Studio Cesal - Consulenti del Lavoro STP a RL

Studio Cesal - Consulenti del Lavoro STP a RL Lo Studio Cesal, Consulenti del lavoro assiste i privati e le aziende in tutte le pratiche relative all'amministrazione del personale.

Sedi:
Morgex - Piazza Favre5/7
Aosta - Avenue Conseil des Commis, 12
Organico:
n. 3 Soci
n. 15 collaboratori Lo studio Cesal -Consulenti del Lavoro oltre alla sede di Morgex, dispone di una sede secondaria in Aosta - Avenue Conseil des Commis, 12 tel. 0165/40050

28/04/2026

Una informazione importante per i nostri clienti. Se aveste nel mirino delle trasformazioni, varrebbe la pena di tenere in considerazione questa eventualità.
Siamo ancora a livello di ipotesi che però dovrebbero concretizzarsi a breve:
"ai datori di lavoro privati che trasformano i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a dodici mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, un esonero contributivo del 100% nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile, per ciascun lavoratore. Il beneficio è riconosciuto esclusivamente alle trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato, per il personale non dirigenziale, e di durata complessiva, alla data di trasformazione, non superiore a dodici mesi, che alla medesima data non ha compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato. L’esonero si applica alle trasformazioni effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, senza soluzione di continuità dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026. Come per i bonus giovani e donne, anche per le trasformazioni di contratti a termine è previsto che tali trasformazioni debbano comportare un incremento occupazionale netto."
Per maggiori informazioni il nostro studio è a disposizione. Sottolineiamo comunque che al momento si tratta solo di ipotesi...
ilsole24ore.com
https://www.ilsole24ore.com/art/nuova-bozza-decreto-lavoro-spunta-l-incentivo-stabilizzare-precari-con-contratti-brevi-AIgM1akC

09/04/2026

Interessante sentenza della Corte di Cassazione che ha ribaltato una precedente sentenza di una corte territoriale in merito ad una malattia simulata messa in atto da un lavoratore, che "si era messo in mutua" per sottrarsi allo svolgimento di nuove e particolari mansioni. La corte sottolinea che nessuno, ad eccezione del medico legale può mettere in dubbio la diagnosi rilasciata dal medico di medicina generale. Il rilascio del certificato medico implica una assunzione di responsabilità da parte del sanitario che l'ha rilasciato anche se fondata su "diagnosi superficiale", "assenza di riscontri" o fondata sul fatto che si sia trattato di una visita "solo visiva" e sulla mancata specializzazione del medico che l'ha effettuata. Attenzione pertanto, in casi similari, a valutare attentamente i presupposti prima di assumere decisioni che potrebbero comportare onerose conseguenze.

25/03/2026

No al contante!
Le retribuzioni vanno sempre pagate tramite metodi tracciabili. Lo ribadisce una recente sentenza della Corte di Cassazione. Ogni violazione sconta una sanzione pari a € 1.666,67 indipendentemente dall'importo corrisposto. I datori di lavoro dovranno quindi attenersi al pieno rispetto della norma. L'unica eccezione riguarda il lavoro domestico, ( badanti colf, baby sitter ecc..) Consigliamo però, anche in questo caso, di attenersi al rispetto della norma di carattere generale.

18/03/2026

Abbiamo notato che molte attività installano impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro, senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Ispettorato Territoriale del lavoro. Rammentiamo a quanti ci seguono, che ai sensi dell'art. 4 della legge 20/05/70 n. 300 tale autorizzazione è obbligatoria. Gli organi di vigilanza, nel corso di visita ispettiva , verificano anche il rispetto dell'obbligo erogando, in caso contrario, le sanzioni previste, dalla norma stessa,. La regolarizzazione, da un punto di vita burocratico, è relativamente semplice, pertanto il consiglio è quello di mettersi in regola al più presto.

21/02/2026

Ho il piacere di comunicare a quanti ci seguono che dal 1’ gennaio ‘26, nell’ottica di consolidare la sua organizzazione, lo Studio si è trasformato in società tra professionisti assumendo nuova denominazione che potrete rilevare dall’intestazione di questa pagina. Non variano la partita ed il codice fiscale.

Non si vive di solo "lavoro"...
23/01/2026

Non si vive di solo "lavoro"...

