ALOD gestione condomini

ALOD gestione condomini L'Associazione Culturale e Professionale "ALOD" è un ambiente alternativo nell’associazionismo del se

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11/12/2023

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Ogni anno invitiamo la nostra comunità, i partner e gli utenti finali a partecipare ad un evento formativo gratuito. È l'occasione ideale per riunirci e confrontarci con gli operatoti del settore sulle problematiche più comuni e sentite, che spesso sono causa di un rallentamento dell'attività la...

27/05/2023

Condominio e assicurazione.

GUIDA ALL'ASSICURAZIONE CONDOMINIO: TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE.

L'assicurazione condominio, detta anche Polizza Globale Fabbricati, è una particolare forma di polizza assicurativa stipulata per tutelare il condominio dalle responsabilità civili e coprire i danni che si possono verificare all'interno del condominio o che l'edificio può arrecare ad altre strutture. Essa garantisce tutte le parti dello stabile, comuni e private quindi, di norma, copre sia i danni cagionati da parti comuni a terzi o a condomini e se previsto sia i danni causati da proprietà private dei condomini (es. rottura di tubi all'interno di abitazioni private).
La stipulazione di un'assicurazione condominiale non è obbligatoria ma viene deliberata dalla votazione dei condomini, come chiarito dalla Cassazione (cfr. sent. n. 15872 del 6 luglio 2010) e i soggetti approvanti la sottoscrizione dell'assicurazione devono essere i proprietari di almeno il 50% del fabbricato sul quale si vuole stipulare la polizza. Senza tale autorizzazione, l'amministratore non ha alcun potere per firmare un'assicurazione di condominio. Tuttavia, il regolamento condominiale può renderla obbligatoria, inserendola espressamente nelle sue clausole.

Chi sottoscrive l’assicurazione condominio?
La competenza a firmare il contratto di assicurazione condominiale è dell'amministratore.
Le possibilità sono due:
Se l'assicurazione condominiale è sancita come obbligatoria dal regolamento condominiale, l'amministratore può stipularla senza un'apposita delibera.
Se il regolamento condominiale non specifica nulla in merito, l'amministratore necessita una delibera assembleare, con la maggioranza prevista dall’art. 1136 c. c., ossia con l'approvazione della maggioranza degli intervenuti che devono rappresentare almeno la metà del valore del condominio.
Se l'amministratore firma un contratto senza averne i poteri, l'assemblea può o ratificare la stipula (cfr. art. 1399 c.c.) o invalidare il contratto. In tal caso, il tutto dovrà essere verificato in fase giudiziale e l'amministratore sarà ritenuto responsabile verso l'assicurazione e verso il condominio.

Conservazione della polizza assicurativa
Il contratto di assicurazione di condominio deve essere custodito dall'amministratore insieme a tutti i documenti condominiali. É sempre l'amministratore, in caso di danni o sinistri, a dover provvedere alla richiesta di risarcimento da parte della compagnia assicurativa, cui dovrà far pervenire le denuncia nei termini prestabiliti.

Come per il resto della documentazione, tutti i condomini hanno diritto a prenderne visione e a richiederne una copia a proprie spese (cfr. artt. 1129-1130 c.c.).
Fonte: IGB Web.

Chi paga gli infortuni in condominio?
Ci sono alcune regole da conoscere in tema di infortuni in condominio. Bisogna innanzitutto verificare di chi sia la colpa per l’incidente: il semplice fatto di essere caduti non significa infatti che il condominio sia responsabile. Bisogna poi verificare se ci sia una responsabilità concorrente dell’amministratore per non aver sottoposto a supervisione l’area, venendo così meno a uno dei suoi fondamentali obblighi. Infine, bisogna verificare il rispetto dell’onere della prova: non tutti i danneggiati infatti riescono a dimostrare di essere caduti proprio a causa dell’insidia nascosta in una delle aree condominiali.

