18/01/2022
Il Medico Competente è una delle figure fondamentali nei luoghi di lavoro, prevista nell’organigramma del Servizio di Prevenzione e Protezione del Documento di valutazione dei Rischi. Ma in particolare, chi è? Il D.Lgs. 81/2008 lo definisce come un “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.
Il Medico Competente è nominato dal Datore di Lavoro per svolgere la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. In pratica, ne tutela il benessere psicofisico, prevenendo l’insorgere di malattie professionali.
La sorveglianza sanitaria è obbligatoria in base alla presenza di determinati rischi lavorativi contenuti nel D.Lgs. 81/08 e da quanto contenuto dalla valutazione dei rischi specifici, qualora il grado di esposizione sia tale da richiedere come misura di prevenzione anche la sorveglianza sanitaria.
I rischi che fanno scattare l’obbligo di nomina del Medico Competente sono:
- Rischi fisici. Sono compresi i rischi derivanti da rumore, vibrazioni, ultrasuoni, infrasuoni, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti. radiazioni ottiche artificiali e microclima.
- La movimentazione manuale dei carichi
- Utilizzo di macchine per la movimentazione e sollevamento di merci
- Rischi derivanti dall’esposizione da amianto
- Rischi Chimici. Derivanti dall’utilizzo di prodotti o composti utili per lo svolgimento del proprio lavoro o necessari per la produzione di un prodotto, che comportano rischi per la salute dei lavoratori
- Rischi biologici da microrganismi o organismi
- Utilizzo del videoterminale per più di 20 ore alla settimana
- Svolgimento di lavoro notturno
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