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🔴 Un errore oggi può costarti molto più di quanto immagini domani.Quando si parla di dichiarazione IVA, molti imprendito...
12/06/2026

🔴 Un errore oggi può costarti molto più di quanto immagini domani.

Quando si parla di dichiarazione IVA, molti imprenditori pensano che il vero problema sia dimenticarsi di presentarla. In realtà il rischio più grande spesso nasce dalla convinzione che ci sia sempre tempo per sistemare tutto in seguito. ⏳📊⚠️

Le regole oggi distinguono in modo netto tra una dichiarazione semplicemente tardiva e una dichiarazione omessa. Una differenza che può sembrare formale, ma che nella pratica può tradursi in sanzioni molto diverse e, nei casi più gravi, persino in conseguenze di natura penale. 📑🚨

Chi si accorge dell'errore e interviene rapidamente può ancora regolarizzare la propria posizione beneficiando degli strumenti di ravvedimento previsti dalla normativa. Ma superati determinati termini, lo scenario cambia radicalmente e il costo dell'inadempimento aumenta in modo significativo. 💰⌛

Nel frattempo, l'evoluzione tecnologica dell'Amministrazione finanziaria sta modificando profondamente il modo in cui vengono intercettate le anomalie. Grazie all'incrocio automatico di fatture elettroniche, corrispettivi telematici, LIPE e dati presenti nell'Anagrafe Tributaria, le omissioni dichiarative diventano sempre più facilmente individuabili. 🔍💻📈

C'è però un principio importante che la giurisprudenza continua a ribadire: i diritti del contribuente non possono essere sacrificati esclusivamente per motivi formali. Anche in presenza di errori dichiarativi, il credito IVA realmente esistente può essere riconosciuto se supportato da adeguata documentazione. ⚖️📂

La vera lezione è che oggi non basta limitarsi a rispettare le scadenze. Serve monitorare costantemente la propria posizione fiscale, correggere tempestivamente gli errori e comprendere le conseguenze che ogni scelta può generare nel tempo.

👉 Il problema non è l'errore. Il problema è scoprirlo quando ormai il margine per rimediare si è ridotto al minimo.

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🔴 Vivere all'estero non basta. E nemmeno lavorare per un'organizzazione internazionale.Molti professionisti, ricercatori...
09/06/2026

🔴 Vivere all'estero non basta. E nemmeno lavorare per un'organizzazione internazionale.

Molti professionisti, ricercatori e docenti sono convinti che il diritto ai regimi fiscali agevolati dipenda esclusivamente dall'attività svolta all'estero o dal prestigio dell'istituzione per cui hanno lavorato. La realtà, però, è spesso molto diversa. 🎓🌍⚖️

Una recente risposta dell'Agenzia delle Entrate ha ribadito un principio che potrebbe avere effetti rilevanti per chi programma il proprio rientro in Italia: per accedere al regime agevolato destinato ai ricercatori e docenti rientrati dall'estero non è sufficiente aver svolto attività di ricerca internazionale qualificata. Occorre dimostrare anche una stabile ed effettiva residenza all'estero. 📑🔍

Il caso riguardava un ricercatore che aveva lavorato per anni presso un'importante organizzazione internazionale con sede a Roma, beneficiando di uno specifico regime fiscale sugli emolumenti percepiti. Nonostante il rapporto con un ente internazionale e la successiva permanenza in Giappone, l'Agenzia ha ritenuto che il centro dei suoi interessi personali e familiari fosse rimasto in Italia per un lungo periodo, escludendo così l'accesso alla detassazione prevista per il rientro dei ricercatori. 🏠👨‍👩‍👧‍👦🌐

La vera lezione non riguarda soltanto questo singolo caso. Riguarda un errore molto frequente: confondere l'esenzione fiscale di alcuni redditi con la residenza fiscale del contribuente. Sono due concetti diversi e le conseguenze possono essere significative quando si pianificano trasferimenti internazionali, assunzioni o rientri in Italia. ⚠️📊

Nel diritto tributario conta ciò che accade concretamente nella vita della persona: dove vive abitualmente, dove si trova la famiglia, dove si concentrano gli interessi personali ed economici. È su questi elementi che vengono costruite le valutazioni più delicate.

👉 Spesso il problema non è il beneficio fiscale che si vuole ottenere. È verificare, prima di tutto, se esistono davvero i requisiti per ottenerlo.

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🔴 Il credito è stato riconosciuto. Ma sai da quando puoi utilizzarlo davvero?Quando si parla di tax credit per il settor...
04/06/2026

🔴 Il credito è stato riconosciuto. Ma sai da quando puoi utilizzarlo davvero?

