Antiriciclaggio

Antiriciclaggio Soluzioni in materia di antiriciclaggio per professionisti, agenti immobiliari e tutti gli altri soggetti obbligati dalla normativa.

Consulenza a Professionisti ed altri soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio

08/08/2025

Siamo lieti di presentare la nuova web-app per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio!
Unica nel suo genere contente ai professionisti, sia essi iscritti al C.N.D.C.E.C. che al C.N.O.-CdL di gestire con semplicità la valutazione del rischio nel rispetto delle differenti regole tecniche!

Per contatti inviare mail a [email protected]

Potete visitare il nostro sito partnerunico.it

Tutte le società di capitali, le persone giuridiche private ed i trust avranno 60 giorni dall'emanazione di un decreto d...
28/02/2022

Tutte le società di capitali, le persone giuridiche private ed i trust avranno 60 giorni dall'emanazione di un decreto dirigenziale del Mise per comunicare al Registro delle imprese i loro titolari effettivi.

Allo stesso registro, entro trenta giorni dovranno essere comunicate eventuali variazioni dei beneficial owner, ed annualmente dovranno essere confermati i relativi dati ed informazioni.
Per tutte le comunicazioni telematiche e gli accessi al registro dei titolari effettivi dovranno essere pagati appositi diritti di segreteria.
Lo prevede il decreto interministeriale richiamato dall'art. 21, comma 5 del d.lgs 231/2007 che istituisce presso le competenti camere di commercio il registro telematico dei titolari effettivi.

La tempistica. Lo schema del decreto (emesso dal Mef, di concerto con il Mise) è ormai pronto e sarà pubblicato in G.U. dopo il parere della Corte di conti. Ciò potrebbe ragionevolmente avvenire in marzo.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, si legge nell'art. 5 (e dopo l'emanazione di un disciplinare tecnico sottoposto alla preventiva verifica del Garante per la protezione dei dati da emanarsi entro 30 giorni, e di un decreto Mise in merito agli importi dei diritti di segreteria) sarà pubblicato in G.U. il provvedimento del ministero dello sviluppo economico che attesta l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva.

La comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva relativa alle imprese dotate di personalità giuridica ed alle persone giuridiche private nonché a trust o istituti giuridici affini come si precisa nella relazione ministeriale di accompagnamento al decreto “è effettuata rispettivamente dagli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica, dal fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche e dai fiduciari dei trust o di istituti giuridici affini all'ufficio del registro delle imprese della camera di Commercio territorialmente competente”.

Il tutto avverrà telematicamente attraverso la procedura “Comunica”.

Cosa andrà comunicato.

La comunicazione, oltre ai dati identificativi della persona fisica indicata quale titolare effettivo, prevede per le imprese dotate di personalità giuridica l'indicazione dell'entità della partecipazione (diretta o indiretta) al capitale dell'ente da parte della persona fisica individuata come titolare effettivo oppure le modalità di esercizio del controllo.
Quando non sia possibile individuare univocamente con le modalità sopra evidenziate il titolare effettivo, si dovranno indicare i poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica individuata come titolare effettivo.

Il registro sarà suddiviso in due sezioni definite:

autonoma per le imprese e le persone giuridiche private;
speciale per i trust e gli istituti giuridici affini.

L'accesso al registro e le sanzioni.

Oltre alle autorità di controllo (Mef, Gdf, Direzione Nazionale antimafia, autorità giudiziaria, ecc) l'accesso al Registro dei titolari effettivi sarà consentito ai soggetti obbligati ad assolvere le verifiche antiriciclaggio (fra cui i professionisti) ed il pubblico.
Sia per i soggetti obbligati che per il pubblico l'accesso al registro sarà vincolato al pagamento di specifici diritti di segreteria che saranno determinati, come si è visto, con apposito decreto del Mise (di concerto con il Mef).
Al pagamento di detti diritti, ai sensi dell'art. 8 del decreto, saranno tenuti anche i soggetti chiamati a comunicare al registro i relativi dati, la loro variazione e la conferma degli stessi.

Fonte: ITALIA OGGI

Tutte le società di capitali, le persone giuridiche private ed i trust avranno 60 giorni dall’emanazione di un decreto dirigenziale del Mise per...

Sul contante si torna indietro. Anzi, si resta fermi. E fino al 31 dicembre sarà di nuovo (ancora) a 2mila euro la sogli...
28/02/2022

Sul contante si torna indietro. Anzi, si resta fermi. E fino al 31 dicembre sarà di nuovo (ancora) a 2mila euro la soglia a partire dalla quale si vieta ogni transazione con banconote. Lo ha deciso un emendamento al nuovo decreto Milleproroghe, che riporta le lancette dell’orologio al 2021 e rinvia all’anno prossimo (per ora?) il passaggio definitivo della soglia a mille euro. Un passaggio che, in realtà, era già diventato operativo lo scorso 1° gennaio – per effetto di una norma del decreto fiscale 2020 (governo Conte II) – ma che verrà ora cancellato appena entrerà in vigore la legge di conversione del Dl 228/2021 (si presume all’inizio di marzo).

