AD'B Consulting Srl

AD'B Consulting Srl L’AD’B nasce come aggregazione degli studi professionali di tre dottori commercialisti

20/04/2022

Rapporto tra regimi speciali e reverse charge

Le recenti indicazioni di giurisprudenza e prassi sul rapporto tra i regimi speciali di applicazione dell’IVA e il regime del reverse charge “esterno” mettono in luce che, a seconda delle peculiarità del caso di specie, può prevalere un regime piuttosto che l’altro.

Con l’ordinanza n. 11739 del 12 aprile 2022, la Corte di Cassazione, nel pronunciarsi in merito al rapporto tra il regime di reverse charge cd. “esterno”, di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 e il regime speciale delle agenzie di viaggio e turismo, di cui all’art. 74-ter dello stesso D.P.R. n. 633/1972, ha affermato che l’agenzia di viaggio che abbia ricevuto fatture per prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, da fornitori di altri Paesi, è tenuta ad applicare l’IVA con il sistema dell’inversione contabile, senza avere tuttavia il diritto di esercitare la detrazione, in quanto preclusa dal regime speciale.

Per i giudici di legittimità, il regime di reverse charge attiene all’individuazione del debitore d’imposta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere da un soggetto non residente nei confronti del cessionario/committente italiano; il regime speciale delle agenzie di viaggi riguarda, invece, la determinazione del “margine” delle prestazioni rese dall’agenzia, con divieto di detrazione e rimborso dell’imposta a monte.
Di interesse ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 582 del 13 settembre 2021, ha chiarito che, per la rivendita di oggetti d’arte nel territorio italiano con applicazione del regime del margine, non trova applicazione il sistema del reverse charge “esterno”, con la conseguenza che il soggetto estero deve identificarsi ai fini IVA in Italia anche se il cessionario è un soggetto passivo ivi stabilito.

Il dubbio interpretativo sollevato dall’istante è relativo alla modalità di applicazione del regime speciale, di cui agli artt. 36 e ss. del D.L. n. 41/1995, in sede di rivendita delle opere d’arte a soggetti passivi italiani, non essendo chiaro se l’IVA sul margine debba essere applicata dal rappresentante fiscale oppure, in base all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, dal cessionario.

A favore della prima soluzione, l’istante osserva che il regime del margine è ancorato alla natura del bene piuttosto che ai requisiti soggettivi di coloro che, a vario titolo, intervengono nella sequenza di passaggi di acquisto e rivendita e che, nell’ambito delle opere d’arte, stante le particolari modalità di liquidazione, assolvimento dell’IVA che caratterizzano il regime in esame, nemmeno le operazioni intracomunitarie sono considerate tali, in quanto sarebbe impossibile per l’acquirente applicare il meccanismo del reverse charge, salvo che quest’ultimo non venga a conoscenza di quanto pagato dal venditore.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato tale impostazione, in considerazione delle peculiarità che caratterizzano il regime del margine, basato sull’applicazione dell’IVA sul solo utile lordo realizzato dal rivenditore, cioè sulla differenza (cd. “margine”) fra il prezzo di vendita e quello d’acquisto maggiorato delle spese di riparazione e di quelle accessorie.

Deve, pertanto, attribuirsi la prevalenza, nella fattispecie in esame, alle disposizioni che regolano il regime speciale rispetto all’ordinaria modalità di assolvimento dell’imposta prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 per le operazioni, territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, basata sulla traslazione dell’obbligo d’imposta sul cessionario.

A favore di questa conclusione depone la prevalenza accordata dal legislatore al regime speciale nell’ambito delle operazioni aventi per oggetto opere d’arte spedite o trasportate a destinazione di soggetti passivi di altri Paesi membri, che sono infatti considerate operazioni interne al Paese membro del cedente e non operazioni intracomunitarie, il cui debitore d’imposta è normalmente il cessionario.

25/01/2022
25/01/2022

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in Italia da non residenti

Le fatture che recano l’addebito dell’iva sono da considerarsi irregolari

Autore: Giovanni Riccio

A partire dal 1° gennaio 2010 l’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972 stabilisce che gli obblighi di assolvimento dell’iva conseguenti alle cessioni di beni, ed alle prestazioni di servizi, effettuate in Italia da soggetti non residenti, nei confronti di soggetti stabiliti sul territorio nazionale, sono adempiuti dai cessionari, ovvero dai committenti.

Nonostante sia passato oltre un decennio dalla modifica introdotta dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 18 relativo all’ “Attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE che modificano la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché il sistema comune dell'IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie”, agli operatori italiani capita sovente di ricevere le fatture in esame, emesse da soggetti non residenti identificati in Italia, con addebito dell’imposta sul valore aggiunto: tali fatture sono da considerarsi irregolari.

Dal dettato del comma 2 dell’articolo 17 emerge inequivocabilmente che le cessioni di beni effettuate in Italia da un soggetto che non è stabilito nel territorio nazionale, nei confronti di un soggetto che invece lo è, rientrano nel perimetro del meccanismo di applicazione del reverse charge, vale a dire che il soggetto stabilito in Italia è tenuto ad assolvere agli obblighi del debitore dell’imposta.