10/11/2025

Aosta, lì 7 novembre 2025

Alla gentile clientela dello studio

OGGETTO: Sicurezza sul lavoro e altre novità normative
Riteniamo opportuno segnalarVi quanto segue:

1) Sicurezza sul lavoro
Il tema della sicurezza sul lavoro è purtroppo di triste attualità: si
moltiplicano quindi gli interventi in materia, così come i controlli e le
sanzioni. Vi ricordiamo che, in caso di ispezione, è fondamentale che
l’Azienda sia in possesso:
- Del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) per evitare
provvedimenti di sospensione dell’attività in caso di ispezione;
- Delle attestazioni relative alla formazione dei lavoratori, per i quali
ormai la formazione deve essere effettuata prima che gli stessi inizino
l’attività (potrebbe quindi essere sufficiente anche il possesso di
attestati ottenuti in precedenti rapporti di lavoro o da formazione
scolastica: sarà quindi buona abitudine richiederli insieme ai consueti
documenti utili all’assunzione);
- Della visita medica pre-assuntiva (e poi di aggiornamento alla
scadenza) di idoneità alla mansione effettuata dal medico competente,
laddove il D.V.R. preveda la sorveglianza sanitaria.
Con l’occasione, ricordiamo anche che per tutti coloro che prestano anche
solo saltuariamente la loro attività lavorativa nell’ambito di cantieri edili è
necessaria la cosiddetta “patente a crediti”, mentre le misure relative al
cosiddetto “badge di cantiere”, pur pubblicizzate dai media, attendono
ancora di essere precisate.
Per quanto, sopra segnaliamo l’importanza di affidarsi ai vostri specialisti di
riferimento in materia (associazioni di categoria o altri professionisti.

2) Regali e premi in natura/buoni spesa
Ricordiamo che, come lo scorso anno, è stato confermato in 1.000,00 €
(elevati a 2.000,00 € e per i soggetti con figli a carico) il controvalore dei
buoni spesa, di altri beni in natura o dei rimborsi spese per “utenze
domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas
naturale” (non invece quelle del riscaldamento) liberamente riconoscibili ad
ogni lavoratore in un anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre).
In pratica, è possibile offrire ai lavoratori, ad esempio, buoni spesa da
spendere presso negozi, ipermercati, siti di e-commerce ecc. nei limiti di
importo di cui sopra, senza che questi vengano assoggettati a imposte o
contributi (pur essendone consentita la deducibilità).
In questo caso, l’importo eventualmente riconosciuto al lavoratore sarà però
a completo carico dell’Azienda, la quale potrà liberamente decidere e
differenziare l’ammontare da erogare.
Deve essere tenuto presente che, al superamento della soglia dei
1.000,00/2.000,00 € di cui sopra, concorrono tutte le retribuzioni in
natura, dai fringe benefit per l’utilizzo delle auto aziendali al semplice cesto
natalizio offerto al personale: il superamento della somma comporterà il
recupero a tassazione e contribuzione del controvalore totale.
Per la verifica del rispetto dei limiti di cui sopra, è importante che le eventuali
erogazioni dei benefit ci vengano comunicate, in maniera da poterle
figurativamente indicare in busta paga e nella CU.
La misura in questione può ormai considerarsi strutturale e, come tale, può
essere annoverata tra gli strumenti di remunerazione del personale da valutare
anche per il futuro.

3) Bonus mamme
Il bonus, riservato alle madri lavoratrici con due figli e un reddito inferiore ai
40.000,00 €, per un controvalore di 40,00 € mensili erogabili dal prossimo
dicembre, potrà essere richiesto dalle interessate direttamente all’Inps (tramite
il portale on line), senza necessità di coinvolgere il datore di lavoro.

4) Rapporti di lavoro a termine
In vista in particolare dell’imminente avvio della stagione invernale,
ricordiamo che i periodi di prova non possano più avere una durata superiore
a 1 giorno di prova ogni 15 giorni di calendario di durata del contratto in
caso di durata complessiva inferiore ai sei mesi, di 30 giorni negli altri casi. Vi
ricordiamo inoltre che, una volta decorsa la prova, il contratto non potrà
essere sciolto prima della scadenza in assenza di accordo tra le parti,
nemmeno a seguito di dimissioni con preavviso.

5) Rapporti di lavoro edile
Oltre alle già segnalate novità in materia di sicurezza, Vi ricordiamo che
perdurano le criticità legate alle chiusure temporanee dei cantieri edili durante
la stagione invernale. Il ricorso alla cassa integrazione resta molto difficile,
dovendo essere strettamente legato a condizioni meteo avverse, documentate
dettagliatamente e (soprattutto) poco prevedibili. Le eventuali cessazioni dei
contratti di lavoro a tempo indeterminato legate alla chiusura di cantieri
richiedono a loro volta la presenza di una documentazione completa di
supporto e il rispetto di tempistiche precise. Quanto sopra comporta la
necessità di informare lo Studio con costanza sia riguardo alle aperture e
chiusure dei cantieri che riguardo ai lavoratori che vi prestano la loro attività.
Le già citate misure in materia di “badge di cantiere” imporranno comunque
un’ulteriore attenzione a queste tematiche, per cui è quantomai opportuno
iniziare a prepararsi.

