27/01/2025
La nuova disciplina della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo
Autore: Nicola Forte
Dal 1° gennaio 2025 trovano applicazione le nuove disposizioni relative alla rateazione delle somme iscritte a ruolo. In particolare, il D.Lgs n. 110/2024 ha esteso la durata dei piani di ammortamento di cui alle istanze di rateizzazione disciplinate dall’art. 19 del D.P.R. n. 601/1973.
La concreta attuazione delle novità è stata resa possibile in virtù dell’approvazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 27 dicembre 2024. Il decreto legislativo ha modificato le condizioni di accesso alla rateizzazione e ha avviato una progressiva estensione del numero delle rate.
Dopo l’approvazione della Legge di Bilancio del 2025, già sin dall’inizio del nuovo anno, professionisti, imprese ed operatori hanno ripreso a parlare di un’eventuale Rottamazione – quinquies. Si tratta di un provvedimento particolarmente atteso dagli operatori, ma sul punto non esistono ancora certezze. Ciò anche in concomitanza con l’entrata in vigore delle nuove regole che rendono possibile la rateazione delle somme iscritte a ruolo.
A tal proposito deve considerarsi che la richiesta di rateazione può anche rappresentare una buona soluzione per evitare l’avvio delle procedure esecutive o cautelari (fermo amministrativo, pignoramento presso terzi, etc).
Potrebbe ad esempio essersi verificato che in questi giorni, all’inizio del mese di gennaio, il contribuente abbia ricevuto un’intimazione di pagamento. In linea teorica il contribuente dovrebbe effettuare il pagamento della somma iscritta a ruolo e eventualmente dovuta entro 5 giorni dalla ricezione dell’avviso al fine di evitare l’avvio delle azioni di Agenzia entrate Riscossione.
In questo caso, come detto, per evitare l’avvio delle azioni del Concessionario si può presentare istanza di rateizzazione accedendo direttamente al sito dell’Agenzia delle entrate riscossione o a mezzo Pec. In questo caso, una volta ottenuto l’accoglimento dell’istanza risulta allegato il piano di ammortamento e la prima rata in scadenza.
A questo punto si pone il problema di come regolarsi qualora il contribuente abbia presentato l’istanza di rateizzazione solo per finalità “dilatorie,” cioè per guadagnare tempo al fine di comprendere se un eventuale provvedimento avente ad oggetto la Rottamazione quinquies abbia effettivamente la possibilità di vedere la luce.
A tal proposito deve essere osservato che l’eventuale mancato versamento dei termini indicati dal piano della prima rata non determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si applica, quindi, la medesima previsione valida per gli avvisi bonari.
Il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione solo nell’ipotesi di mancato pagamento di otto rate non consecutive. Ciò in quanto l’istanza è stata presentata nel mese di gennaio dell’anno 2025, quindi dopo il 16 luglio 2022. Non rileva, quindi, che il mancato pagamento sia relativo alla prima rata. In questo caso la rateizzazione è pienamente valida. Al limite il contribuente potrebbe non pagare le prime sette rate e iniziare a pagare dall’ottava rata. In questo caso eviterebbe sicuramente la decadenza dal beneficio fiscale.
Il decreto legislativo in commento prevede, con riferimento ai debiti di importo inferiore o pari a 120.000 euro, che il contribuente possa accedere alla rateizzazione semplicemente dichiarando di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico – finanziaria, senza fornirne la relativa dimostrazione. Per le istanze presentate nell’anno 2025 per tutto il 2026, sarà possibile ottenere una rateizzazione fino a un massimo di 84 rate. Per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 sarà possibile beneficiare di una rateizzazione fino a 96 rate e per le istanze presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029 si potrà arrivare fino a 108 rate.
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