Infortunio in condominio: a chi spetta e quando?
In generale, e salvo quanto a breve vedremo, chiunque si infortuni a causa di uno dei beni di proprietà del condomino, ha diritto ad essere risarcito dal condominio stesso. Quindi, l’infortunio deve essere avvenuto su un’area condominiale e il risarcimento spetta ovviamente tanto ai condomini tanto ai terzi non proprietari che, per qualsiasi ragione, siano entrati all’interno delle aree comuni.

Infortunio in condominio: come ottenere il risarcimento?
Per ottenere il risarcimento in caso di infortunio in condominio bisogna partire dalle prove.
Le prove devono avere a riguardo:
l’evento, ossia la caduta;
la causa della caduta;
il cosiddetto rapporto di causalità o di causa-effetto;
i danni riportati.
Si comprende pertanto il ruolo chiave che hanno, in tutto questo, i testimoni: solo la prova testimoniale, come spiegato più volte dalla giurisprudenza, può infatti consentire di ricostruire la dinamica del sinistro. Se non c’è un testimone oculare, difetterà la prova del “nesso di causalità” e qualsiasi domanda di risarcimento sarà rigettata.

La sola circostanza che il danneggiato sia stato visto a terra, in prossimità di una buca del cortile o di un gradino, non è sufficiente

Quando il condominio non è responsabile per l’infortunio?
Se il danneggiato riesce a fornire la prova di tutti i presupposti sopra descritti, il condominio può difendersi dimostrando invece che il danno si è verificato per un caso fortuito. Il “caso fortuito” è l’evento imprevedibile ed inevitabile.

Infortunio in condominio: chi paga?
Ai sensi dell’articolo 2051 del Codice civile, il condominio è tenuto a risarcire tutti i danni che derivano da uno dei beni in sua custodia, salvo appunto che dimostri il caso fortuito. Si tratta di una responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa. A pagare, quindi, deve essere la compagine condominiale.
Nel caso in cui venga accertata la responsabilità del condominio, il danno – eventualmente sottoposto a una verifica di parte tramite un consulente esperto in medicina legale – sarà ripartito tra tutti i condomini secondo millesimi.
L’amministratore potrà provvedere a liquidare il danno attingendo dal conto corrente condominiale se vi è sufficiente attivo. Diversamente, dovrà riscuotere ulteriori quote da parte dei condomini.
Se non vi dovesse essere sufficiente disponibilità di cassa nel conto corrente e i condomini non dovessero provvedere a pagare le quote per far fronte al risarcimento, il danneggiato potrebbe agire contro il condominio con un atto di citazione innanzi al giudice. Si instaurerà una causa volta ad accertare la sussistenza dei presupposti del danno e del diritto all’indennizzo. All’esito, il giudice condannerà il condominio a pagare il risarcimento.

Infortunio in condominio assicurato
Alcuni condomini sono provvisti di un’assicurazione per danni a terzi; pertanto, a pagare il danneggiato sarà la compagnia. In ogni caso, il danneggiato non può rivolgersi direttamente all’assicurazione ma deve inoltrare la richiesta sempre per il tramite dell’amministratore.

Come chiarito dalla Cassazione, non conta che nelle casse condominiali non vi fosse abbastanza denaro per far fronte al pagamento del premio. Il rapporto di mandato impone all’amministratore di chiedere ai condomini l’integrazione dei pagamenti per far fronte alle spese. Per evitare di dover provvedere al risarcimento di tasca propria, il professionista deve infatti dimostrare di aver fatto tutto il possibile, convocando l’assemblea e recuperando le somme dai morosi. E dunque è tenuto ad adoperarsi presso i condomini per ottenere nel più breve tempo possibile, eventualmente anche a rata già scaduta, il denaro necessario a saldare il premio, in modo da rendere il più breve possibile il periodo d’inoperatività della polizza: la copertura assicurativa si riattiva al momento del versamento, anche se effettuato in ritardo, e dura fino alla scadenza successiva.

