Seda Srl Servizi Elaborazione Dati Aziendali

Seda Srl Servizi Elaborazione Dati Aziendali Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Seda Srl Servizi Elaborazione Dati Aziendali, Servizio per le aziende, Via Santa Maria Valle n. 1, Milan.

La SEDA Srl si occupa della gestione di tutta la contabilità ordinaria e non, per aziende piccole, medie e grandi, esercizi commerciali e studi professionali; svolge pratiche contabili e pratiche amministrative per conto del cliente e si occupa anche della gestione finanziaria e tributaria. L'obiettivo della società è quello di affiancare il cliente nell'intera vita aziendale, amministrativa e pro

fessionale, creando un vero e proprio ufficio amministrativo ad hoc, basato sulle varie esigenze professionali e d'impresa. La società è affiancata anche da uno STUDIO COMMERCIALISTA, offrendo i seguenti servizi:
- Costituzione, cessione, trasformazione e gestione d'impresa, società di capitali e di persone
- Consulenza ditte individuali, commercianiti, artigiani e liberi professionisti
- Consulenza e gestione Associazioni non profit
- Consulenza ed assistenza negli adempimenti fiscali
- Consulenza fiscalità internazionali Intrastat, Black List, Ivie, ecc....
- Assistenza in sede di contenzioso tributario
- Contratti di locazione

22/04/2022

Maxi sanzione per il lavoro nero - Chiarimenti (nota INL 19.4.2022 n. 856)

Con la nota 19.4.2022 n. 856, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha diffuso il nuovo compendio in tema di lavoro nero, fornendo chiarimenti su particolari fattispecie contrattuali.
Per le prestazioni rese in regime di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c., la maxisanzione è applicabile a condizione che:
- sussistano gli indici di subordinazione;
- difettino gli adempimenti che rendono nota la prestazione alla P.A., di natura fiscale (770, Certificazione Unica, versamento della ritenuta d'acconto) e previdenziale (per i redditi superiori ai 5.000 euro), oltre alla nuova comunicazione preventiva di avvio della prestazione.
Per il settore marittimo, la maxisanzione sarà applicabile se viene accertata la totale assenza di tutti gli adempimenti di formalizzazione (la sottoscrizione della convenzione di arruolamento, la registrazione sui documenti di bordo nonché sul libretto di navigazione del marittimo, il modello "UniMare").
Per i contratti a tempo determinato che proseguono oltre la scadenza, in assenza di formalizzazione, la maxisanzione andrà contestata solo al superamento dei cosiddetti "periodi cuscinetto", previsti dall'art. 22 co. 2 del DLgs. 81/2015.

22/04/2022

Rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni - Nuovo termine del 15.11.2022 - Novità del DL 17/2022 convertito

Con l'approvazione della legge di conversione del DL 17/2022 (c.d. DL "Energia") è stato spostato dal 15.6.2022 al 15.11.2022 il termine per optare per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli ed edificabili) e delle partecipazioni non quotate posseduti dai soggetti non imprenditori all'1.1.2022 (artt. 5 e 7 della L. 448/2001).
Per aderire al regime agevolativo, occorrerà quindi che entro il prossimo 15.11.2022:
- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere e così via) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva del 14%, calcolata sul valore di perizia, per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

08/02/2022

Sospensione degli ammortamenti nel bilancio - Deducibilità fiscale della quota di ammortamento sospesa - Modalità di compilazione del modello REDDITI 2022

In caso di sospensione degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali in applicazione del regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020), ove si opti per la deduzione della quota di ammortamento non effettuata:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui si sospende l'ammortamento occorre operare una variazione in diminuzione (pari alla quota di ammortamento non stanziata in bilancio), che va indicata nel rigo RF55 con il codice 81;
- negli esercizi successivi alla sospensione, al fine di sterilizzare il componente di reddito imputato a Conto economico ma non deducibile fiscalmente, devono essere operate variazioni in aumento, da indicare nel rigo RF31 con il codice 67.
Le istruzioni ai modelli REDDITI 2022 sembrano confermare che, laddove, a fronte della sospensione, sia estesa di un anno la vita utile residua dell'immobilizzazione, la variazione in aumento va operata in corrispondenza dell'ultimo esercizio di ammortamento civilistico.
Laddove, invece, a fronte della sospensione, la vita utile residua dell'immobilizzazione resti invariata, si ritiene che la variazione in aumento vada operata, a seconda dei casi, al termine del processo di ammortamento civilistico oppure pro-quota negli esercizi successivi alla sospensione, in misura corrispondente all'imputazione a Conto economico della quota sospesa.

