Studio Tributario Ricci

Studio Tributario Ricci Consulenza Fiscale, Finanziaria, Tributaria e del Lavoro

𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗻𝗲𝗹 𝗺𝗶𝗿𝗶𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗼: 𝗽𝗮𝗴𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶𝗲𝘀𝘁𝗶 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝟲𝟬 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶I controlli sui conti correnti restano uno degli...
29/05/2026

𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗻𝗲𝗹 𝗺𝗶𝗿𝗶𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗼: 𝗽𝗮𝗴𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶𝗲𝘀𝘁𝗶 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝟲𝟬 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶

I controlli sui conti correnti restano uno degli strumenti principali utilizzati dal Fisco per individuare somme non dichiarate e movimenti sospetti. Quando emergono anomalie tra operazioni bancarie e redditi dichiarati, l’Agenzia delle entrate può avviare rapidamente accertamenti fiscali.

𝗣𝗿𝗲𝘀𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘀𝘂𝗶 𝗺𝗼𝘃𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗯𝗮𝗻𝗰𝗮𝗿𝗶
Versamenti non giustificati possono essere considerati redditi imponibili. In alcuni casi assumono rilevanza fiscale anche i prelievi. Tocca al contribuente dimostrare la provenienza delle somme attraverso documentazione adeguata.

𝗔𝘃𝘃𝗶𝘀𝗶 𝗲𝘀𝗲𝗰𝘂𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗲 𝘁𝗲𝗺𝗽𝗶 𝗿𝗶𝗱𝗼𝘁𝘁𝗶
Gli avvisi di accertamento sono immediatamente esecutivi e impongono il pagamento entro 60 giorni dalla notifica. In assenza di versamento o sospensione del giudice, possono partire azioni di riscossione come pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.
Il ricorso alla giustizia tributaria non sospende automaticamente gli effetti dell’atto.

𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗹𝗶 𝗱𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗲𝘀𝘁𝗲𝘀𝗶
Le verifiche vengono effettuate anche tramite l’incrocio delle banche dati e l’Anagrafe dei rapporti finanziari, che consente di individuare incongruenze tra disponibilità economiche e redditi dichiarati.

𝗙𝗼𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗹𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀
Bonifici, ricevute, contratti e giustificativi diventano essenziali per difendersi dalle contestazioni fiscali. Una documentazione incompleta può invece rafforzare la pretesa dell’amministrazione finanziaria.

𝗖𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝗻𝘂𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗱𝗲𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗲𝘀𝘁𝗲𝘀𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲Le spese di manutenzione sostenute dalle imprese continuano a...
28/05/2026

𝗖𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝗻𝘂𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗱𝗲𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗶𝘂̀ 𝗲𝘀𝘁𝗲𝘀𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲

Le spese di manutenzione sostenute dalle imprese continuano a beneficiare di un regime fiscale favorevole, con margini di deducibilità particolarmente ampi soprattutto quando gli interventi risultano collegati all’attività produttiva e alla conservazione dei beni aziendali.
La disciplina distingue tra manutenzione ordinaria e interventi incrementativi, ma negli ultimi anni interpretazioni giurisprudenziali e chiarimenti dell’amministrazione finanziaria hanno progressivamente ampliato le possibilità di deduzione dei costi sostenuti dalle imprese.

𝗗𝗲𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗺𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗮 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗶 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗶
Le spese di manutenzione ordinaria relative ai beni materiali strumentali possono essere dedotte nell’esercizio in cui vengono sostenute entro il limite del 5% del valore complessivo dei beni ammortizzabili risultanti all’inizio del periodo d’imposta.
L’eventuale eccedenza rispetto a questa soglia non va persa, ma può essere ripartita nei cinque esercizi successivi. Il meccanismo consente quindi una significativa flessibilità fiscale nella gestione degli interventi di riparazione e conservazione.

𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗲 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲
Diversa è la situazione delle spese che determinano un aumento della produttività, della capacità o della vita utile del bene. In questi casi i costi vengono generalmente capitalizzati e recuperati attraverso il processo di ammortamento.
La distinzione non dipende solo dalla tipologia tecnica dell’intervento, ma soprattutto dagli effetti economici prodotti sul cespite aziendale. Per questo motivo assume rilievo la concreta funzione dell’opera eseguita.

