento a non porre in atto un comportamento negligente o imprudente, oppure anche imperito (purché abbia rispettato una linea guida o in assenza una raccomandazione), che sia lieve…e non grave….

Non scherziamo!

Il personale sanitario va aiutato, almeno nella sua sfera d’azione.

E allora sgombriamo il campo da ogni tentennamento. Adotti l’Italia uno modello di responsabilità sanitaria in cui siano previste solo delle conseguenze di carattere risarcitorio-civilistico (con annessi strumenti assicurativi) e non conseguenze penali a carico del medico.

Oppure si adotti anche per i medici italiani lo stesso meccanismo di responsabilità previsto per i magistrati.

Se sei d’accordo con quest’appello, condividilo con i tuoi amici o colleghi. Facciamoci sentire.

Roberto Ramuscello
(Founder Medico Protetto)

www.medicoprotetto.net

24/03/2020

>> LE MASCHERINE CHIRURGICHE NON SONO D.P.I. - I.N.A.I.L. 12/12/2017 -

22/03/2020

Medici, infermieri e personale sanitario sono i nostri nuovi eroi. Professionisti con la “P” maiuscola, che stanno tenendo in piedi un Paese miope, penalizzato da una diminuzione costante degli investimenti in posti letto nel corso degli ultimi 20 anni.

"In questi giorni si è generata molta incertezza sull’uso dell’autodichiarazione predisposta dal Governo per poter circo...
20/03/2020

"In questi giorni si è generata molta incertezza sull’uso dell’autodichiarazione predisposta dal Governo per poter circolare, senza incorrere in sanzioni. Il nuovo modulo richiede infatti, a pena di gravi sanzioni, di dichiarare di “non essere in quarantena” e “di non essere risultato positivo al COVID – 19”. In molti si sono chiesti: ma come faccio a dire di non essere positivo al COVID-19?

L’avv. Bianca Fiorenzano ci fornisce una risposta, analizzando il testo del modulo di autodichiarazione."

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Un dovere civico e di legge oltre che un'occasione di civiltà

Il mondo non sarà più lo stesso dopo questa pandemia. Non lo sarà il SSN, che dovrà essere riprogrammato nei servizi e n...
16/03/2020

Il mondo non sarà più lo stesso dopo questa pandemia. Non lo sarà il SSN, che dovrà essere riprogrammato nei servizi e nella gestione delle risorse, non lo sarà il diritto sanitario che non ha retto a questo stress test (e la legge Gelli?)
Nella lotta senza quartiere al COVID-19, l’Italia ha riscoperto il valore dei nostri medici, degli infermieri e degli operatori sanitari che talvolta “a mani nude” combattono contro questo temibile nemico, anche se non sempre nelle migliori condizioni di sicurezza. Fin dove si spinge allora l’obbligo di prestare assistenza sanitaria? Nell’articolo alcune considerazioni sul “diritto di resistenza” del lavoratore. Buona lettura.

Lo sappiamo tutti…il mondo non sarà più lo stesso dopo questa pandemia. L’Italia è stata la prima democrazia occidentale a battersi contro questo nemico subdolo.

Indirizzo

Foro Buonaparte 69
Milan
20121

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