6) Videosorveglianza
Ricordiamo che la rinnovata intensificazione delle attività di controllo
riguarda anche la verifica della presenza di eventuali telecamere che
riprendano i luoghi di lavoro o strumenti di geolocalizzazione dei
lavoratori dovranno essere autorizzati da accordi sindacali o dall’Ispettorato
del Lavoro mediante domande per le quali possiamo supportarVi.

Restando quindi a disposizione per gli approfondimenti del caso, porgiamo
cordiali saluti,

Studio Cesal Consulenti del Lavoro

09/04/2025

Pillole del giorno dettate dal buon senso che val la pena di sottolineare.
Il Sole 24h di oggi riporta alcune novità significative in materia di Lavoro.
Prescrizioni premi INAIL: L’Istituto considerava come interruttivo dei termini prescrizionali il solo verbale di primo accesso. Oggi, finalmente, conformandosi a numerose pronunce giurisprudenziali in materia, fornisce indicazioni operative affermando che il decorso della prescrizione rimane sospeso solo a seguito della notifica del Verbale unico di accertamento. Il verbale, inoltre deve contenere la misura precisa del credito da parte dell’Istituto. Il solo Verbale di primo accesso quindi è ininfluente e non sospende i termini. Lo stesso vale per i verbali emessi da altri enti quando non esplicitano la pretesa o l’intimazione idonea a manifestare la volontà dell’ente creditore di far valere il proprio diritto.
Attività stagionali: Un restrittivo orientamento giurisprudenziale aveva limitato l’esercizio, da parte dei CCNL, della facoltà di individuare ipotesi di stagionalità. I contratti a termine per attività stagionali, come sappiamo, godono di particolari esenzioni rispetto ai vincoli per quelli a tempo determinato. Il Collegato lavoro, con una norma di interpretazione autentica, ha chiarito, anche in via retroattiva, “...che rientrano nelle attività stagionali, quelle organizzate per fare fronte ad intensificazioni lavorative in determinati periodi dell’anno, individuate dai contratti collettivi...” Naturalmente dovranno essere concretamente definite le modalità e caratteristiche, considerate stagionali, per evitare contrasti con la normativa comunitaria sul contratto a tempo determinato. Come riporta l’articolo in questione, “l'ipotesi di stagionalità vagamente circoscritte quali, ad esempio, l'articolo 82 del ccnl Turismo Alberghi, che richiama i "periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale" forse non possono definirsi così solide.
Concludendo, il Ministero del Lavoro accetta l'apertura del legislatore ma ne chiede sicuramente un utilizzo oculato e circoscritto, per una compliance normativa anche (soprattutto) in ambito europeo.”

23/01/2025

Inefficacia delle dimissioni di fatto.

Il collegato lavoro alla legge di bilancio introduce una novità importante in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata, fattispecie che non rientra nella normale procedura delle “dimissioni telematiche”. In effetti, stabilisce l’obbligo, per il datore di lavoro di comunicare all’Ispettorato territoriale competente l’assenza ingiustificata, protrattasi oltre il termine previsto dal contratto collettivo che dà luogo alla risoluzione del rapporto, sostanzialmente per “dimissioni di fatto”. . Per la comunicazione l’Ispettorato ha diffuso un modello contenente tutte le informazioni a conoscenza del datore di lavoro concernente il dipendente. L’ispettorato, ricevuto tale comunicazione può verificarne la veridicità contattando il lavoratore o ogni altro soggetto che possa fornire informazioni utili. Al termine degli accertamenti, da effettuarsi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, nel caso in cui abbia constatato l’inefficacia della risoluzione darà riscontro al datore di lavoro e al lavoratore informandolo del suo diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro. In buona sostanza l’assenza ingiustificata che, fino ad ora dava al datore di lavoro, al termine del periodo previsto dal contratto collettivo di lavoro, la facoltà di procedere direttamente al licenziamento, introduce l’obbligo di sottoporre tale procedura al vaglio dell’organo vigilante.