La cronistoria racconta che questa sarà la decima modifica in 20 anni, la sesta negli ultimi dieci. Avanti e indietro, oscillando tra 12.500 e mille euro, il limite al contante ha subìto dal 2002 un tiremmolla dal sapore tutto politico. Compresa l’ultima novità, arrivata contro le indicazioni del Governo e votata anche da due partiti della maggioranza come Lega e Forza Italia. Risultato: il ritorno alla soglia di mille euro (la stessa decisa dal Salva Italia di Mario Monti a fine 2011) è durato meno di due mesi.

Per ritrovare un periodo di vigenza così breve bisogna risalire al 2008, quando il limite, abbassato a 5mila euro il 30 aprile, fu poi riportato a 12.500 il 25 giugno. Ma allora la modifica giunse dopo l’insediamento di un nuovo governo, il Berlusconi IV.

https://www.ilsole24ore.com/art/contante-marcia-indietro-nuova-soglia-sale-2mila-euro-ma-tradisce-pnrr-AE8DJsEB?refresh_ce=1

Sanzione pesante ad un commercialista. Se vuoi LA SOLUZIONE chiamaci!https://amp-cataniatoday-it.cdn.ampproject.org/c/s/...
03/10/2021

Sanzione pesante ad un commercialista.
Se vuoi LA SOLUZIONE chiamaci!

https://amp-cataniatoday-it.cdn.ampproject.org/c/s/amp.cataniatoday.it/cronaca/controlli-antiriciclaggio-guardia-finanza-commercialista-catanese.html

Era consulente contabile di società, operanti in diversi settori economici e attive in particolare nelle province di Catania, Messina e Agrigento. I militari hanno contestato 28 violazioni, per le quali sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi 100 mila euro

Imola, money transfer nei guai: contestate violazioni per 200mila euro
18/09/2021

Imola, money transfer nei guai: contestate violazioni per 200mila euro

Imola. La Guardia di Finanza parla di «quasi completa inosservanza delle norme antiriciclaggio»

28/04/2021

Telemarketing selvaggio: il Garante sanziona tre call center
I primi provvedimenti dell’Autorità dopo quelli sulle compagnie telefoniche

Rispettare la volontà degli utenti di non essere più disturbati, effettuare telefonate di marketing solo con preventivo specifico consenso, adottare adeguate misure tecniche e organizzative per rispettare la privacy degli utenti. Queste sono alcune delle prescrizioni, in aggiunta a sanzioni pecuniarie, che il Garante per la protezione dei dati personali ha imposto a tre società di call center che disturbavano con offerte commerciali indesiderate decine di migliaia di utenti [VEDI PROVVEDIMENTI DOC. WEB N. 9577042, 9577065 E 9577371] .

Dopo le sanzioni alle compagnie telefoniche che avevano commissionato ai call center campagne promozionali senza adeguate istruzioni e controlli, l’Autorità ha effettuato verifiche sull’operato delle società incaricate delle attività di telemarketing.

Dalla complessa attività istruttoria e ispettiva del Garante è emerso che i tre call center avevano chiamato numerose persone non incluse nelle liste ufficiali fornite dal committente, utilizzando delle cosiddette utenze ‘fuori lista’. I numeri telefonici fuori lista erano spesso riferibili a utenti che non avevano fornito un libero e specifico consenso a essere contattati per promozioni commerciali o si erano appositamente iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni. In molti, tra l’altro, avevano più volte manifestato agli operatori dei call center o della società committente la volontà di non essere più disturbati e di essere inseriti nelle cosiddette black list. Alcuni numeri telefonici utilizzati per le chiamate commerciali, inoltre, non appartenevano a utenze “referenziate”, ovvero suggerite da qualche familiare o conoscente, ma erano di provenienza incerta o non verificata e documentata.

Il Garante ha poi rilevato la violazione del principio di privacy by design, ossia la mancanza di un adeguato governo del trattamento dei dati necessario per garantire il rispetto dei diritti degli interessati previsti dal Regolamento Ue (Gdpr).

Nel calcolare l’ammontare delle sanzioni, l’Autorità ha tenuto conto, tra i vari aspetti, del differente livello di gravità delle violazioni commesse dai tre call center e della cooperazione offerta all’Autorità, ma anche del periodo di grave crisi socio-economica collegata all’emergenza pandemica.

Il primo call center ha commesso il maggior numero di violazioni. Ha, tra l’altro, disturbato un numero più significativo di persone e con un’elevata frequenza, tanto che un utente è stato contattato, nonostante la sua opposizione, anche 155 volte in un mese. Dovrà quindi pagare una sanzione di 80.000 euro.

Anche il secondo call center ha presentato criticità di sistema, relative in particolare alla carente verifica della liceità dei dati contenuti nelle liste di contatto acquistate da imprese terze, anche in relazione alla validità dei consensi forniti per il marketing. Durante l’istruttoria il call center ha, però, affermato di aver proceduto alla nomina di un nuovo Dpo e di aver intrapreso un percorso di complessiva revisione della propria strategia commerciale e della privacy policy. Alla società è stata comminata una sanzione di 15.000 euro.