L’assolvimento dell’iva varia a seconda che il cedente, o il prestatore, sia un soggetto comunitario, ovvero non UE.

Nel primo caso avviene mediante l’integrazione della fattura e la relativa doppia annotazione. Nell’altra ipotesi, quindi qualora si trattasse di un soggetto stabilito al di fuori dei confini comunitari, si procede con l’emissione di un’autofattura.

Le modalità descritte di assolvimento dell’imposta a cura di quello che ai sensi dell’articolo 17, comma 2, è qualificato come debitore di imposta, prescindono dalla circostanza che il cedente sia identificato in Italia (risoluzione n. 89/E, 25 agosto 2010).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la riforma del 2010 in recepimento delle citate direttive comunitarie, rappresenta un “radicale cambiamento [che] comporta - per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato - che quest’ultimo assuma sempre la qualifica di debitore dell’imposta, da assolvere mediante applicazione del meccanismo del reverse charge. Ciò anche nell’eventualità in cui il soggetto non residente sia identificato nel territorio dello Stato o ivi disponga di un rappresentante fiscale” (circolare n. 14/E, 18 marzo 2010).

Per i cedenti, ovvero per i prestatori, anche se direttamente identificatisi in Italia, non vi è l’obbligo di emissione della fattura elettronica. Rispetto ai documenti ricevuti, il soggetto nazionale dovrà procedere alla presentazione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (cd. esterometro). Ricordiamo che l’obbligo della presentazione è previsto per le operazioni effettuate sino al prossimo 30 giugno.

L’irregolarità della fattura pone in capo al cessionario la problematica delle sanzioni che si rendono applicabili e la possibilità o meno di esercitare il diritto alla detrazione sulla base di un documento non regolare.

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul tema con la risposta all’interpello n. 501 del 22 luglio 2021.

Con tale arresto di prassi, l’Erario ha ribadito che se nel caso di cui ci occupiamo il debitore di imposta è il soggetto passivo IVA italiano, il documento emesso dal soggetto estero con addebito di iva è da considerarsi irrilevante e va chiesta l’emissione di un documento corretto con la partita iva del fornitore estero.

L’Agenzia attesta che è fatto salvo il diritto alla detrazione dell’iva nel caso il cessionario assolva l’imposta nei modi ordinari, vale a dire registrando la fattura irregolare.

In ordine all’aspetto sanzionatorio, l’interpello precisa che in capo al cessionario, ovvero al committente, si rende applicabile la sanzione di cui all’articolo 6, comma 9-bis 1, del D. Lgs. 471/1997, la quale prevede in luogo dell’applicazione di quella in misura proporzionale rispetto all’imposta, quella fissa compresa fra 250 euro e 10.000 euro, definibile mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 472/1997. Il cedente, o il prestatore, è solidalmente responsabile dell’importo sanzionatorio.

Infine, è il caso di precisare che viene comminata la sanzione ordinaria “quando l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario anziché mediante l'inversione contabile è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole."

21/01/2022

Via libera al decreto Sostegni ter

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto con le norme per contenere i rincari delle bollette e le misure con le risorse per i comparti più colpiti dalle ultime strette anti-Covid. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ecco cosa prevede il provvedimento (che vale complessivamente 1,6 miliardi di euro) secondo il comunicato diffuso dal governo e la bozza fatta circolare dai media.

I fondi per attività economiche

Una fetta consistente di fondi andrà alle imprese in difficoltà: "Abbiamo stanziato 390 milioni di euro per le attività colpite dalla pandemia, aumentando a 30 milioni il fondo per discoteche e sale da ballo. Un sostegno doveroso da parte del governo". Ad affermarlo in una nota è il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti dopo il via libera del Consiglio dei ministri al dl Sostegni ter.

Settori in difficoltà

Il decreto interviene a sostegno dei settori che sono stati chiusi a seguito della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiato.

Tra essi i seguenti settori:

parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. attività di organizzazione di feste e cerimonie, wedding, hotellerie, ristorazione, catering, bar-caffè e gestione di piscinecommercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in pelle.turismo, alloggi turistici, agenzie e tour operator, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termalidiscoteche, sale giochi e biliardi, sale Bingo, musei e gestioni di stazioni per autobus, funicolari e seggiovie spettacolo, cinema e audiovisivosportAiuti alle Regioni e indennizzi per i danni da vaccino

Il contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza Covid-19 sostenute dalle Regioni e Province autonome "è incrementato di 400 milioni di euro per l’anno 2022". È quanto emerge da una bozza diffusa dai media nazionali del decreto Sostegni ter.

Coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti- Covid'' sono previsti rimborsi per una spesa complessiva di 150 milioni di euro, di cui 50 saranno stanziati nel 2022 e 100 nel 2023, prevede ancora la bozza.