Quando si parla di tax credit per il settore cinema, audiovisivo e videogiochi, l'attenzione si concentra quasi sempre sull'approvazione della domanda. Eppure, una delle informazioni più importanti arriva dopo il riconoscimento del beneficio: il momento esatto in cui quel credito diventa concretamente utilizzabile. 🎬🎮📊

La Direzione Generale Cinema e Audiovisivo ha pubblicato gli elenchi ufficiali delle imprese ammesse ai crediti d'imposta destinati alla produzione cinematografica e audiovisiva, al potenziamento delle sale cinematografiche e alla produzione di videogiochi con valore culturale. 📑✅

C'è però un dettaglio che non dovrebbe passare inosservato. La pubblicazione degli elenchi sul sito istituzionale vale come comunicazione ufficiale a tutti gli effetti e non saranno inviate comunicazioni individuali tramite PEC. Questo significa che le imprese interessate devono monitorare con attenzione gli aggiornamenti pubblicati, perché da quella data decorrono anche i termini per l'utilizzo del beneficio. ⏳👀

Per la maggior parte dei crediti riconosciuti, l'utilizzo potrà avvenire a partire dal giorno 10 del mese successivo alla pubblicazione. Alcune misure specifiche, come il Tax Credit Produzione 2024 e il Tax Credit Internazionale 2024, seguono invece una tempistica diversa e consentono l'utilizzo dal giorno 15 del mese successivo. 📅⚠️

La vera differenza, come spesso accade, non è ottenere un'agevolazione ma gestirla correttamente. Una data ignorata, una comunicazione non monitorata o una pianificazione fiscale non aggiornata possono trasformare un'opportunità in un rallentamento operativo.

🎯 Nel mondo delle agevolazioni il beneficio è importante, ma è la gestione del beneficio a fare davvero la differenza.

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🔴 Il Fisco può cambiare le regole della partita a gara iniziata?Molte imprese credono che il vero rischio nel transfer p...
02/06/2026

🔴 Il Fisco può cambiare le regole della partita a gara iniziata?

Molte imprese credono che il vero rischio nel transfer pricing sia scegliere il metodo sbagliato. In realtà, in alcuni casi, il problema nasce quando il metodo scelto, documentato e conforme alle regole viene successivamente contestato dall'Amministrazione finanziaria senza una motivazione realmente solida. ⚖️📊

Una recente pronuncia della Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il Fisco non può limitarsi a sostituire il metodo adottato dall'impresa con uno ritenuto più conveniente per sostenere una maggiore pretesa fiscale. Se un'azienda ha costruito la propria politica di transfer pricing seguendo criteri riconosciuti e coerenti con il principio di libera concorrenza, l'Amministrazione ha il dovere di spiegare in modo dettagliato perché quel metodo sarebbe inadeguato e perché quello alternativo sarebbe più affidabile. 📑🔍

La questione non riguarda soltanto aspetti tecnici riservati agli specialisti. Riguarda il principio stesso della certezza del diritto. Un'impresa che investe tempo, risorse e competenze per documentare correttamente le proprie operazioni infragruppo deve poter contare su regole chiare e verifiche basate su analisi rigorose, non su confronti approssimativi o valutazioni costruite a posteriori. 🏢🌍

La Suprema Corte ha ricordato che l'onere della prova resta in capo all'Amministrazione finanziaria e che non è sufficiente confrontare marginalità o risultati economici con società apparentemente simili per giustificare un accertamento. Occorre dimostrare che le realtà messe a confronto siano realmente comparabili per attività svolte, rischi assunti e caratteristiche del mercato in cui operano. 📈⚠️

La lezione è chiara: nel transfer pricing non conta soltanto il risultato finale. Conta il percorso logico che porta a quel risultato. E quando mancano motivazioni adeguate, anche l'accertamento più ambizioso rischia di perdere solidità.

👉 Il problema non è il metodo scelto. È la capacità di dimostrare, con rigore, perché quel metodo sia davvero quello corretto.

🔴 Il problema non è il credito d’imposta. È perdere la finestra per richiederlo.Molte imprese pensano che le agevolazion...
28/05/2026

🔴 Il problema non è il credito d’imposta. È perdere la finestra per richiederlo.

Molte imprese pensano che le agevolazioni fiscali si giochino quando si realizza l’investimento.

Sempre più spesso, invece, si giocano molto prima.

