Pasquali & Palazzi - Digital Rights

Pasquali & Palazzi - Digital Rights Società di consulenza legale e commerciale in materia di diritto industriale e diritto d’autore.

Il Team di Professionisti e Creativi offre "SOLUZIONI PER ILTUO BUSINESS" risolvendo problematiche di tipo giuridico, finanziario, economico, organizzativo, gestionale, commerciale. Nella nostra squadra, ci sono Professionisti specializzati nel settore della tutela del diritto Industriale, Marchi, Brevetti, diritto d'Autore, Tutela dell'immagine, Plagio, Contraffazione, ecc. IL NOTRO TEAM è A DISP

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Una ricetta alimentare è Brevettabile?Assistiamo sempre più frequentemente a richieste di brevettare alimenti, ricette, ...
21/02/2025

Una ricetta alimentare è Brevettabile?
Assistiamo sempre più frequentemente a richieste di brevettare alimenti, ricette, pietanze e metodi di lavorazione. Ebbene in via generale è giusto ribadire che non è possibile brevettare una ricetta alimentare in quanto composizione di ingredienti seppur ingredienti nuovi nell'essere messi insieme.
Requisiti di una invenzione industriale sono che questa debba essere nuova, implicare un’attività inventiva ed avere un’applicazione industriale.
Per poter brevettare una ricetta quindi è necessario che l'unione degli ingredienti/alimenti porti ad un risultato tecnico nuovo e inaspettato e che questa ricetta sia industrializzatile (non manuale).
Una forma alternativa di tutela di una ricetta è, in alcuni casi, la tutela mediante il diritto d’autore per ottenere il riconoscimento del Copyright.
Ed ancora, la registrazione di un marchio relativo al prodotto derivante da una nuova ricetta ha l'obiettivo di blindare il nome del prodotto in quella categoria e sicuramente costituisce un ulteriore e fondamentale privativa da attuare.
Per avere maggiori informazioni e per una analisi della Tua idea ai fini della brevettabilità contattaci.





Il riconoscimento di brevetto o brevetto per invenzione, è un diritto esclusivo garantito dallo Stato, un titolo giuridi...
07/02/2025

Il riconoscimento di brevetto o brevetto per invenzione, è un diritto esclusivo garantito dallo Stato, un titolo giuridico in forza del quale il titolare ottiene il diritto di produrre e commercializzare temporaneamente in esclusiva un oggetto o un sistema sul territorio dello stato in cui viene richiesto (c.d. diritto di sfruttamento dell’invenzione)

Come studio ci occupiamo della valutazione dell’idea e inquadramento della stessa come brevetto o modello di utilità.
Ricerche di anteriorità su database nazionali ed esteri per verificare la sussistenza di brevetti o modelli di utilità anteriormente registrati simili e/o identici
e di tutta l’attività necessaria per il deposito.





La Keith Haring Foundation, l’ente che detiene i diritti patrimoniali del celebre artista americano, ha perso la sua bat...
10/03/2020

La Keith Haring Foundation, l’ente che detiene i diritti patrimoniali del celebre artista americano, ha perso la sua battaglia legale nel primo grado di giudizio contro una galleria italiana e lo studio di un tatuatore che avevano organizzato insieme una mostra di opere dell’artista.

Vediamo come si sono svolti i fatti.
La Keith Haring Foundation, insieme al Keith Haring Studio LLC (la società licenziataria dei diritti di proprietà intellettuale dell’artista) e il sig. Allen Haring, padre dell’artista e titolare dei diritti morali, convenivano in giudizio una galleria d’arte italiana e un tatuatore che aveva messo a disposizione il suo studio per ospitare la mostra. La fondazione Haring sosteneva che le opere dell’artista esposte non fossero autentiche e chiedeva perciò al Tribunale di Roma di:

dichiarare la non autenticità delle opere;
accertare la violazione del diritto patrimoniale d’autore nonché dell’utilizzo non autorizzato del marchio “Keith Haring”;
condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni oltre alla distruzione delle opere e rimozione delle stesse dal sito web della galleria;
Il Tribunale ha dichiarato la prima domanda sull’autenticità inammissibile in quanto ha sostenuto che “Il puro apprezzamento delle caratteristiche di un’opera non è di pertinenza del giudice e può trovare un limitato riconoscimento esclusivamente nelle forme dell’accertamento di cui all’articolo 696 c.p.c. ovvero del ricorso per descrizione previsto dal codice della proprietà industriale”.

