12/07/2013
Separazione, divorzio e mantenimento
Prima parte
Se moglie e marito si separano, alle pressoché immancabili ripercussioni sentimentali e psicologiche, soprattutto a danno dei figli qualora vi siano, si aggiungono più o meno complessi e tormentati problemi di natura economica: assegnazione della casa familiare all’uno o all’altro coniuge, divisione dei beni mobili e immobili, quantificazione dell’assegno di mantenimento da porre a carico del coniuge economicamente più forte. Quando poi, trascorso il periodo di legge (tre anni dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale per la procedura di separazione), si passa dalla separazione al divorzio, si pone anche il problema della fruizione, da parte del coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, di una quota del trattamento di fine rapporto (TFR) percepito dall’altro coniuge e dell’eventuale pensione di reversibilità qualora questi dovesse ve**re a mancare. In questo e in un successivo articolo ci occuperemo, sulla scorta della giurisprudenza formatasi in materia, dell’assegno di mantenimento (per il divorzio il linguaggio corrente parla di assegno divorzile), del TFR e della pensione di reversibilità. Prima, però, è opportuno chiarire la differenza fra due istituti giuridici fra loro simili ma quantitativamente diversi: quello di alimenti e quello di mantenimento.
Gli alimenti (art. 433 del codice civile) si fondano sul vincolo di solidarietà che lega, o almeno dovrebbe legare, le persone fra le quali corre taluno dei rapporti indicati dalla legge: per esempio coniugio, parentela e affinità entro certi gradi. Qualora si verifichi lo stato di bisogno dell’avente diritto (si deve trattare di persona compresa fra quelle indicate dalla legge e comunque non in grado di provvedere a se stessa), l’obbligato -o, se vi sono più obbligati, ciascuno in proporzione alle proprie sostanze- può scegliere fra il corrispondere all’alimentando un assegno a questo titolo, oppure accoglierlo e mantenerlo nella propria casa. L’obbligo di somministrare gli alimenti viene meno, fra l’altro, se muore l’obbligato o se cessa lo stato di bisogno dell’avente diritto. Il diritto agli alimenti ha natura patrimoniale (ossia ha un contenuto economicamente valutabile), ma a differenza degli altri diritti patrimoniali non è cedibile, essendo intimamente connesso, come già detto, allo stato di bisogno del titolare. Concetto più ampio di alimenti è quello di mantenimento, consistente non nel somministrare all’avente diritto di che vivere, ma nell’assicurargli un tenore di vita proporzionato alla propria condizione economica; rientrano così nel concetto, per esempio, l’abbigliamento, l’istruzione, i mezzi di trasporto e di comunicazione (Cassazione 11/12/2008, n. n. 45809). Di regola in sede di separazione o di divorzio quello che rileva è il mantenimento; al coniuge, però, cui sia addebitabile la separazione e che versi in stato di bisogno, spettano soltanto gli alimenti.