11/11/2018
FATTURAZIONE ELETTRONICA NEL SETTORE PRIVATO AI NASTRI DI PARTENZA
La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica ( FE) a partire dal
1° gennaio 2019 per tutte le operazioni fra soggetti residenti o stabiliti in Italia. L’obbligo è già in vigore da
luglio 2018 per la cessione di gasolio e benzina per autotrazione, tranne quelle effettuate presso impianti
stradali di distribuzione, nonché per i subappalti o subforniture nella filiera degli appalti pubblici.
Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate 30 aprile scorso sono state emanate le specifiche tecniche
per l’emissione e la ricezione di dette fatture che deve avvenire attraverso il Sistema di Interscambio (SdI)
gestito da Sogei.
Il quadro applicativo non risulta ancora completo, mancando provvedimenti e/o istruzioni per la gestione
di molte operazioni particolari (autofatture omaggi/cessioni gratuite, splafonamento esportatori abituali,
passaggi interni, estrazioni depositi Iva, etc.) nonché per la protocollazione delle fatture ricevute e
l’integrazione di quelle in reverse charge. Ulteriori novità potrebbero riguardare la definizione dei tempi di
trasmissione della fattura e dell’esercizio del diritto alla detrazione.
Soggetti e operazioni interessate
Sono obbligatoriamente interessati tutti i soggetti passivi Iva con la sola esclusione dei contribuenti minimi
e forfetari, per i quali l’uso della FE rimane facoltativo, salvo verso la P.A. e per gli agricoltori in regime di
esonero. Le operazioni coinvolte sono tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi oggetto di fatturazione
fra soggetti residenti o stabiliti in Italia senza distinzione di attività. Non sono coinvolte invece le operazioni
da/per l’estero (cessioni/acquisti intra, esportazioni/importazioni, servizi internazionali) oppure anche
interne da/verso i non stabiliti (ancorché identificati direttamente o con rappresentante fiscale) . Per dette
operazioni (con facoltà di escludere le bollette doganali o quelle in fatturazione elettronica facoltativa) è
prevista l’introduzione di una Comunicazione dati fatture (“spesometro transfrontaliero” o “esterometro”)
a scadenza mensile. Dal 2019 verrà invece eliminato l’attuale “spesometro”.
Il funzionamento
Il funzionamento può essere sintetizzato nei seguenti 3 punti:
1. la FE deve essere conforme al contenuto e al formato XML delineato nelle specifiche tecniche
dall’Agenzia delle entrate (i clienti che fatturano in proprio devono quindi in primis assicurarsi che i
propri programmi siano implementati nel rispetto di dette specifiche e dei successivi aggiornamenti);
2. l’emittente (il contribuente o un suo intermediario incaricato) trasmette la FE al SdI tramite i canali
previsti dal provvedimento (pec, SdiCoop o SdIFtp o tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”
dell’Agenzia delle entrate);
3. il SdI, effettuati taluni controlli (entro un lasso temporale che può variare da pochi secondi a massimo 5
giorni), recapita le fatture al domicilio informatico scelto dal destinatario (Codice destinatario o Pec
destinatario).
4. le fatture che non superano i citati controlli sono scartate dal SdI e si considerano, fin dall’origine, non
emesse (con possibilità di ritrasmissione corretta – senza conseguenze sanzionatorie - se effettuata
entro 5 giorni).
Cosa cambia del contenuto della fattura
La fattura elettronica contiene tutti gli elementi obbligatori attualmente noti di una fattura, ma in formato
strutturato cioè all’interno di “tag” riconoscibili in modo univoco dai vari gestionali ai fini dell’elaborazione
dei dati.
Elemento fondamentale e innovativo del contenuto della fattura in analisi è, il domicilio elettronico del
destinatario ossia il oppure che dovrà essere gestito nelle
anagrafiche cliente.
Per le fatture nel settore privato non è obbligatoria (a differenza della fatturazione elettronica verso la
P.A. per le quali rimangono immutate regole e procedure) l’apposizione della firma digitale, ammessa in
via facoltativa. Il file della FE consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo
attivo e passivo degli operatori (in alcuni casi come nel settore dei carburanti per il tipo di carburante o dei
subappalti nella P.A. per il Cig e Cup ). Le specifiche consentono anche di inserire in XML degli allegati
(campo attachement).
Canale < Codice Destinatario >
Il codice destinatario a 7 caratteri è rilasciato dallo SdI nel caso in cui si scelga di adottare la trasmissione
e/o la ricezione delle FE attraverso i canali SdICoop o SdIFtp. Si tratta di canali di dialogo diretto con il
SdI/Sogei , gestiti dalle software house , (intermediari telematici) che raccolgono dallo SdI tanto il flusso
attivo quanto quello passivo delle FE legato al .