𝗢𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗳𝗮𝘃𝗼𝗿𝗲𝘃𝗼𝗹𝗶 𝗮𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗲𝗻𝘁𝗶
La giurisprudenza tributaria tende a valorizzare il principio di inerenza, riconoscendo la deducibilità ogni volta che il costo risulti effettivamente collegato all’attività d’impresa. Anche interventi particolarmente rilevanti possono quindi essere considerati manutenzioni deducibili se finalizzati principalmente alla conservazione dell’efficienza aziendale.
Questo approccio ha ampliato gli spazi operativi per le imprese, soprattutto nei settori industriali e immobiliari, dove le attività manutentive rappresentano una componente ordinaria e ricorrente dei costi aziendali.

𝗔𝘁𝘁𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲
Resta comunque fondamentale la corretta tracciabilità delle spese. Contratti, fatture, relazioni tecniche e documentazione contabile devono consentire di dimostrare la natura dell’intervento e la sua connessione con l’attività esercitata.
In sede di controllo fiscale, infatti, uno degli aspetti maggiormente contestati riguarda proprio la qualificazione delle opere come manutenzione ordinaria oppure come investimento da capitalizzare.

𝗙𝗮𝘁𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗶𝗻𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶, 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼 𝘁𝗿𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗼 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗲 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼Nel contenzioso tributario la distinzione tra inesis...
27/05/2026

𝗙𝗮𝘁𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗶𝗻𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶, 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗮 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼 𝘁𝗿𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗼 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗲 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼
Nel contenzioso tributario la distinzione tra inesistenza soggettiva e inesistenza oggettiva delle operazioni continua ad avere un ruolo decisivo, soprattutto in materia di IVA e deducibilità dei costi. La differenza tra le due fattispecie, infatti, produce conseguenze molto diverse sia sul piano fiscale sia su quello probatorio.
Le contestazioni dell’Agenzia delle entrate riguardano frequentemente fatture considerate non genuine, ma la giurisprudenza della Cassazione e quella europea hanno chiarito che non tutte le operazioni inesistenti possono essere trattate allo stesso modo.

𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗹’𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲̀ 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗻𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗲
L’inesistenza oggettiva ricorre nei casi in cui la cessione di beni o la prestazione di servizi non sia mai avvenuta nella realtà. In pratica, la fattura documenta un’operazione fittizia, priva di qualsiasi esecuzione concreta.
In queste situazioni il Fisco può contestare integralmente la detrazione IVA e la deduzione del costo, sostenendo che manca il presupposto economico dell’operazione. La prova richiesta all’amministrazione finanziaria riguarda proprio l’inesistenza materiale della prestazione o della vendita.

𝗟’𝗶𝗻𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗲 𝗶𝗹 𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 “𝗰𝗮𝗿𝘁𝗶𝗲𝗿𝗲”
Diverso è il caso dell’inesistenza soggettiva. Qui l’operazione commerciale è realmente avvenuta, ma il soggetto indicato in fattura non coincide con quello che ha effettivamente effettuato la prestazione o ceduto i beni. È il fenomeno tipico delle cosiddette “società cartiere”, utilizzate per schermare il reale fornitore.
Secondo la giurisprudenza europea e nazionale, in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti il diritto alla detrazione IVA può essere negato soltanto se l’amministrazione dimostra che il contribuente fosse consapevole della frode oppure avrebbe potuto accorgersene usando l’ordinaria diligenza professionale.
Sul fronte delle imposte dirette, invece, i costi possono restare deducibili quando l’operazione economica sia stata realmente sostenuta e risulti inerente all’attività d’impresa.

𝗗𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝘃𝗲 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗼𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮
La corretta qualificazione dell’inesistenza assume rilievo anche sotto il profilo processuale. La Cassazione ha più volte evidenziato che l’onere probatorio cambia radicalmente a seconda che si contesti un’inesistenza oggettiva oppure soggettiva.
Per questo motivo i giudici richiedono all’amministrazione finanziaria di indicare con precisione quale tipo di inesistenza venga contestata, evitando sovrapposizioni tra fattispecie differenti. Un’impostazione generica dell’accertamento può infatti compromettere la tenuta della pretesa fiscale davanti al giudice tributario.

𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶 𝟰.𝟬, 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗶 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗹 𝟳𝟱% 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗣𝗺𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗲𝘇𝘇𝗼𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼La misura sostiene programmi di investime...
26/05/2026

𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶 𝟰.𝟬, 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗶 𝗳𝗶𝗻𝗼 𝗮𝗹 𝟳𝟱% 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗲 𝗣𝗺𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗲𝘇𝘇𝗼𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗼
La misura sostiene programmi di investimento innovativi e sostenibili realizzati da micro, piccole e medie imprese localizzate nelle regioni del Sud Italia. Le agevolazioni riguardano infatti Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna e sono rivolte a progetti ad alto contenuto tecnologico coerenti con il piano Transizione 4.0.
Requisiti richiesti alle imprese
Per accedere agli incentivi le imprese devono risultare regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese. È inoltre necessario operare in contabilità ordinaria e aver depositato almeno due bilanci, oppure presentato due dichiarazioni dei redditi nel caso di imprese individuali e società di persone.
Tra le condizioni previste rientra anche il divieto di delocalizzazione nei due anni precedenti la domanda e l’obbligo di copertura assicurativa contro calamità naturali.

𝗔𝗴𝗲𝘃𝗼𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘁𝗿𝗮 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗽𝗲𝗿𝗱𝘂𝘁𝗼 𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼
Il pacchetto di aiuti può coprire fino al 75% delle spese ammissibili. La misura si divide in:
35% come contributo a fondo perduto;
40% come finanziamento agevolato a tasso zero con durata massima di sette anni.
La quota restante, pari al 25%, deve invece essere sostenuta dall’impresa tramite risorse proprie o finanziamenti ordinari privi di agevolazioni pubbliche.

𝗟𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼
I programmi devono prevedere spese comprese tra 750 mila euro e 5 milioni di euro. L’investimento non può comunque superare il 70% del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato e depositato.
I progetti devono inoltre essere completati entro 18 mesi dalla concessione delle agevolazioni.

𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗮𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶
Sono finanziabili investimenti finalizzati all’ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione dell’attività, al cambiamento del processo produttivo o alla creazione di una nuova unità operativa.
Particolare attenzione viene riservata agli interventi legati a tecnologie innovative come intelligenza artificiale, cloud, robotica e Internet of Things, oltre ai programmi orientati alla sostenibilità ambientale e al risparmio energetico.

𝗦𝗽𝗲𝘀𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶
Tra le spese ammesse rientrano:
macchinari, impianti e attrezzature nuovi;
software e licenze collegati ai beni agevolati;
opere murarie entro il limite del 40% dei costi;
certificazioni ambientali;
consulenze specialistiche e diagnosi energetiche entro i limiti previsti dal bando.
Restano invece esclusi mezzi di trasporto, beni usati, acquisto di immobili e terreni, oltre alle spese di gestione ordinaria.

𝐕𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐢, 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐚 𝐢𝐧𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐢𝐥 𝐯𝐢𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐦La documentazione reperita durante...
26/05/2026

𝐕𝐞𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐢, 𝐝𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢 𝐢𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐚 𝐢𝐧𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐢𝐥 𝐯𝐢𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐦

La documentazione reperita durante una perquisizione domiciliare effettuata dalla Guardia di finanza non può essere utilizzata nel procedimento tributario se manca una preventiva autorizzazione della procura. È questo il principio ribadito dalla giurisprudenza in materia di controlli fiscali e garanzie costituzionali.

La questione nasce dal delicato equilibrio tra esigenze investigative dell’amministrazione finanziaria e tutela dell’inviolabilità del domicilio prevista dall’articolo 14 della Costituzione. Quando gli accertatori intendono accedere ad abitazioni private per acquisire documenti o supporti informatici, è infatti necessario uno specifico provvedimento autorizzativo dell’autorità giudiziaria.

𝗔𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗯𝗶𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗮𝘁𝗮
Diversamente da quanto avviene nei locali aziendali o professionali, gli accessi nelle abitazioni richiedono una procedura più rigorosa. L’ingresso può essere disposto soltanto in presenza di gravi indizi di violazioni fiscali e con l’autorizzazione del pubblico ministero, che deve risultare motivata.
In assenza di questo passaggio, eventuali carte, appunti o file rinvenuti durante il controllo rischiano di perdere efficacia probatoria e non possono essere utilizzati per fondare recuperi d’imposta o contestazioni nei confronti del contribuente.

𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘇𝗶𝗲 𝗱𝗶𝗳𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗲
L’orientamento rafforza il principio secondo cui anche l’attività di contrasto all’evasione deve rispettare limiti precisi. Le verifiche fiscali, pur avendo finalità pubblicistiche, non possono comprimere i diritti fondamentali del cittadino senza adeguate tutele procedurali.
La giurisprudenza ha più volte chiarito che il domicilio rappresenta uno spazio protetto e che qualsiasi deroga deve essere giustificata da presupposti concreti e formalmente validi. Per questo motivo, la semplice scoperta di documentazione fiscale in ambito domestico non basta a renderla automaticamente utilizzabile.