Continua il Tribunale di Roma affermando che “Una volta che l’artista non sia in grado di autenticare l’opera d’arte l’autenticità della stessa può essere oggetto esclusivamente di un parere e non di un accertamento in termini di verità, parere che è espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero ex art. 32 Cost.”

Solo una perizia, cd. expertise, redatta da un esperto appunto, può costituire un giudizio, mai assoluto, comunque, nemmeno se a presentarla sono gli eredi, sull’autenticità di un’opera d’arte.

È stato poi ravvisato dal giudice che la galleria convenuta in giudizio aveva già organizzato mostre precedenti su artisti della Pop Art americana senza che queste fossero in alcun modo lesive dell’immagine o del lavoro degli artisti in questione. Come evidenziato dal Tribunale “la mera circostanza dell’organizzazione della mostra in uno studio di tatuaggi non è idonea di per sé a ledere la reputazione dell’artista in assenza di altri elementi probatori”. Anche la seconda domanda degli attori era così ritenuta inammissibile, così come quella, ritenuta assimilabile, sulla presunta violazione dei diritti patrimoniali.
Infine, la domanda avente ad oggetto la violazione dei diritti sul marchio “Keith Haring” è risultata parimenti infondata.

Nel caso di specie, ha sostenuto il Tribunale, “l’utilizzo del segno “KEITH HARING” da parte dei convenuti rientra nelle ipotesi di uso lecito del marchio in funzione descrittiva ai sensi dell’art. 21 CPI in quanto non è valso a contrassegnare beni o servizi altrui”.

Il Tribunale di Roma ha così rigettato le domande delle parti attrici ma ha avverato paradossalmente i propositi di Keith Haring che, sin dai suoi inizi nella metropolitana di New York, auspicava un’arte anche commerciale ma sempre più vicina alla gente, che in qualche modo appartenesse a tutti.

Con pronuncia resa in data 8 gennaio 2020 dalla Sezione Specializzata in materia d’Impresa del Tribunale di Roma, i giud...
26/02/2020

Con pronuncia resa in data 8 gennaio 2020 dalla Sezione Specializzata in materia d’Impresa del Tribunale di Roma, i giudici sono tornati sull’annosa questione dell’utilizzo senza licenza di software d’altrui proprietà.

La vicenda trae origine dal ricorso d’urgenza, depositato da due società leader globali negli ambiti del digital marketing e dei software per la creazione di contenuti digitali, volto ad ottenere l’autorizzazione alla descrizione di programmi per elaboratori apparentemente utilizzati in assenza di licenza da due altre società appartenenti al mondo dell’editoria, al fine di verificarne la corrispondenza con le licenze d’uso concesse dalle attrici.

In seguito all’avvenuta descrizione, concessa inaudita altera parte dal Giudice romano, le società produttrici dei software hanno depositato il relativo e consequenziale atto di citazione, con il quale hanno chiesto al Tribunale di accertare la subita violazione del proprio diritto d’autore e del diritto d’esclusiva sui marchi associati ai software, nonché la sussistenza dell’illecito aquiliano ovvero dell’illecito di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., e per l’effetto condannare le convenute al risarcimento dei danni subiti patrimoniali e non, ed alla rimozione dei software dai propri computer – con penali applicabili in caso di mancato adempimento.

All’esito dell’istruttoria -con la sentenza n. 285/2020 dell’8 gennaio 2020- il Tribunale capitolino ha accolto le domande attoree relative al riconoscimento della violazione del diritto d’autore ed al susseguente risarcimento dei danni causati, ed ha d’altro lato respinto le richieste riguardanti la violazione dei diritti sui marchi e la concorrenza sleale.