31/01/2022

Immobili merce - Esenzione da imposta I.M.U. dal 2022

Ai sensi dell'art. 1 co. 751 della L. 160/2019, a partire dall'1.1.2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita sono esenti dall'IMU, purché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Per il 2020 ed il 2021 l'imposta rimane dovuta, benché in misura ridotta: la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 19.1.2021 n. 760, ha escluso qualsiasi efficacia retroattiva per l'analoga disposizione d'esenzione dall'IMU recata dalla previgente disciplina.
Quanto all'esenzione dall'IMU dal 2022 per gli immobili merce si ricorda che:
- riguarda anche i fabbricati oggetto di incisivo recupero;
- compete a partire dall'ultimazione dei lavori;
- spetta anche ai fabbricati costruiti prima del 2022.
L'art. 1 co. 769 della L. 160/2019 prevede un onere dichiarativo specifico per godere dell'esenzione, non rilevando eventuali precedenti dichiarazioni. Per il 2022 la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30.6.2023. Peraltro, la disposizione non prevede espressamente alcuna decadenza in caso di omessa dichiarazione.

24/01/2022

Prestazioni autonome occasionali - Comunicazione preventiva via email o sms all’Ispettorato del lavoro - Novità del DL 146/2021 convertito (DL “fisco-lavoro”) - Dubbi applicativi

Alcuni degli aspetti da chiarire con riguardo all'obbligo di comunicazione preventiva per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale (art. 14 del DLgs. 81/2008, come modificato dall'art. 13 del DL 146/2021) riguardano:
- i soggetti committenti destinatari del nuovo onere comunicazionale, ossia i committenti che operano in qualità di imprenditori. Dal campo di applicazione dell'obbligo dovrebbe dunque essere possibile escludere, ad es., gli enti no profit del Terzo settore, i professionisti, i privati, i condomini, ecc.;
- le tipologie di rapporti di lavoro rispetto alle quali sussiste l'obbligo di pubblicizzazione. Oltre a quelle indicate dall'INL (nota 29/2022), infatti, sembra possibile ipotizzare ulteriori fattispecie che potrebbero essere escluse dall'obbligo di comunicazione in ragione della differente tipologia di reddito percepito;
- gli aspetti pratici riconducibili alle concrete modalità con le quali effettuare la comunicazione, in attesa che il Ministero del Lavoro predisponga l'apposito sistema telematico di comunicazione (nota INL 29/2022).

13/12/2021

Limiti all'utilizzo del contante - Nuovo limite di 999,99 euro - Decorrenza dall'1.1.2022 - Novità sui cambiavalute

A partire dal prossimo 1° gennaio sarà operativo il nuovo limite di 999,99 euro per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante.
Si ricorda che l'art. 49 co. 3-bis del DLgs. 231/2007 - come inserito dall'art. 18 co. 1 lett. a) del DL 124/2019 convertito (c.d. DL "fiscale") - rispetto al limite al tempo previsto di 2.999,99 euro, ha disposto un passaggio intermedio, che ha avuto inizio l'1.7.2020 e che si concluderà con la fine dell'anno, con il limite all'utilizzo del denaro contante fissato a 1.999,99 euro. Dall'inizio del 2022, invece, come detto, il limite sarà di 999,99 euro.
Si evidenzia, inoltre, che, in sede di conversione in legge del DL 146/2021, il nuovo art. 5-quater, intervenendo sul ricordato art. 49 co. 3-bis del DLgs. 231/2007, esclude la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta - attività svolta dai cambiavalute iscritti nel registro tenuto dall'Autorità prevista dall'art. 128-undecies del DLgs. 385/1993 - ripristinando, a decorrere dall'1.1.2022, quella dettata dal comma 3 del medesimo art. 49 del DLgs. 231/2007 e pari a 3.000 euro.

13/12/2021

Nomina dell'organo di controllo o del revisore in base ai parametri dell'art. 2477 co. 3 lett. c) c.c. - Proroga dei termini - Novità del DL 118/2021 convertito

Ai sensi dell'art. 1-bis del DL 118/2021 convertito, "all'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «dei bilanci relativi all'esercizio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dei bilanci relativi all'esercizio 2022»". Il legislatore, quindi, ha prorogato il termine per la nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle srl e nelle cooperative.
Tra le incertezze correlate a tale proroga si pone il dubbio attinente a quelle srl che nel 2019 avevano nominato l'organo di controllo o il revisore sulla base delle vecchie disposizioni dell'art. 2477 c.c. (che lo imponevano al superamento dei limiti per la redazione del bilancio abbreviato ex art. 2435-bis c.c.), o che, in relazione alle nuove disposizioni, lo avevano nominato entro il 16.12.2019. In entrambi i casi, infatti, l'organo di controllo (o il revisore) andrà a naturale scadenza con l'assemblea che approverà il bilancio 2021.
A fronte di ciò si sottolinea come tali srl siano tenute a rinominare l'organo di controllo nelle situazioni contemplate dall'art. 2477 c.c. nella prossima assemblea di approvazione del bilancio 2021.
Ad esse, infatti, non si applica la proroga ricordata e, quindi, non potranno omettere, per un anno, di nominare l'organo di controllo o revisore.

