28/04/2020
Un interessante e attuale articolo di Daniela Cola.
Per la Diritto curata dall'avvocato Daniela Cola:
"Marchi contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume"
Cosa siamo disposti a fare per attirare l’attenzione? Fino a che punto vogliamo osare per dare un’immagine e una forte identità al nostro prodotto o al nostro servizio? E, prima ancora, per il nome del nostro prodotto, quale parola, quale segno possiamo scegliere per attirare maggiormente la curiosità del consumatore?
Le domande presentate per la registrazione di un marchio d’impresa sono un metro ineccepibile per misurare il livello di crescente “disinvoltura” nell’utilizzo di segni dotati di una eco impressionante, se non addirittura scioccante. Partiamo da una premessa: secondo l’articolo 14 del Codice della Proprietà Industriale, “non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume”. Questo articolo rappresenta un punto fermo, apparentemente superfluo, ma assolutamente indispensabile e, tuttavia, non di semplice interpretazione, visti i contorni sempre più sbiaditi dei concetti richiamati. Un marchio volgare, razzista, costituito da una parolaccia, di cattivo gusto o che incita alla violenza o comunque a condotte illegali, quindi, non è registrabile. La Divisione esame UAMI, per esempio, ha dichiarato la domanda comunitaria per il marchio “IRA” contraria al buon costume così come quella per il segno “HAIKA”: nel primo caso per il richiamo a una organizzazione terroristica attiva nell’lrlanda del Nord e, nel secondo, per il richiamo al nome di una organizzazione giovanile basca propria dell’ETA. Ancora, il Tribunale di Torino, nel 2012, ha sentenziato la contrarietà all’ordine pubblico delle registrazioni di marchio “Der Fuhrerein Wolk”, “Ein Reich”, “Duce”, per le evocate ideologie fasciste e naziste. Altro caso noto è quello del marchio della catena sp****la di ristoranti “La Mafia se sienta a la mesa” (la Mafia si siede a tavo-la), giudicato contrario all’ordine pubblico e al buon costume.
Per il Tribunale UE, il nome, unito alla rosa rossa che compare nel simbolo, “può dare un’immagine complessivamente positiva delle azioni della mafia e banalizzare la percezione delle attività criminali di tale organizzazione”. D’altro canto, invece, è stato dichiarato lecito sia il marchio “Contra-Bando”, per liquore rum, sia il marchio “Illicit”, per profumi, entrambi ritenuti di fantasia. E ancora, ricordiamo il famoso profumo “O***m”, anch’esso valido. L’articolo sopra richiamato, però, non è il solo riferimento normativo. Dello stesso tenore anche l’articolo 7 Reg. 2017/1001/UE (“sono esclusi dalla registrazione i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume”) e l’art. 4 Dir. 2015/2436/UE (“sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume”). Apprezzata, quindi, specie nell’attuale contesto sociale e morale, l’utilità di tali disposizioni finalizzate a evitare l’utilizzo di strumenti comunicativi riprovevoli seppur potenzialmente efficaci.
In foto: il rum Contra-Bando e il famoso profumo O***m, due marchi dichiarati leciti, perché ritenuti di fantasia, malgrado gli evidenti riferimenti a due azioni contrarie alla legge