In particolare, non avendo le convenute “comprovato l’uso legittimo di tali programmi” ed essendo stato accertato dalla descrizione e dalla CTU l’utilizzo senza licenza dei software oggetto di causa, “ricorre la violazione del diritto d’autore spettante alle attrici sui software, ex art. 64-bis e ss. della L. n. 633/1941 (Legge sul Diritto d’Autore o “L.A.”, n.d.r.)”, nonché l’illecito penale ex art. 171-bis L.A., dei quali “risponde anche l’amministratore unico delle s.r.l. per gli effetti della legge 231/2001 ed ai sensi degli artt. 2395 e 2476 co. VI c.c.”; in relazione alla liquidazione del danno subito, richiamando l’art. 158, co. II L.A., il Giudice romano ha fatto riferimento al prezzo che le convenute avrebbero dovuto pagare per l’utilizzo lecito dei software –come da listino prezzi fornito dalle attrici- ed ai costi sostenuti da queste ultime per l’accertamento della condotta illecita. Alla somma così determinata, oltre al danno non patrimoniale derivante da reato liquidato ai sensi degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., è stata altresì riconosciuta anche la somma dovuta a titolo di lucro cessante, “per compensare il danneggiato del mancato tempestivo godimento dell’equivalente in denaro del bene perduto dalla data dell’evento all’attualità”.

È infine interessante osservare quanto affermato dal Tribunale, nel rigettare la richiesta di condanna per la violazione dei diritti derivanti dalla titolarità dei marchi e degli altri segni distintivi riferiti alle denominazioni sociali delle attrici ovvero ai software: ha ritenuto difatti il Giudicante che tali profili d’illecito, pur sussistenti, siano assorbiti dall’utilizzo dei marchi nell’ambito dell’impiego dei software illecitamente duplicati.

La bici pieghevole di Brompton è tutelabile in base alla normativa del diritto d’autore? L’Avvocato Generale UE si soffe...
18/02/2020

La bici pieghevole di Brompton è tutelabile in base alla normativa del diritto d’autore? L’Avvocato Generale UE si sofferma sulla questione del cumulo di tutele

Il noto modello di bicicletta pieghevole, denominata Brompton, è oggetto di una controversia giunta all’esame della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con riferimento alla quale l’Avvocato Generale UE è stato chiamato ad esprimere il proprio parere.
Il 6 febbraio 2020, l’Avvocato Generale M. Campos Sánchez-Bordona ha infatti presentato le proprie conclusioni nell’ambito del procedimento C‑833/18, che vede contrapposti, da una parte, l’ideatore del sistema di piegatura per biciclette (e l’impresa che fabbrica queste ultime) e, dall'altra, una società coreana che produce biciclette analoghe a cui viene addebita una violazione dei diritti d’autore.

La questione che ha indotto il giudice del rinvio a rivolgersi alla Corte di Giustizia è quella di stabilire se una bicicletta, il cui sistema di piegatura era tutelato da un brevetto oggi estinto, possa essere qualificata come opera suscettibile di protezione mediante diritto d’autore. In particolare, viene chiesto se tale protezione sia esclusa quando la forma dell’oggetto sia “necessaria per pervenire a un risultato tecnico” e quali criteri debbano applicarsi ai fini di tale valutazione.

Nel 1975 il sig. SI creava un modello di bicicletta pieghevole, che denominava Brompton. L’anno seguente egli costituiva la società Brompton Ltd. al fine di commercializzare la propria bicicletta pieghevole in collaborazione con un’impresa più grande che ne garantisse la fabbricazione e distribuzione. Non avendo trovato alcuna impresa interessata, egli continuava a lavorare da solo.

Nel 1981 riceveva un primo ordine per 30 biciclette Brompton, che egli realizzava con un aspetto leggermente diverso rispetto alla bicicletta originale.
La Brompton Ltd. e il sig. SI hanno citato in giudizio la GET2GET dinanzi al giudice del rinvio, lamentando che le biciclette Chedech, a prescindere dai segni distintivi apposti sulle stesse, violano il diritto d’autore della Brompton e i diritti morali del sig. SI sulla bicicletta Brompton, e chiedendo la cessazione di ogni attività lesiva dei loro diritti d’autore ed il ritiro del prodotto dal mercato.

