20/02/2024
20 Febbraio 2024 - Swee Italia diventa proprietaria del marchio registrato “Swee Cornetti Store®”
TUTELA E DISCIPLINA DI UTILIZZO DEL MARCHIO Swee Cornetti Store®
Per tutelare i propri interessi nello svolgimento delle proprie attività, il marchio è stato registrato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, allo scopo di vietarne l'uso illegittimo e allo stesso tempo disciplinarne l'utilizzo ai soggetti che sono autorizzati al fine di regolamentarne e limitarne l'uso agli ambiti e nelle modalità di pertinenza.
Il marchio Swee Cornetti Store® è un marchio registrato, di proprietà della Società Swee Italia SRL, presso l’Ufficio Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico e come tale gode di ogni protezione prevista dall'ordinamento legislativo e giudiziario della Repubblica Italiana. Il marchio Swee Cornetti Store® è stato registrato in qualsiasi carattere, colorazione ed estensione. Chi utilizza marchi registrati senza l'autorizzazione espressa del proprietario commette un reato penale sanzionato dall'ordinamento giuridico italiano ed europeo ed è come tale perseguibile dalle Autorità di Polizia Giudiziaria preposte e punito con le pene previste per tale reato. La violazione di un marchio registrato produce delle rilevanti conseguenze sia sotto un profilo civilistico che penalistico.
La contraffazione è un reato e l'art 473 del Codice penale, prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000.
A tale proposito, si rileva che l'uso di un nome a dominio su Internet corrispondente ad un marchio registrato altrui va considerato lesivo del diritto di esclusiva, spettante al titolare del marchio ex articolo 1 della legge sui Marchi Regio decreto 21 giugno 1942, n. 929".
Se ci si impossessa di un nome a dominio che richiama un marchio famoso si infrange la Legge Marchi (in particolare l'articolo 1 che dispone che il titolare del marchio sia unico ed esclusivo) e si commette concorrenza sleale perché si cerca un profitto creando confusione nei consumatori.
Art. 1 "I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
Nei casi sopra menzionati il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità".
Ai sensi dell' art.11 della Legge sui marchi, "Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, ne, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi."
Ai sensi dell'art.13 della Legge sui marchi, "E' vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna un segno uguale o simile all'altrui marchio se a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività d'impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Il divieto di cui sopra si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi."
Ai sensi dell'art.63 della Legge sui marchi, "Il titolare dei diritti sul marchio registrato può chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce contraffazione del marchio secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento."
L’utilizzo del marchio Swee Cornetti Store® ed i loghi distintivi della Società Swee Italia SRL possono essere utilizzati solo da soggetti che sono stati debitamente autorizzati per iscritto dalla stessa Società.