Attraverso specifici servizi, generalmente in ambiente cloud (web service, hub, console telematica,
modulo gestione elettronica documentale, etc.), il cliente può quindi ricevere e trasmettere da/verso il
SdI, in un unico ambiente, le fatture elettroniche legate alla propria partita Iva.
Canale < Pec Destinarario>
Nel caso in cui il destinatario scelga invece il canale di recapito via Pec (campo ) va
comunque sempre obbligatoriamente compilato anche il campo utilizzando in
questo caso il codice convenzionale “0000000”. Lo stesso codice convenzionale va utilizzato anche nel
caso di fatture emesse verso privati consumatori (nel qual caso la fattura elettronica va anche consegnata
in modalità cartacea) oppure, per le fatture emesse verso minimi, forfetari o agricoltori in regime di
esonero (ferma restando la possibilità – se dotati – di indicare il codice destinatario o la pec).
L’imposta di bollo
Altra novità di sicuro rilievo riguarda l’applicazione dell’imposta di bollo che, nei casi in cui sia dovuta, va
assolta tramite modalità telematica , in un’unica soluzione, con modello F24 – codice tributo 2501 - entro
120 giorni dalla chiusura dell’esercizio fiscale.
Soluzioni per la generazione delle FE
Oltre che con software e soluzioni di mercato le fatture elettroniche potranno essere generate (anche
tramite intermediari) con i seguenti strumenti resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate:
una procedura web presente (già da luglio 2016) sul portale “Fatture e Corrispettivi”1;
un’app per telefonini e tablet (disponibile dal 29 giugno 2018)2;
un software “stand alone” per pc (disponibile dal 2 luglio 2018)3.
I canali di trasmissione delle FE
Le FE a prescindere dalla soluzione utilizzata per la generazione, potranno essere trasmesse
indifferentemente attraverso uno dei seguenti servizi:
(a) il canale web “Fatture e Corrispettivi”;
(b) la stessa app utilizzata per generazione la FE;
(c) via pec all’indirizzo pec del SdI (ossia [email protected] al primo utilizzo nonché, successivamente,
all’indirizzo comunicato con il primo messaggio di risposta dal SdI);
(d) tramite le citate soluzioni SdICoop o SdIFtp .
Registrazione del canale di ricezione delle fatture elettroniche
Un aspetto molto importante legato alla gestione dei nuovi obblighi di fatturazione elettronica è la
registrazione del domicilio elettronico (“CodiceDestinatario” o “PecDestinatario”) in cui il
cessionario/committente sceglie di ricevere le fatture dei propri fornitori. L’Agenzia delle entrate offre la
possibilità di registrare detto domicilio attraverso l’apposita funzione presente nell’area web “Fatture e
Corrispettivi” (accessibile attraverso le credenziali Fisconline/Entratel, CNS o SPID). Detto domicilio
elettronico, abbinato alla propria partita Iva, verrà utilizzato come prioritario dal Sistema di Interscambio
(SdI) ai fini del recapito della fattura. Tale registrazione (che può anche formare oggetto di modifiche
successive) pur non essendo obbligatoria è molto importante poiché consentirà al destinatario di ricevere
le fatture in detto recapito, sempre prioritario, a prescindere dalle informazioni inserite in FE.
1 Accessibile attraverso credenziali Fisconline/Entratel, CNS o SPID.
2 L’applicazione è scaricabile da Google Play del dispositivo mobile e il servizio è accessibile mediane le credenziali Fisconline/Entratel del
contribuente.
3 Il software è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle entrate dalla sezione software > tutti i software > vomunicazioni > fatturazione elettronica.
Conservazione a norma
Le fatture elettroniche XML emesse dal 1° gennaio 2019 saranno soggette all’obbligo di conservazione a
norma, tanto per l’emittente quanto per il cessionario/committente che le riceve .Analoghe considerazioni
valgono, in via anticipata, per quelle obbligatoriamente emesse in formalità elettronica dal 1° luglio 2018 .
Ciò premesso, ferma restando la possibilità di ricorrere a soluzioni di mercato, si evidenzia che l’Agenzia
delle entrate offre la possibilità di attivare un servizio gratuito che permette la conservazione per 15 anni
delle fatture XML che transitano attraverso il SdI. Per attivare tale servzio è necessario concludere
l’apposito accordo di servizio con l’Agenzia delle Entrate attraverso l’area autenticata “ Fatture e
Corrispettivi”.
Chi è già abilitato tramite Entratel o Fiscoonline oppure dotato di credenziali CNS o SPID può attivare
l’accordo di servizio con pochi semplici passaggi. L’attivazione è comunque possibile anche attraverso un
intermediario previa delega diretta conforme al modello contenuto nel provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate.
Si evidenzia che il servizio di conservazione dell’Agenzia delle entrate riguarda solo le fatture in formato
XML transitate per il SdI (non accetta eventuali altri format quali, pdf, jpg, txt). Per le altre in formato
analogico (ad esempio quelle da/per l’estero) non esistono obblighi di conservazione sostitutiva.