La GET2GET ha affermato che l’aspetto della sua bicicletta è imposto dalla soluzione tecnica ricercata e che essa ha adottato volontariamente la tecnica di piegatura (un tempo coperta dal brevetto della Brompton Ltd., attualmente estinto) in quanto si tratta del metodo più pratico. Sostiene che tale vincolo tecnico determina l’aspetto della bicicletta Chedech.

La Brompton Ltd. e il sig. SI hanno replicato che esistono sul mercato altre biciclette pieghevoli in tre posizioni aventi un aspetto diverso da quello della loro bicicletta, sicché essi vantano un diritto d’autore su quest’ultima. Il suo aspetto dimostra l’esistenza di scelte creative e, quindi, di un’originalità.

Alla luce di ciò il giudice del rinvio ha deciso di sottoporre alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se il diritto dell’Unione, e più in particolare la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, la quale, ai suoi articoli da 2 a 5, fissa in particolare i diversi diritti esclusivi riconosciuti ai titolari di diritto d’autore, debba essere interpretato nel senso che esclude dalla protezione accordata dal diritto d’autore le opere la cui forma sia necessaria per pervenire a un risultato tecnico.

2) Se, al fine di valutare la necessità di una forma per ottenere un risultato tecnico, occorra tener conto dei seguenti criteri:

- l’esistenza di altre possibili forme che permettono di pervenire al medesimo risultato;
- l’efficacia della forma per pervenire a detto risultato;
- la volontà dell’asserito contraffattore di pervenire a tale risultato;
- l’esistenza di un brevetto anteriore, oggi estinto, sul procedimento che permette di pervenire al risultato tecnico perseguito".
L’Avvocato Generale suggerisce alla Corte di rispondere sulle questioni sollevate nei seguenti termini:

"1) Gli articoli da 2 a 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, non tutelano con il diritto d’autore le creazioni di prodotti con applicazione industriale la cui forma sia determinata unicamente dalla loro funzione tecnica.

2) Per stabilire se le caratteristiche concrete della forma di un prodotto siano determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, il giudice competente deve tenere conto di tutte le circostanze oggettive rilevanti di ogni singolo caso, comprese l’esistenza di un brevetto o di un modello anteriori per il medesimo prodotto, l’efficacia della forma per ottenere il risultato tecnico e la volontà di conseguirlo.

3) Qualora la funzione tecnica sia l’unico fattore che determina l’aspetto del prodotto, è irrilevante che esistano altre forme alternative. Viceversa, può essere rilevante il fatto che la forma scelta includa elementi non funzionali importanti, che rispondono a una libera scelta dell’autore".
L’Avvocato Generale, nelle sue considerazioni, richiama il principio generale secondo cui non è possibile proteggere mediante diritto d’autore le opere (oggetti) di arti applicate la cui forma dipenda dalla loro funzione. Se l’aspetto di una di tali opere è dettato unicamente dalla sua funzione tecnica, in quanto fattore determinante, non può godere della tutela a titolo del diritto d’autore. A tale riguardo precisa quanto segue:

L’applicazione di questo criterio al diritto d’autore si pone sulla stessa linea vigente per i disegni e modelli e per i marchi:
- per quel che riguarda i disegni e modelli (disciplinati dalla direttiva 98/71 o dal regolamento n. 6/2002), né l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, né l’articolo 7 della direttiva 98/71 conferiscono diritti sulle «caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica»;
- quanto ai marchi dell’Unione europea, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 40/94 introduce il divieto di registrazione come marchio dei segni costituiti dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

Riassumendo, i disegni la cui configurazione è determinata da ragioni tecniche che non lasciano spazio all’esercizio della libertà creativa non possono beneficiare della tutela del diritto d’autore. Al contrario, la mera circostanza che un disegno presenti alcuni elementi funzionali non lo priva di detta tutela a titolo del diritto d’autore.

Tale regola non presenta grossi problemi quando le menzionate ragioni tecniche annullano, praticamente, il margine di creatività. Le difficoltà sorgono, tuttavia, quando i disegni coniugano caratteristiche funzionali e artistiche. A priori, siffatti disegni misti non dovrebbero essere esclusi dalla tutela del diritto d’autore, il che succederà invece quando gli elementi funzionali prevalgano su quelli artistici fino al punto che questi ultimi diventino irrilevanti.