𝗘𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶 𝘀𝘂𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶
Le conseguenze possono incidere direttamente sugli esiti delle verifiche. Se la documentazione acquisita irregolarmente costituisce il principale fondamento dell’accertamento, il contribuente può contestarne l’utilizzo davanti al giudice tributario chiedendo l’annullamento degli atti emessi dal Fisco.
Il tema assume particolare rilievo nei controlli verso imprenditori e professionisti, dove spesso parte della documentazione amministrativa viene conservata anche presso l’abitazione privata. In questi casi diventa decisivo il rispetto delle formalità richieste dalla normativa per evitare che gli elementi raccolti vengano successivamente dichiarati inutilizzabili.

𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗮𝗿𝗶 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶, 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 𝗹𝗮 𝗿𝗶𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲: 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗨𝗲 𝗮𝗽𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗼 𝘀𝗯𝗹𝗼𝗰𝗰𝗼Il lungo stallo sul registro dei t...
21/05/2026

𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗮𝗿𝗶 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶, 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 𝗹𝗮 𝗿𝗶𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲: 𝗹𝗮 𝗖𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗨𝗲 𝗮𝗽𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗼 𝘀𝗯𝗹𝗼𝗰𝗰𝗼

Il lungo stallo sul registro dei titolari effettivi potrebbe avvicinarsi alla conclusione. Dopo mesi di sospensioni e incertezze operative, arrivano infatti indicazioni favorevoli dalla Corte di giustizia dell’Unione europea che potrebbero consentire la ripartenza delle comunicazioni e dell’accesso ai dati.
La questione riguarda il sistema introdotto per identificare le persone fisiche che controllano realmente società, enti e trust, misura prevista dalle normative antiriciclaggio europee e recepita anche in Italia. Negli ultimi anni, tuttavia, il registro è stato al centro di numerosi contenziosi legati soprattutto alla tutela della privacy e alla diffusione delle informazioni personali.
Lo stop deciso dalla giustizia amministrativa
In Italia il procedimento si era fermato dopo gli interventi del Tar e successivamente del Consiglio di Stato, che avevano congelato sia gli obblighi di comunicazione sia la consultazione delle banche dati in attesa di chiarimenti europei. La sospensione aveva inoltre bloccato eventuali sanzioni per le imprese inadempienti.
Il nodo principale era rappresentato dalla compatibilità tra trasparenza societaria e protezione dei dati personali. La Corte Ue, già nel 2022, aveva limitato l’accesso indiscriminato del pubblico alle informazioni sui titolari effettivi, ritenendo necessario un maggiore equilibrio tra esigenze investigative e diritto alla riservatezza.
Nuove regole di accesso
Nel frattempo il legislatore europeo ha rivisto l’impianto normativo attraverso il nuovo pacchetto antiriciclaggio, prevedendo criteri più restrittivi per l’accesso alle informazioni contenute nei registri nazionali. Le modifiche puntano a consentire la consultazione solo ai soggetti autorizzati o titolari di un interesse qualificato.
Anche l’Italia si è adeguata introducendo disposizioni aggiornate nel decreto legislativo di recepimento della direttiva AMLD6. L’obiettivo è rendere il sistema conforme agli standard europei e superare le criticità che avevano portato al blocco dell’operatività.
Possibile ripartenza per imprese e professionisti
Se il quadro verrà definitivamente chiarito, le Camere di commercio potranno riattivare le procedure di comunicazione e consultazione del registro. Per imprese, professionisti e intermediari finanziari significherebbe tornare ad avere uno strumento centrale per gli adempimenti antiriciclaggio e per le verifiche sulla reale proprietà delle società.
Resta comunque attesa la definiva pronuncia europea sui rinvii presentati dalla giustizia amministrativa italiana, passaggio che potrebbe chiudere una vicenda normativa durata oltre due anni.

L’ordinanza n. 10650 del 22 aprile 2026 ribadisce il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia di op...
14/05/2026

L’ordinanza n. 10650 del 22 aprile 2026 ribadisce il consolidato orientamento della Corte di Cassazione in materia di operazioni inesistenti e ripartizione dell’onere della prova tra Amministrazione finanziaria e contribuente.