21/11/2024

Aosta, lì 20 novembre 2024

Alla Gentile Clientela
dello Studio Cesal

OGGETTO: Bonus Natale 2024 e altre novità normative

Vi comunichiamo con la presente le seguenti novità:
1) Bonus Natale 2024
A seguito di alcune modifiche avvenute nei giorni scorsi, dovrebbe aver trovato il suo esito definitivo il bonus Natale 2024. Si tratta di un importo di 100,00 € che potrà essere erogato ai soggetti che:
- nel 2024 avranno un reddito complessivo non superiore a 28.000,00 € assoggettato a Irpef (i soggetti con redditi inferiori a 8.500,00 € che non versano l’imposta non percepiranno quindi il bonus);
- Abbiano figli di età non superiore a 24 anni fiscalmente a carico (quindi con reddito complessivo fino a 4.000,00 euro al lordo degli oneri deducibili, mentre i figli con più di 24 anni si considereranno fiscalmente a carico se avranno un reddito non superiore a 2.840,51 euro);
Il bonus spetta a uno solo dei genitori, anche se separati o comunque non conviventi.
Per ottenere il bonus, il dipendente dovrà comunicare - tramite l’autocertificazione che vi invieremo nei prossimi giorni sulla base delle ormai limitate informazioni a nostra disposizione - di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma, dichiarando inoltre che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente, non saranno a loro volta beneficiari della medesima indennità: sarà obbligatorio, in particolare, indicare il codice fiscale dell’altro genitore convivente che non potrà quindi percepire il bonus.
Il bonus sarà erogato insieme alla prossima tredicesima mensilità di dicembre e il corrispondente importo sarà recuperato dall’Azienda mediante la decurtazione della stessa somma dai versamenti di imposte e contributi del prossimo 16 gennaio 2025.
Il lavoratore che non ricevesse il bonus o che avesse dubbi sulla legittimità ad ottenerlo (ad esempio in quanto incerto sul rispetto del limite di reddito ad anno non ancora concluso) potrà comunque “recuperarlo” con la dichiarazione dei redditi da presentare del 2025.

2) Regali e premi in natura/buoni spesa
Ricordiamo che, già dallo scorso anno, è stata portato a 1.000,00 € (elevati a 2.000,00 € e per i soggetti con familiari a carico) il controvalore dei beni in natura o dei rimborsi spese per “utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale” (non invece quelle del riscaldamento) liberamente riconoscibili ad ogni lavoratore in un anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre).
In pratica, è possibile offrire ai lavoratori buoni spesa da spendere presso negozi, ipermercati, siti di e-commerce ecc. nei limiti di importo di cui sopra, senza che questi vengano assoggettati a imposte o contributi (pur essendone consentita la deducibilità).
In questo caso, l’importo eventualmente riconosciuto al lavoratore sarà però a completo carico dell’Azienda, la quale potrà liberamente decidere e differenziare l’ammontare da erogare.
Deve essere tenuto presente che, al superamento della soglia dei 1.000,00/2.000,00 € di cui sopra, concorrono tutte le retribuzioni in natura, dai fringe benefit per l’utilizzo delle auto aziendali al semplice cesto natalizio offerto al personale: il superamento della somma comporterà il recupero a tassazione e contribuzione del controvalore totale.
Per la verifica del rispetto dei limiti di cui sopra, è importante che le eventuali erogazioni dei benefit ci vengano comunicate, in maniera da poterle figurativamente indicare in busta paga e nella CU.
La misura in questione può ormai considerarsi strutturale e, come tale, può essere annoverata tra gli strumenti di remunerazione del personale da valutare anche per il futuro.

3) Buoni carburante
L’Azienda potrà superare la somma di 1.000,00/2.000,00 € di cui sopra esclusivamente con l’acquisto di buoni carburante per un importo massimo di 250,00 €. Questa specifica somma in eccedenza sarà però soggetta ai contributi previdenziali. I buoni in questione possono normalmente essere acquistati on line sui siti delle principali compagnie petrolifere oppure richiesti direttamente a stazioni di servizio di fiducia. I buoni non dovranno essere necessariamente intestati ai lavoratori, anche in questo caso dovremo però inserire in busta paga il loro controvalore figurativo.

4) Misure in materia di sicurezza sul lavoro
Ricordando che per tutti coloro che prestano anche solo saltuariamente la loro attività lavorativa nell’ambito di cantieri edili è recentemente entrata in vigore la normativa relativamente alla cosiddetta “patente a crediti” (in caso di dubbi in merito, vi invitiamo a contattarci), ricordiamo come sia inoltre indispensabile per tutte le Aziende tenere a disposizione presso l’azienda una copia del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) per evitare provvedimenti di sospensione dell’attività in caso di ispezione. Ricordiamo inoltre che la presenza di eventuali telecamere che riprendano i luoghi di lavoro o strumenti di geolocalizzazione dei lavoratori dovranno essere autorizzati da accordi sindacali o dall’Ispettorato del Lavoro: anche in questo caso, qualora siate sprovvisti di tali autorizzazioni vi invitiamo a contattarci.
Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti,

Studio Cesal
Consulenti del Lavoro

Indirizzo

Piazza Favre, 5/6
Morgex
11017

Orario di apertura

Lunedì 08:00 - 12:00
14:00 - 18:00
Martedì 08:00 - 12:00
14:00 - 18:00
Mercoledì 08:30 - 12:00
14:00 - 18:00
Giovedì 08:00 - 12:00
14:00 - 18:00
Venerdì 08:00 - 12:00
14:00 - 18:00

Telefono

+390165809756

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