L’analisi della giurisprudenza della Corte relativa alle forme associate agli elementi funzionali nei settori della proprietà industriale e del diritto dei marchi può fornire alcuni percorsi interpretativi applicabili, per analogia, al diritto d’autore.

È vero che questi tre settori (disegni e modelli, diritto dei marchi e diritto d’autore) presentano ognuno caratteristiche proprie, che impediscono di trattare allo stesso modo i relativi regimi giuridici. Tuttavia, non presenta inconvenienti il fatto che, con una certa prudenza, le considerazioni svolte dalla Corte in relazione agli uni siano estese agli altri, quando si tratti di interpretare un criterio applicabile, ancorché con alcune differenze, a ciascuno di essi. Nell’ambito di tale giurisprudenza assume particolare rilievo, a mio avviso, la sentenza del 14 settembre 2010, Lego Iuris/UAMI, pronunciata dalla Grande Sezione, che ha interpretato il divieto di registrazione come marchio di un segno costituito dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

La Corte ha dichiarato che tale divieto «garantisce che le imprese non possano avvalersi del diritto dei marchi per perpetuare, senza limiti nel tempo, diritti esclusivi vertenti su soluzioni tecniche». Ha inoltre sostenuto che, «circoscrivendo l’impedimento alla registrazione stabilito dall’art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento n. 40/94 ai segni costituiti “esclusivamente” dalla forma del prodotto “necessaria” per ottenere un risultato tecnico, il legislatore ha tenuto debitamente in considerazione la circostanza che tutte le forme di prodotto, in una certa misura, sono funzionali e che pertanto sarebbe inopportuno escludere la registrazione come marchio di una forma di prodotto per il solo motivo che essa presenta caratteristiche funzionali. Impiegando i termini “esclusivamente” e “necessaria”, tale disposizione garantisce che la registrazione sia esclusa solamente per le forme di prodotto che si limitano ad incorporare una soluzione tecnica e la cui registrazione come marchio comprometterebbe quindi effettivamente l’utilizzo di tale soluzione tecnica da parte di altre imprese».

Ciò premesso, la Corte ha fornito alcune importanti precisazioni sulla «presenza di uno o più elementi arbitrari minori in un segno tridimensionale i cui elementi essenziali sono tutti dettati dalla soluzione tecnica che tale segno esprime»:
- da un lato, questo elemento «non intacca la conclusione che detto segno è costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico»;
- dall’altro, «(…) la registrazione di siffatto segno come marchio non [può] essere rifiutata in base a tale disposizione se la forma di prodotto in causa incorpora un elemento non funzionale principale, quale un elemento ornamentale o di fantasia che ricopre un ruolo importante in detta forma».

Quanto alla nozione di forma necessaria per ottenere il risultato tecnico desiderato, la Corte ha confermato la tesi del Tribunale, vale a dire «che tale condizione non implica che la forma in causa debba essere l’unica che consente di conseguire detto risultato». Ha aggiunto che «l’esistenza di altre forme che consentono di ottenere il medesimo risultato tecnico non costituisce (…) una circostanza idonea ad escludere l’impedimento alla registrazione».
L'Avvocato Generale affronta poi anche la questione del cumulo di tutele e dei suoi limiti, sottolineando che il diritto UE consente che alla tutela giuridica propria di un disegno o modello si aggiunga quella derivante dal diritto d’autore. Così stabiliva a suo tempo la direttiva n. 98/71, il cui articolo 17 prevedeva che i disegni e modelli (registrati in ciascuno Stato membro) erano ammessi a beneficiare della tutela conferita dalla legge sul diritto d’autore. Detta disposizione aggiungeva, tuttavia, che «ciascuno Stato membro determina l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere».

Il principio del «cumulo» è stato successivamente trasferito nell’articolo 96, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, che deve essere letto alla luce del considerando 32 del medesimo regolamento, in relazione ai disegni e modelli comunitari protetti a livello dell’Unione. Sotto il profilo della tutela specifica dei diritti d’autore, la direttiva n. 2001/29 enuncia al considerando 60 che la «presente direttiva non dovrebbe ostare all’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale o [dell’Unione] in altri settori». Pertanto, «(...) la direttiva 2001/29 mantiene l’esistenza e la portata delle disposizioni in vigore in materia di disegni e modelli, compreso il principio del “cumulo”».