E il prossimo 1° giugno 2026 rappresenta uno di quei passaggi che possono fare la differenza tra ottenere il beneficio… o restarne completamente esclusi.

Scadono infatti i termini per l’invio delle comunicazioni preventive relative a:

👉 ZES unica 2026
👉 ZES agricoltura, pesca e acquacoltura 2026
👉 ZLS 2026

Tre misure diverse, ma accomunate da un elemento fondamentale:

senza comunicazione preventiva, il credito d’imposta non parte nemmeno.

Ed è qui che molte imprese sottovalutano il rischio.

Perché queste agevolazioni non funzionano più con una logica “a posteriori”.

Il sistema oggi pretende:

✔ programmazione preventiva
✔ tracciabilità degli investimenti
✔ pianificazione documentale
✔ coerenza tra previsione e realizzazione

Nella comunicazione, infatti, devono essere indicate non solo le spese già sostenute, ma anche quelle che si prevede di sostenere entro i termini previsti dalla normativa.

E questo trasforma una semplice pratica telematica in un’assunzione di responsabilità tecnica e fiscale.

La misura più ampia resta il credito d’imposta ZES unica 2026:

👉 investimenti agevolabili fino a 100 milioni di euro
👉 soglia minima di 200mila euro
👉 beni destinati a strutture produttive nel Mezzogiorno

Ma attenzione:

anche ZES agricoltura e ZLS seguono regole specifiche, con tempistiche e requisiti differenti.

E c’è un dettaglio che molte imprese ignorano.

La comunicazione preventiva da sola non basta.

Successivamente sarà obbligatorio trasmettere anche una comunicazione integrativa che attesti la reale esecuzione degli investimenti dichiarati.

Ed è qui che cambia completamente l’approccio agli incentivi.

Perché oggi il beneficio non dipende soltanto dall’investimento.

Dipende dalla capacità di costruire un percorso coerente, documentato e verificabile dall’inizio alla fine.

E spesso il vero errore non è fiscale.

È organizzativo.

🔴 Come ottenere le Agevolazioni Molte imprese quando valutano un incentivo fiscale si fermano alla domanda sbagliata:👉 “...
19/05/2026

🔴 Come ottenere le Agevolazioni

Molte imprese quando valutano un incentivo fiscale si fermano alla domanda sbagliata:

👉 “Ho i requisiti per accedere?”

Ma oggi il vero controllo da fare è un altro.

👉 “Questo incentivo è un aiuto di Stato?”

Perché da quella risposta cambiano completamente:

✔ limiti utilizzabili
✔ regole sul cumulo
✔ obblighi dichiarativi
✔ rischio di recupero

Ed è qui che iniziano i problemi.

Nel sistema europeo, infatti, un’agevolazione non è solo una misura fiscale.

Può diventare un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 del TFUE.

E quando succede, entrano in gioco regole molto più rigide di quelle che molti imprenditori immaginano.

Parliamo di:

👉 plafond massimi
👉 intensità di aiuto
👉 limiti per gruppo societario
👉 controlli sui registri pubblici
👉 verifiche in dichiarazione dei redditi

E soprattutto di un dettaglio che viene sottovalutato continuamente:

il cumulo degli aiuti già ricevuti.

Il caso più frequente riguarda il regime “de minimis”.

Molti conoscono il limite dei 300.000 euro.

Pochi sanno davvero come si calcola.

Perché il conteggio avviene sull’“impresa unica”, considerando anche eventuali società collegate o appartenenti allo stesso gruppo.

E superare il plafond non significa perdere una nuova agevolazione.

Significa rischiare il recupero di quelle già utilizzate.

Con interessi e sanzioni.

Ed è per questo che oggi il controllo preventivo è diventato fondamentale.

Prima di utilizzare un incentivo occorre verificare:

✔ RNA
✔ eventuali registri SIAN o SIPA
✔ quadro normativo europeo applicabile
✔ limiti di cumulo
✔ compatibilità con altri aiuti già fruiti

Perché nel sistema fiscale moderno il beneficio non dipende solo dalla norma italiana.

Dipende soprattutto dalla compatibilità europea.

E c’è un aspetto ancora più importante.

Molte verifiche ormai passano direttamente dal modello Redditi.

Anche il semplice utilizzo di agevolazioni per impatriati, ricercatori o docenti può richiedere valutazioni sul rispetto dei limiti UE e sull’eventuale quota da assoggettare integralmente a tassazione.

E spesso il problema non nasce quando si ottiene il beneficio.

Nasce anni dopo.

Quando arriva il controllo.