02/12/2021

Termini di pagamento - Proroga - Novità del DL 146/2021 (c.d. DL "fiscale") - Emendamenti in corso di approvazione

Un emendamento al DL 146/2021 propone di:
- estendere da 150 a 180 giorni il termine di pagamento delle cartelle di pagamento notificate dall'1.9.2021 al 31.12.2021;
- estendere quanto appena esposto agli accertamenti esecutivi e agli avvisi di addebito INPS;
- estendere dal 30.11.2021 al 9.12.2021 il termine di pagamento delle rate da rottamazione dei ruoli e da saldo e stralcio scadute nel 2020 e nel 2021.

02/12/2021

Esterometro - Utilizzo del formato della fattura elettronica - Rinvio alle operazioni effettuate dall'1.7.2022 - Rinvio del divieto di e-fattura per le prestazioni sanitarie - Emendamenti approvati in sede di conversione del DL 146/2021

Tra gli emendamenti approvati dalle Commissioni 6 e 11 del Senato, in sede di conversione in legge del DL 146/2021, si segnalano:
- il differimento dall'1.1.2022 all'1.7.2022 dell'efficacia delle modifiche al c.d. "esterometro", che prevedono l'invio dei dati via Sistema di Interscambio, con il formato della fattura elettronica;
- la proroga per tutto il 2022 del divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (art. 10-bis del DL 119/2018 e art. 9-bis del DL 135/2018);
- il differimento dall'1.1.2022 all'1.1.2023 dell'obbligo per i soggetti che effettuano operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 e che sono tenuti all'invio dei dati al Sistema TS di trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi al predetto Sistema;
- il rinvio all'1.7.2022 della possibilità di adempiere agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante sistemi evoluti di incasso (carte di credito e altre forme di pagamento elettronico).

05/11/2021

Dichiarazioni di terzi - Valenza (Cass. 4.11.2021 n. 31588)

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal terzo può essere prodotta dal contribuente in giudizio, in quanto ciò non contrasta con il divieto di prova testimoniale dell'art. 7 del DLgs. 546/92.
Il giudice, precisa la Cass. 4.11.2021 n. 31588, deve valutare la dichiarazione sulla base delle circostanze del caso, vagliando ad esempio la credibilità del dichiarante, il tempo trascorso tra il fatto dichiarato e la dichiarazione resa nonchè l'interesse del dichiarante, se neutro o meno rispetto ai fatti di causa.

02/11/2021

Inesistenza oggettiva e soggettiva - Indagini sulla serietà della controparte - Commercio di rottami ferrosi (C.T. Prov. Milano 24.9.2021 n. 3641/7/21)

La detrazione dell'IVA non può essere disconosciuta quando il contribuente dimostra che ha eseguito, prima di iniziare rapporti commerciali con il fornitore, adeguati controlli sulla sua serietà.
Tali controlli, nel caso di C.T. Prov. Milano 24.9.2021 n. 3641/7/21, hanno riguardato la ricerca di visure camerali e la predisposizione di un questionario da compilare per il fornitore con la richiesta delle certificazioni previste dalla normativa comunitaria.
Il fatto che il fornitore abbia commesso irregolarità nei confronti di altri clienti non costituisce un elemento significativo e, inoltre, è esclusa l'inesistenza oggettiva in quanto sono state prodotte le c.d. pesate del ferro consegnato in rottamazione.

19/10/2021

Annullamento automatico ruoli sino a 5.000 euro - Rapporto con la rottamazione dei ruoli - Rate scadute nel 2020 e nel 2021 - Proroga al 30.11.2021 - Novità della bozza di DL fiscale

Il DL approvato il 15.10.2021 dal Consiglio dei Ministri ha prorogato i termini disposti dall'art. 68 co. 3 del DL 18/2020 per il pagamento delle rate da rottamazione dei ruoli prevista dall'art. 3 del DL 119/2018 e del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti disciplinato con l'art. 1 co. 184 e ss. della L. 145/2018, prevedendo che tutte le rate scadute nel 2020 e nel 2021, che erano già oggetto di proroga ad opera del DL 73/2021, potranno essere pagate in unica soluzione entro il 30.11.2021.
I contribuenti che abbiano optato per il pagamento rateale potranno pagare le rate in questione dopo il 31.10.2021 data che, secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 3 del DM 14.7.2021, coincide con il termine in cui si perfeziona l'annullamento automatico dei ruoli, in possesso dei requisiti indicati dall'art. 4 co. 4-10 del DL 41/2021.
La proroga dei termini per il pagamento delle rate previsto con il nuovo oDL permetterà ai contribuenti di pagare le rate relative alle precedenti definizioni dei ruoli escludendo i ruoli effettivamente annullati, senza correre il rischio di pagare importi maggiori (che non verrebbero rimborsati per effetto dell'art. 4 co. 5 del DL 41/2021) o inferiori (che impedirebbero il perfezionarsi della rottamazione) a quelli effettivamente dovuti.

Indirizzo

Via Santa Maria Valle N. 1
Milan
20123

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 18:00

Telefono

02 8692500

Sito Web

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