Tuttavia - ricorda l'Avvocato Generale - sussistevano dubbi circa la complementarietà di queste due tutele. In concreto, si discuteva se gli Stati membri potessero esigere che i modelli industriali, per godere della protezione tipica del diritto d’autore, rispondessero a requisiti di originalità più rigorosi.

La recente sentenza Cofemel (C‑683/17) ha confermato, come regola generale, che «la protezione dei disegni e modelli e la protezione connessa del diritto d’autore (...) possono essere concesse cumulativamente al medesimo oggetto». Tale dichiarazione deve però essere seguita da talune precisazioni che attenuano, per così dire, o relativizzano la forza del principio del cumulo:

«anche se la protezione dei disegni e modelli e la protezione connessa del diritto d’autore, ai sensi del diritto dell’Unione, potessero essere concesse cumulativamente al medesimo oggetto, detto cumulo potrebbe essere preso in considerazione solo in alcune situazioni»;
lo scopo della tutela conferita è differente nei due casi. Mentre per i disegni e modelli si mira ad evitare l’imitazione da parte dei concorrenti, il diritto d’autore ha una diversa funzione, giuridica ed economica;
l’ottenimento del diritto d’autore su un oggetto che gode già della tutela propria dei disegni e modelli presenta taluni rischi che non si possono ignorare (27). In particolare, «la concessione di una protezione, ai sensi del diritto d’autore, a un oggetto protetto in quanto disegno o modello non può risolversi nella lesione delle finalità e dell’effettività rispettive di tali due tutele»;
spetta al giudice del rinvio stabilire quando ricorrano «alcune situazioni» nelle quali è consentito il cumulo di tutele. Esso dovrà quindi definire in ciascun caso l’equilibrio tra la protezione del diritto d’autore e l’interesse generale.

Quanti di noi si sono trovati nella situazione di voler insaporire un piatto pronto, magari un hamburger, con maionese o...
11/02/2020

Quanti di noi si sono trovati nella situazione di voler insaporire un piatto pronto, magari un hamburger, con maionese o ketchup, ma nel momento clou si sono accorti con terrore che il contenitore era quasi vuoto? Molto probabilmente solo qualche attimo dopo ci siamo ritrovati ad agitare compulsivamente il contenitore mentre il piatto perdeva temperatura ed aroma.
Nessun problema! Qualcuno ci ha già pensato.

Esiste già da tempo l’idea di favorire lo scivolamento di ketchup, maionese e simili diavolerie di consistenza pastosa verso la bocca di uscita del contenitore. È sufficiente rivestire la superficie interna del contenitore con un opportuno prodotto (in genere olio edibile) che, spruzzato in goccioline finissime, rimane aggrappato alla parete del contenitore frapponendosi tra la parete stessa e la brama di adesione esercitata dalle molecole della sostanza pastosa, che risultano quindi libere di scivolare come fossero sci sulla neve.

Brevetti ormai scaduti per decorrenza del termine ventennale sono la testimonianza degli studi e dello sviluppo tecnologico nel settore anche se (opinione personale) sembrano essere rimasti più sulla carta che realmente applicati nei prodotti in commercio.

Tuttavia, il fatto che l’idea di base sia datata non significa che lo sviluppo tecnologico si sia arrestato. Si sono infatti susseguite domande di brevetto relative a miglioramenti di dettaglio e rivolte prevalentemente alla tipologia di olii impiegati ed alle modalità di applicazione degli stessi alla parete interna del contenitore.

Nel coacervo di domande di brevetto ne spicca una relativa ad una soluzione ulteriormente migliorativa che evidenzia persino degli svantaggi delle soluzioni note, sebbene già esse stesse avessero alleviato enormi sofferenze dell’umanità …. La domanda di brevetto EP1992567, depositata nel 2008 da Kraft, colosso del settore alimentare, è rivolta infatti all’applicazione dell’olio alla parete interna fino ad una specifica altezza, risparmiando la porzione in prossimità della bocca del contenitore. Svariati i vantaggi addotti nella descrizione della domanda, dalle questioni estetiche a quelle funzionali. Si potrebbe anche pensare ad un beneficio in termini di maggior controllo dell’erogazione del prodotto.