L’amministratore ha quindi il dovere d’informare in modo tempestivo il condominio di ciò che gli manca per eseguire correttamente il compito affidatogli. Insomma: quando il professionista scopre che il premio della polizza è scaduto, e il collega uscente non gli ha lasciato soldi sufficienti per saldarlo, è tenuto in base all’articolo 1708 del Codice civile a informare subito i condomini della situazione, adottando tutte le iniziative del caso. Se non lo fa, è ravvisabile un comportamento negligente imputabile a lui e, dunque, una responsabilità per le conseguenze dannose patite sul piano patrimoniale dal singolo proprietario esclusivo a causa dell’omesso pagamento del premio.

Infortunio in condominio: quando la responsabilità è anche dell’amministratore?
C’è un secondo caso in cui l’amministratore potrebbe rispondere dell’infortunio in condominio: quando il danno è stato prodotto a causa di un’insidia che a lui doveva essere nota. Egli infatti ha l’obbligo di provvedere a informare l’assemblea di ogni possibile fonte di pericolo, mettendo in sicurezza tutte le aree (anche transennandole laddove necessario).

All’amministratore peraltro competono poteri straordinari in caso di urgenza: laddove vi sia il rischio di danno grave a terzi, egli deve provvedere a disporre i lavori di manutenzione anche senza convocare l’assemblea, sempre che sul conto ci sia denaro a sufficienza. In caso contrario, non potendo essere costretto ad usare denaro proprio, dovrà fare in modo – tramite avvisi e segnali – che i passanti non subiscano pregiudizi dall’area condominiale.

Che succede se il condominio non paga?
Se il condominio non paga neanche all’esito di una condanna da parte del giudice, il danneggiato potrà avviare un pignoramento sia nei confronti dei beni del condominio (il conto corrente), sia nei confronti dei beni dei singoli condomini (ad esempio, il pignoramento dell’appartamento). Nei confronti di ciascuno di essi, egli potrà chiedere solo la relativa quota, corrispondente ai millesimi di proprietà.

05/06/2022

DIRITTO DI USO ESCLUSIVO E PERPETUO

Una discutibile prassi immobiliare.
In passato, nella prassi immobiliare, su un determinato bene o porzione di bene veniva attribuito il diritto di uso esclusivo e perpetuo.
Detto strumento però non dà conto con esattezza degli istituti giuridico utilizzato e lascia troppi dubbi interpretativi.
A oggi l’attribuzione di un diritto d’uso esclusivo e perpetuo è incompatibile con i severi controlli di conformità catastale oggettiva e soggettiva che devono essere fatti in caso di trasferimento immobiliare.
Detta conformità niente altro è che la corrispondenza tra lo stato dei luoghi, planimetria catastale e dati di identificazione catastale, oltre alla verifica da parte del Notaio di verificare l’esatta intestazione catastale.
Per i pregressi diritti d’uso costituiti non si pone, oggi, il problema della conformità catastale trattandosi, secondo la ricostruzione prevalente, di servitù d’uso che si trasferiscono all’avente causa del bene principale.
L’istituto dell’uso esclusivo e perpetuo, a volte, è stato utilizzato per mascherare una proprietà mimetizzata, soprattutto nei casi in cui i beni attribuiti con tale “diritto” fossero privi di identificazione catastale.
Il codice civile prevede e regola espressamente il diritto d’uso come autonomo e specifico diritto reale distinto dal diritto di proprietà:

Art. 1021: Uso.
Chi ha il diritto d’uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.
I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto
Art. 1024: Divieto di cessione.
I diritti di uso e di abitazione non si possono cedere o dare in locazione.
Il diritto d’uso ha altri limiti:
È legato alla vita del titolare del diritto d’uso, se conferito ad una persona giuridica non può superare i 30 anni;
Il diritto d’uso non può essere ceduto.
Leggendo i regolamenti di condominio oppure i contratti di acquisto delle singole unità immobiliari comprese nel condominio capita di imbattersi in locuzioni relative a “diritto d’uso”, con le quali a specifici soggetti viene riconosciuto il diritto d’uso su un giardino o altro.
In queste situazioni il primo problema che sorge è quello di stabilire “se” e “entro quali termini” il diritto d’uso nell’ambito del condominio è equiparabile al diritto d’uso regolato dal codice civile (1021 cc).
Quindi dovrebbe essere determinato:
Se è compatibile (o può essere attribuito) su beni condominiali ex art. 1117 cc (cortile, giardino ecc.);
Se il diritto d’uso condominiale presuppone (come il diritto d’uso ordinario) una nuda proprietà di un altro soggetto;
Se il diritto d’uso condominiale ha una durata limitata dalla vita de titolare (a 30 anni se concesso ad una persona giuridica);
Se non può essere ceduto e non conferisce il diritto di locare il bene concesso in uso (come il diritto d’uso ordinario).
L’art. 1117 cod. civ. nell’elencare le parti comuni di un edificio in condominio, dispone che tale indicazione valga “se non risulta il contrario dal titolo”.
Pertanto quando viene costituito il condominio, è lasciata all’autonomia delle parti la possibilità di sottrarre (totalmente) alla presunzione di comunione ex art. 1117 cc alcune delle parti altrimenti comuni.
Per esempio nel caso di lastrici solari o terrazze a livello, la possibilità di attribuzione in “uso esclusivo” è regolata (solo quanto alle conseguenze applicative) nell’art. 1126 cod. civ. che disciplina – in maniera diversa rispetto alle regole generali – il riparto delle spese di riparazione e ricostruzione.
L’uso esclusivo di parti comuni, molto spesso, cela la coesistenza, su parti comuni, di facoltà individuali dell’usuario e facoltà degli altri partecipanti secondo modalità non paritarie determinate dal titolo e, se del caso, dal giudice che debba interpretarlo, in funzione del migliore godimento di porzioni di piano in proprietà esclusiva cui detti godimenti individuali accedano.
In presenza di un diritto d’uso esclusivo su bene condominiale, il bene condominiale gravato da diritto d’uso esclusivo rimane bene – appunto – comune ex art. 1117 cc, il diritto d’uso esclusivo deroga soltanto al disposto dell’art. 1102 cc, (applicabile anche al condominio), che consente ai partecipanti di fare uso della cosa comune “secondo il loro diritto”.
Il diritto d’uso interpretato ex art. 832 cod. civ. Non è in alcun modo riconducibile, se non per assonanza terminologica, al diritto reale d’uso di cui agli artt. 1021 cod. civ. di cui l’uso esclusivo di parte comune nel condominio non mutua i limiti né di durata, né alla trasferibilità, e neppure le modalità di estinzione. (Cass., civ. sez. II, del 16 ottobre 2017, n. 24301).
Pertanto quando ci si imbatte in fattispecie di uso esclusivo e perpetuo già costituite il professionista incaricato alla vendita deve ricostruire esattamente la natura del diritto (interpretarlo o come servitù prediale oppure come ampliamento della facoltà di godimento su un bene comune attribuita ad un singolo a seguito di deliberazione condominiale).

ALOD è un'associazione non riconosciuta che si occupa della amministrazione e gestione dei beni immobili.
21/04/2022

ALOD è un'associazione non riconosciuta che si occupa della amministrazione e gestione dei beni immobili.

21/10/2021

Scopi dell'Associazione sono:
- la difesa del concetto di proprietà allodiale (ovvero la proprietà immobiliare libera da oneri e tributi feudali);
- lo scambio culturale tra i proprietari di beni immobili;
- la formazione e l'aggiornamento professionale degli amministratori di condominio;
- la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato.

21/10/2021

L'Associazione Culturale e Professionale "ALOD" (Codice Fiscale 95257340638) vuole essere un ambiente alternativo all'attuale associazionismo di settore che risente della frammentazione culturale e sociale della modernità. Nasce a Napoli nel 2018 per iniziativa del Dott. Alessandro Sarno, già Amministratore Professionista di Beni Immobili dal 1998.

Indirizzo

Via Pietro Castellino, 131
Naples
80131

Orario di apertura

Lunedì 09:30 - 13:30
Martedì 09:30 - 13:30
Mercoledì 09:30 - 13:30
Giovedì 09:30 - 13:30
Venerdì 09:30 - 13:30

Telefono

+3908119569394

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