🔴 Il problema non è l’IRAP. È dove la deduci.Molte imprese pensano che la deduzione IRAP sia un automatismo.Non lo è.E i...
19/05/2026

🔴 Il problema non è l’IRAP. È dove la deduci.

Molte imprese pensano che la deduzione IRAP sia un automatismo.

Non lo è.

E infatti uno degli errori più frequenti nella compilazione di Redditi 2026 riguarda proprio il rapporto tra:

👉 IRAP contabilizzata
👉 IRAP effettivamente versata
👉 deduzione spettante ai fini IRPEF/IRES

Perché il meccanismo fiscale non segue una sola logica.

Ne segue due contemporaneamente.

Da una parte, l’IRAP imputata a conto economico deve essere ripresa a tassazione nel quadro RF o RG.

Dall’altra, la deduzione è ammessa solo nei limiti dell’IRAP realmente versata nel periodo d’imposta.

Ed è qui che molti sbagliano.

La deduzione infatti non si basa sulla competenza economica.

Si basa sul criterio di cassa.

Tradotto:

👉 conta quanto hai pagato
👉 non quanto hai contabilizzato

Facciamo un esempio concreto.

Se nel 2025:

✔ versi 10.000 euro di acconti IRAP
✔ paghi 2.000 euro di saldo IRAP 2024
✔ contabilizzi a conto economico 12.900 euro

la compilazione corretta sarà:

👉 RF16 in aumento per 12.900 euro
👉 RF55 codice 12 per 1.200 euro, pari al 10% dell’IRAP effettivamente versata nel periodo

Ed esiste un altro dettaglio che molte imprese ignorano.

Le due deduzioni IRAP:

✔ quella forfetaria del 10%
✔ quella analitica riferita al costo del personale

possono convivere.

Ma sempre entro il limite dell’IRAP complessivamente versata o dovuta.

E qui emerge la vera differenza tra compilare… e compilare correttamente.

Perché nel sistema fiscale moderno il problema raramente è la norma.

Il problema è capire:

👉 quale logica segue
👉 quando si applica
👉 e soprattutto dove va esposta nel modello dichiarativo

Ed è spesso proprio lì che nascono errori, controlli e contestazioni.

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🔴 Il decreto fiscale cambia le regole. Ma il vero rischio è accorgersene troppo tardi.Dopo il voto di fiducia al Senato,...
16/05/2026

🔴 Il decreto fiscale cambia le regole. Ma il vero rischio è accorgersene troppo tardi.

Dopo il voto di fiducia al Senato, il nuovo decreto fiscale entra nella fase decisiva e porta con sé modifiche che impattano direttamente imprese, professionisti e partite IVA.

E come spesso accade, il problema non è la norma.

È capire cosa cambia davvero nella pratica.

Sul Concordato Preventivo Biennale, ad esempio, arriva un doppio messaggio molto chiaro.

Da una parte il legislatore prova a spingere le adesioni:

👉 software disponibile entro il 15 maggio
👉 adesione prorogata al 31 ottobre
👉 limiti massimi agli incrementi di reddito concordato per i soggetti con ISA più bassi

Dall’altra, però, emerge una verità che molti stanno ignorando:

il Fisco vuole rendere il concordato più “prevedibile”, ma anche molto più strutturato.

E infatti una delle novità più rilevanti riguarda la deducibilità dell’iperammortamento per le imprese che aderiscono al CPB.

Un segnale preciso.

👉 premiare chi entra nel sistema
👉 controllare meglio chi ne resta fuori

Ma il decreto non si ferma qui.

Viene introdotta una tolleranza di cinque giorni sui pagamenti delle rate iniziali e finali.

Una piccola modifica apparentemente tecnica che, nella realtà, può fare la differenza tra restare dentro o decadere dal beneficio.

Cambiano poi le regole IVA sulle permute, vengono rivisti alcuni limiti sul regime PEX, si modifica la tassazione di dividendi e plusvalenze e vengono introdotte nuove misure anche su Transizione 5.0 e incentivi energetici.

In mezzo a tutte queste novità esiste però un errore che molte aziende continuano a fare:

leggere il decreto come un elenco di agevolazioni.

Non è così.

Un decreto fiscale moderno non cambia solo le imposte.

Cambia i comportamenti richiesti alle imprese.

👉 tempi
👉 pianificazione
👉 gestione documentale
👉 strategia fiscale

Ed è proprio qui che si crea la differenza tra chi utilizza le norme… e chi le subisce.

Perché oggi più che mai, nel sistema fiscale italiano, non basta essere aggiornati.