L’idea è apparsa così innovativa che l’Ufficio Brevetti Europeo ha ritenuto di concedere il brevetto nella forma depositata, rivolta appunto alla protezione dell’idea di applicazione “parziale” dell’olio ed avente, quindi, una portata alquanto ampia in termini di esclusiva conferita.

Una simile esclusiva non è sfuggita ad un altro colosso del settore, Unilever, che nei termini previsti dalla normativa europea (9 mesi dalla concessione del brevetto europeo) ha presentato opposizione alla concessione del brevetto Kraft. Evidentemente, Unilever aveva attivato una sorveglianza sulle concessioni dei brevetti Kraft per non risultare impreparata nel caso fosse sopraggiunto qualche brevetto “barriera”, cioè particolarmente fastidioso per le proprie attività. Grazie ad una simile condotta, l’opponente ha potuto agire tempestivamente e concentrarsi in una singola procedura centralizzata per tentare di annullare o limitare in un solo colpo il brevetto Kraft, che altrimenti sarebbe stato successivamente validato nei Paesi di interesse ed avrebbe dato luogo ad un fascio di brevetti nazionali la cui validità sarebbe risultata sfidabile solamente presso le corti nazionali dei singoli Paesi. Superfluo elencare le numerose complicazioni logistiche, economiche e temporali di questa seconda possibilità.

Non è dato sapere se l’interesse di Unilever nell’annullare il brevetto sia stato legato ad una possibile contraffazione di una soluzione già messa a punto e di imminente inserimento sul mercato o se solamente all’opportunità di sgomberare il terreno da un’esclusiva di terzi scomoda verso i propri sviluppi tecnologici (va infatti considerato che eventuali ulteriori miglioramenti da parte di terzi, anche laddove brevettati, sarebbero risultati dipendenti e quindi non attuabili senza opportuna licenza concessa da Kraft).

Nel caso specifico la procedura si è conclusa con un inspiegabile silenzio da parte di Kraft che ha condotto in breve tempo alla revoca del brevetto. Anche in questo caso non è dato sapere quali siano state le effettive ragioni di tale comportamento, apparentemente riconducibili ad uno scaduto interesse verso la soluzione o, meno probabile ma non escludibile a priori, ad un accordo tra le parti di tipo tecnologico tale da rendere superfluo il brevetto.

Indipendentemente dall’epilogo della questione, la cronistoria del caso descritto pone in evidenza come la normativa brevettuale europea abbia appositamente previsto una procedura di opposizione centralizzata, utilizzabile da chiunque, volta a rimettere in discussione un brevetto europeo concesso al fine di annullarlo interamente o parzialmente, previo rispetto di alcuni requisiti tra cui, per esempio, il termine di 9 mesi dalla concessione entro cui deve essere presentata la “notizia di opposizione” e le specifiche motivazioni per le quali l’annullamento può essere richiesto.

Attualmente, la procedura si conclude nell’arco di circa 18 mesi e la decisione è appellabile presso un’apposita commissione specializzata dell’Ufficio Brevetti Europeo.

Non resta che monitorare le concessioni dei principali concorrenti e… goderci tutta la maionese che vogliamo.

Nell’era della tecnologia i brand devono diventare più umani.  E’ quanto evidenzia il Trend Watch 2020 di Landor.Eccone ...
04/02/2020

Nell’era della tecnologia i brand devono diventare più umani. E’ quanto evidenzia il Trend Watch 2020 di Landor.
Eccone le principali evidenze:

1.”Do androids dream of electric sheep?” Mentre passiamo dall’interazione con lo schermo alla comunicazione vocale, stiamo entrando in quello che è potenzialmente il momento più significativo per il brand design, motion e interface. Per continuare a essere interessanti e differenzianti, è fondamentale che la personalità della marca si riveli attraverso la voce, altrimenti si affronterà un futuro di interazioni robotiche creando distacco con i consumatori.