Al terzo call center è stata contestata una sanzione minore, essendosi adoperato per gestire il problema delle liste di utenze telefoniche “referenziate” tenendo traccia di alcuni elementi come l’origine dei dati e gli operatori che avevano lavorato sulle specifiche utenze. La società, in fase di cessazione delle attività e di liquidazione volontaria, dovrà pagare una sanzione di 5.000 euro.

In tutti e tre i casi, il Garante non ha ritenuto validamente utilizzata la base giuridica del legittimo interesse, ha vietato l’ulteriore utilizzo per il marketing dei dati trattati illecitamente e ha prescritto la tempestiva adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare il corretto trattamento, con particolare riguardo ai dati ‘fuori lista’ e a quelli presenti in black list.

27/04/2021

"Decreto riaperture": gravi criticità per i "pass vaccinali"
Il Garante privacy invia un avvertimento formale al Governo

La norma appena approvata per la creazione e la gestione delle “certificazioni verdi”, i cosiddetti pass vaccinali, presenta criticità tali da inficiare, se non opportunamente modificata, la validità e il funzionamento del sistema previsto per la riapertura degli spostamenti durante la pandemia. È quindi necessario un intervento urgente a tutela dei diritti e delle libertà delle persone.

Questa l’indicazione del Garante per la protezione dei dati personali contenuta in un avvertimento formale, adottato ai sensi del Regolamento Ue, appena trasmesso a tutti i ministeri e agli altri soggetti coinvolti. Il provvedimento è stato inviato anche al Presidente del Consiglio dei ministri, per le valutazioni di competenza.

Il Garante osserva innanzitutto che il cosiddetto “decreto riaperture” non garantisce una base normativa idonea per l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi su scala nazionale, ed è gravemente incompleto in materia di protezione dei dati, privo di una valutazione dei possibili rischi su larga scala per i diritti e le libertà personali.

In contrasto con quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, il decreto non definisce con precisione le finalità per il trattamento dei dati sulla salute degli italiani, lasciando spazio a molteplici e imprevedibili utilizzi futuri, in potenziale disallineamento anche con analoghe iniziative europee. Non viene specificato chi è il titolare del trattamento dei dati, in violazione del principio di trasparenza, rendendo così difficile se non impossibile l’esercizio dei diritti degli interessati: ad esempio, in caso di informazioni non corrette contenute nelle certificazioni verdi.

La norma prevede inoltre un utilizzo eccessivo di dati sui certificati da esibire in caso di controllo, in violazione del principio di minimizzazione. Per garantire, ad esempio, la validità temporale della certificazione, sarebbe stato sufficiente prevedere un modulo che riportasse la sola data di scadenza del green pass, invece che utilizzare modelli differenti per chi si è precedentemente ammalato di Covid o ha effettuato la vaccinazione. Il sistema attualmente proposto, soprattutto nella fase transitoria, rischia, tra l’altro, di contenere dati inesatti o non aggiornati con gravi effetti sulla libertà di spostamento individuale. Non sono infine previsti tempi di conservazione dei dati né misure adeguate per garantire la loro integrità e riservatezza.

Il Garante rimarca, infine, che le gravi criticità rilevate si sarebbero potute risolvere preventivamente e in tempi rapidissimi se, come previsto dalla normativa europea e italiana, i soggetti coinvolti nella definizione del decreto legge avessero avviato la necessaria interlocuzione con l’Autorità, richiedendo il previsto parere, senza rinviare a successivi approfondimenti.

L’Autorità ha comunque offerto al Governo la propria collaborazione per affrontare e superare le criticità rilevate.

Roma, 23 aprile 2021

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9578203

27/04/2021

"Vaccino, su obbligo e pass il Governo viola la privacy" Intervista a Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali (di Valentino Di Giacomo - Il Mattino, 25 aprile 2021)

21/04/2021

Antiriciclaggio: le linee guida del CNDCEC in materia di valutazione del rischio e adeguata verifica della clientela

Fino al 15 aprile 2021 è stata promossa la consultazione pubblica sull'aggiornamento delle linee guida del CNDCEC per quanto riguarda le Regole Tecniche che interessano la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni in ossequio al D.Lgs. 231/2007. Il documento costituisce un aggiornamento delle Linee Guida elaborate nel maggio 2019 contenenti indicazioni ed esemplificazioni su come attuare la normativa antiriciclaggio negli studi professionali

21/04/2021

Il comma 1120 della legge di bilancio 2021 abroga l'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento cd. money transfer (imposta dovuta in misura pari all'1,5% del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di 10 euro).
Con la pubblicazione il 30 gennaio 2021 del provvedimento congiunto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono state fissate le regole per il funzionamento della lotteria degli scontrini.

https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104659.pdf

Indirizzo

Via Della Liberazione, 17
Monteprandone
63076

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 19:00

Telefono

+390735701393

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Antiriciclaggio pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Condividi