22/04/2022
Maxi sanzione per il lavoro nero - Chiarimenti (nota INL 19.4.2022 n. 856)
Con la nota 19.4.2022 n. 856, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha diffuso il nuovo compendio in tema di lavoro nero, fornendo chiarimenti su particolari fattispecie contrattuali.
Per le prestazioni rese in regime di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c., la maxisanzione è applicabile a condizione che:
- sussistano gli indici di subordinazione;
- difettino gli adempimenti che rendono nota la prestazione alla P.A., di natura fiscale (770, Certificazione Unica, versamento della ritenuta d'acconto) e previdenziale (per i redditi superiori ai 5.000 euro), oltre alla nuova comunicazione preventiva di avvio della prestazione.
Per il settore marittimo, la maxisanzione sarà applicabile se viene accertata la totale assenza di tutti gli adempimenti di formalizzazione (la sottoscrizione della convenzione di arruolamento, la registrazione sui documenti di bordo nonché sul libretto di navigazione del marittimo, il modello "UniMare").
Per i contratti a tempo determinato che proseguono oltre la scadenza, in assenza di formalizzazione, la maxisanzione andrà contestata solo al superamento dei cosiddetti "periodi cuscinetto", previsti dall'art. 22 co. 2 del DLgs. 81/2015.