2. Il 5G cambierà il tuo mondo. L’introduzione del 5G sarà la più grande opportunità – e la sfida – per la marca nel 2020. Ad oggi, molte delle aspettative si sono concentrate su velocità di download più elevate, ma il potere del 5G trasformerà il nostro mondo in tanti altri modi. Maggiore connettività, esperienze davvero coinvolgenti e continue interazioni dirette e personali. L’impatto è stato appena immaginato e i brand devono fare i conti con le nuove regole di un mondo 5G.

3. I mercati emergenti saranno il prossimo obiettivo per le principali piattaforme digitali. Negli ultimi anni abbiamo assistito a numerose attività su piattaforme digitali, da Amazon a Uber. Si raggiunge un eccezionale successo nei mercati locali, ma non si riesce a fare colpo sui mercati emergenti, sebbene in crescita. Uno dei motivi alla base di questo
problema è l’incapacità di costruire vere brand proposition per la marca e per la sua offerta.

4. Il ritorno dell’era degli small data. Ogni minuto eseguiamo 3,8 milioni di ricerche su Google, inviamo quasi 150.000 e-mail e carichiamo 500 ore di video su YouTube. Tuttavia, stiamo assistendo a una forte reazione contro il valore dei big data e un maggiore focus sugli small data, che sono più concentrato sull’essere umano, sono più puntuali, di valore, accessibili e comprensibili. Spesso gli small data possono fornire quell’intuizione geniale attorno alla quale è possibile creare vere connessioni con la marca.

5. L’importanza dell’interazione tra consumatori e brand sarà sempre più fondamentale. Ci stiamo allontanando dall’eccessivo consumismo. Meno prodotti da acquistare ma maggiore possibilità d’accedere all’acquisto. Molte persone non vogliono una macchina, vogliono semplicemente andare in determinati luoghi. Il ruolo del brand non riguarda più il logo o la qualità del prodotto, ma piuttosto il ruolo significativo che si gioca nella vita di qualcuno – è l’esperienza dell’interazione tra consumatori e marchi.

6. Lo story-telling si trasformerà in story-doing. Non è più sufficiente saper parlare. I consumatori oggi vogliono vedere le aziende prendere una posizione tangibile. Ciò significa comportarsi in modo responsabile, sostenibile ed etico e avere un impatto positivo sul mondo. Stiamo passando dall’era della leadership del pensiero al “fare leadership”, dove lo storytelling diventa “storydoing”. Brand che falliscono nel “fare” si trovano ad affrontare il problema del diventare irrilevanti.

7. Ogni azienda che ambisce ad essere la migliore ha bisogno che le persone siano al loro meglio. Per decenni, il design del luogo di lavoro si è concentrato sulla produttività e sulla funzionalità. Era una transazione semplice: i dipendenti svolgevano i loro compiti ed erano pagati in cambio. Nel tempo, il design degli uffici è diventato più audace. Si è evoluto da raggruppamenti organici, a cubicoli, allo spazio aperto onnipresente. Ma, mentre i fan esaltano i vantaggi di hotdesking e collaborazione, è in corso un altro cambio di paradigma che si concentra sull’ “esperienza”.

8. Le buone azioni ripagano. Il cambiamento climatico è diventato l’emergenza climatica. I ragazzi delle scuole di tutto il mondo sono in sciopero e influenzano l’opinione pubblica – da Greta Thunberg a David Attenborough – e stanno puntando il dito direttamente ai leader globali. I brand moderni stanno intensificando e guidando iniziative volte alla protezione ambientale. Di conseguenza la domanda di beni sostenibili da parte dei consumatori è in continua crescita.

9. La marca è nelle mani del consumatore. Nel tempo la marca si è evoluta da semplice promessa per il consumatore a rapporto bidirezionale. Più recentemente, la marca si è concentrata sull’esperienza del consumatore. Oggi stiamo assistendo all’ultima evoluzione in cui la gestione del marchio è guidata dalla comunità, ovvero gruppi che condividono lo stesso pensiero, dai consumatori e fan, fino ai dipendenti e agli influencer.

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