Serve capire in anticipo dove sta andando il sistema.

🔴 Il problema non è la plusvalenza. È QUANDO la paghi tutta.Dal 2026 cambia una delle logiche fiscali più utilizzate nel...
14/05/2026

🔴 Il problema non è la plusvalenza. È QUANDO la paghi tutta.

Dal 2026 cambia una delle logiche fiscali più utilizzate nella gestione delle cessioni di beni strumentali.

E molte imprese se ne accorgeranno troppo tardi.

La Legge di Bilancio 2026 ha infatti modificato l’art. 86, comma 4, del TUIR eliminando — nella maggior parte dei casi — la possibilità di rateizzare le plusvalenze.

Fino al 31 dicembre 2025 il meccanismo era chiaro:

👉 bene posseduto da almeno 3 anni
👉 possibilità di tassare la plusvalenza in 5 esercizi

Una leva importante per distribuire il carico fiscale nel tempo e gestire meglio gli equilibri finanziari dell’impresa.

Dal 2026, invece, lo scenario cambia radicalmente.

Le plusvalenze su beni strumentali dovranno concorrere interamente al reddito nell’esercizio di realizzo.

Tutto subito.

E qui nasce il vero problema.

Perché molti imprenditori continuano a ragionare con le vecchie regole, convinti che il possesso triennale del bene sia ancora sufficiente per accedere alla rateazione.

Non lo è più.

E il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate è stato netto:

👉 il divieto riguarda anche i beni già posseduti al 31 dicembre 2025
👉 anche se il requisito temporale era già maturato

Questo significa che molte operazioni programmate con una logica fiscale “storica” potrebbero produrre un impatto molto più pesante del previsto.

Restano rateizzabili solo alcune ipotesi specifiche, come:

✔ cessione di azienda o ramo d’azienda
✔ cessione dei diritti sportivi degli atleti professionisti nei casi previsti dalla norma

Per tutto il resto, la logica cambia completamente.

Ed esiste un dettaglio che molti stanno sottovalutando:

le plusvalenze realizzate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina continuano invece a seguire il vecchio regime.

Tradotto:

👉 non conta solo il bene
👉 non conta solo il possesso
👉 conta soprattutto il momento in cui la plusvalenza viene realizzata

Ed è qui che si gioca la vera pianificazione fiscale.

Perché nel sistema tributario moderno, spesso non è l’operazione a cambiare il risultato.

È il tempo.

🔴 Il problema non è il forfetario. È capire QUANDO conta davvero.Sul Concordato Preventivo Biennale continua a esserci u...
11/05/2026

🔴 Il problema non è il forfetario. È capire QUANDO conta davvero.

Sul Concordato Preventivo Biennale continua a esserci una confusione enorme, soprattutto nei casi di fuoriuscita dal regime forfetario per superamento della soglia dei 100.000 euro.

E l’errore più frequente è sempre lo stesso:

pensare che aver avuto il forfetario negli anni precedenti impedisca automaticamente l’accesso al CPB.

Non è così.

La causa di esclusione prevista dall’art. 11, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 13/2024 guarda esclusivamente a un elemento preciso:

👉 il regime applicato nel primo anno del concordato.

Non interessa cosa il contribuente applicasse prima.

Conta solo la situazione fiscale nel primo periodo oggetto del CPB.

Ed è qui che molti sbagliano interpretazione.

Facciamo un esempio concreto.

Un professionista applica il regime forfetario nel 2024, ma nel corso del 2025 supera i 100.000 euro di compensi.

Effetto?

👉 Fuoriuscita immediata dal regime agevolato
👉 Applicazione del regime ordinario già nel 2025
👉 Reddito determinato analiticamente
👉 Applicazione ISA

A quel punto, il 2025 diventa la base informativa sulla quale verrà formulata la proposta di Concordato per il biennio 2026-2027.

E quindi nel 2026 — primo anno del concordato — il contribuente NON è più forfetario.

Di conseguenza, la causa di esclusione non opera.

Tradotto in modo semplice:

👉 il problema non è essere stati forfetari
👉 il problema è esserlo nel primo anno del CPB

Ed è una differenza enorme.

Perché molti contribuenti rischiano di auto-escludersi per una lettura sbagliata della norma.

La verità è che il Concordato Preventivo Biennale non si basa sulle etichette del passato, ma sui dati fiscali effettivi del periodo di riferimento.

E nel sistema fiscale moderno, spesso non è l’errore contabile a creare il problema.

È l’errore interpretativo.

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