La Corte distingue chiaramente tra operazioni soggettivamente inesistenti e operazioni oggettivamente inesistenti. Nel primo caso, l’Agenzia delle Entrate deve dimostrare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il contribuente fosse consapevole, o avrebbe dovuto esserlo con l’ordinaria diligenza professionale, del coinvolgimento in una frode IVA. Solo dopo tale prova grava sul contribuente l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare la partecipazione all’evasione.

Per le operazioni oggettivamente inesistenti, invece, una volta provata dall’Amministrazione la natura fittizia dell’operazione, spetta direttamente al contribuente dimostrare l’effiva esistenza delle prestazioni o cessioni contestate. La Cassazione precisa inoltre che la regolarità formale della contabilità, delle fatture o dei pagamenti non è sufficiente, poiché tali elementi possono essere utilizzati per simulare operazioni inesistenti.

L’aspetto più rilevante dell’ordinanza è il rafforzamento del principio di “diligenza qualificata” richiesto all’operatore economico. La Corte conferma infatti che il contribuente non può limitarsi a verifiche meramente formali, ma deve adottare comportamenti concreti e proporzionati al rischio dell’operazione commerciale. Ne emerge una visione particolarmente rigorosa della responsabilità del soggetto passivo IVA, coerente con la giurisprudenza nazionale ed europea in tema di contrasto alle frodi carosello.

Dal punto di vista pratico, la decisione evidenzia l’importanza, per imprese e professionisti, di documentare accuratamente le verifiche svolte sui propri fornitori e sulla reale esecuzione delle operazioni, poiché la sola correttezza documentale non basta più a garantire la tutela del diritto alla detrazione IVA.

𝐏𝐚𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐀: 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐯𝐫𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟔Si accende il confronto tra professionisti e Gove...
08/05/2026

𝐏𝐚𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐏𝐀: 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐥𝐚 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐯𝐫𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟔

Si accende il confronto tra professionisti e Governo sulla nuova norma che, dal 15 giugno, bloccherà i pagamenti della Pubblica amministrazione in presenza di debiti fiscali, anche di importo minimo.
La misura, introdotta dalla legge n. 199/2025, modifica l’articolo 48-bis del dpr 602/1973 eliminando la soglia dei 5.000 euro: basterà quindi una cartella esattoriale non saldata, di qualsiasi importo, per far scattare il blocco.
Inoltre, cambia il meccanismo operativo: non più semplice sospensione del pagamento, ma versamento diretto da parte della PA all’Agenzia della riscossione, con eventuale saldo residuo al professionista.

Le criticità sollevate

Le categorie professionali contestano duramente la norma, ritenuta penalizzante e sproporzionata.
Commercialisti: il presidente Elbano de Nuccio parla di misura “discriminatoria”, evidenziando il rischio di blocchi anche per importi irrisori.
Avvocati: secondo Francesco Greco (CNF), la norma è “iniqua e incostituzionale”, soprattutto per chi opera nel patrocinio a spese dello Stato.
Consulenti del lavoro: Rosario De Luca segnala possibili rallentamenti nei pagamenti e maggiori oneri burocratici per la PA.
Ingegneri e tecnici: Angelo Domenico Perrini denuncia un ulteriore aggravio amministrativo e il rischio di blocchi anche per piccole irregolarità.

Un nodo ancora aperto

Oltre ai Consigli nazionali, anche le associazioni di categoria chiedono una revisione urgente della norma, ritenuta eccessivamente rigida e potenzialmente distorsiva.
Il punto centrale resta trovare un equilibrio tra esigenze di controllo fiscale e tutela dell’attività professionale, evitando effetti sproporzionati su compensi già maturati.

nuove funzioni ai Dominus del Gruppo Studio Ricci. Nuove sfide con l'attribuzione di Revisione della sostenibilità
04/05/2026

nuove funzioni ai Dominus del Gruppo Studio Ricci. Nuove sfide con l'attribuzione di Revisione della sostenibilità

05/04/2026

Indirizzo

Via Francesco Verrotti N°4
Naples
80128

Orario di apertura

Lunedì 08:30 - 18:30
Martedì 08:30 - 18:30
Mercoledì 08:30 - 18:30
Giovedì 08:30 - 18:30
Venerdì 08:30 - 18:30

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Tributario Ricci pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Studio Tributario Ricci:

Condividi