Lotta al caro bollette per le imprese

Con il provvedimento, il governo interviene nuovamente con un ulteriore 1,7 miliardi, un totale nel periodo gennaio/marzo 2022 di 5,5 miliardi. Questo intervento è maggiormente mirato a sostenere il mondo delle imprese. Saranno annullati gli oneri di sistema per il primo trimestre dell'anno per le imprese con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kw. Una misura questa pari a 1,2 miliardi di euro. "Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico - si legge - l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal primo gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico".

Dal 1° febbraio al 31 dicembre, inoltre, sull'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili 'è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia''. Qualora la differenza sia positiva, il Gse ''eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il Gse conguaglia o provvede a richiedere al produttore gli importi corrispondenti''. Eventuali extraprofitti serviranno a compensare il caro bollette: "I relativi proventi - prevede la bozza - sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa, per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico".

Bonus affitti per attività colpite dalla pandemia

Arriva poi il bonus affitti per le attività in difficoltà, che operano nel settore del turismo, per i primi 3 mesi del 2022, per una spesa di 128,1 milioni di euro. Il credito d'imposta è pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il bonus spetta a condizione che ''i soggetti ivi indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019''.

Proroga della cassa integrazione

La bozza prevede anche che le imprese "con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale’' possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale, per una durata massima di ulteriori 26 settimane, fruibili fino al 31 marzo 2022. I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 42,7 milioni di euro per l’anno 2022. L’Inps dovrà monitorare il limite di spesa e, qualora emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, ‘’non prende in considerazione ulteriori domande’’.

Ffp2 in arrivo nelle scuole

"Il lavoro di questi giorni per dare una risposta immediata alle sollecitazioni del mondo della scuola che chiedeva giustamente le forniture di mascherine Ffp2 si è concretizzato oggi al consiglio dei ministri. Nel decreto è infatti previsto lo stanziamento di oltre 45 milioni di euro per la fornitura di Ffp2 ad alunni e personale scolastico in auto sorveglianza, da parte di farmacie rivenditori, sulla base di un’attestazione dell’istituzione scolastica interessata che ne comprovi l'esigenza. Lo avevo preannunciato ieri, ed oggi lo stanziamento è in norma". Così la sottosegretaria all'istruzione Barbara Floridia, senatrice M5s.

Integrazione elettronica acquisti interni in regime di reverse-charge: normativa e proceduraQuando è obbligatorio proced...
17/01/2022

Integrazione elettronica acquisti interni in regime di reverse-charge: normativa e procedura

Quando è obbligatorio procedere all’integrazione di una fattura di acquisto, o all’emissione di una autofattura che deriva da una operazione di acquisto, tramite emissione di un documento elettronico in formato XML fattura elettronica, da trasmettere telematicamente al Sistema di Interscambio?

È questa la domanda che sempre più di frequente viene posta, a causa di un fisco elettronico sempre più complicato e soggetto a continue variazioni degli adempimenti posti a carico dei contribuenti.

Facciamo chiarezza, evidenziando una prima, fondamentale, differenza: gli acquisti effettuati da soggetti non residenti (Ue ed Extra UE) prevedono un trattamento, ben diverso da quello previsto per gli acquisti interni (fornitore italiano) soggetti ad integrazione in quanto operazioni rientranti nel regime del reverse charge.

Gran parte della confusione deriva proprio dal fatto che, a partire dal 2022, qualcosa cambierà, ma solo con riferimento agli acquisti effettuati da soggetti non residenti. Per questi tipi di operazione, infatti, a partire dal 1° luglio 2022, si rende obbligatorio effettuare l’operazione di integrazione o l’emissione di autofattura mediante predisposizione di un file XML conforme al tracciato di fattura elettronica, da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Questo obbligo deriva dal fatto che viene meno l’adempimento della trasmissione telematica, a cadenza trimestrale, del cd. “esterometro” (comunicazione periodica delle operazioni transfrontaliere). L’esterometro, infatti, viene “spacchettato” in tanti invii di singoli files XML relativi alle operazioni di integrazione / emissione di autofattura, cui corrispondono altrettanti acquisti esteri.

Se per le operazioni con l’estero, effettivamente, è previsto un obbligo di “integrazione elettronica”, ma solo a valere dalle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, completamente diverso è il trattamento previsto per le operazioni di integrazione di operazioni interne soggette a reverse charge, per le quali attualmente non è previsto alcun obbligo di integrazione in formato elettronico, né ora, né in futuro, salvo che non intervengano in seguito nuove modifiche alla norma.

Le operazioni a reverse charge interno, pertanto, possono continuare ad essere gestite come sempre, ovvero “su carta”, stampando la fattura, annotando sulla stessa l’operazione di integrazione e registrando il documento sia sul registro degli acquisti che sul registro delle fatture emesse; in alternativa alla stampa della fattura ed annotazione sulla stessa, è possibile produrre un documento separato, che contiene tutti i dati relativi alla fattura integrata e l’integrazione dell’IVA. I documenti di integrazione cartacei possono essere conservati in modalità analogica (solo su carta).

Quanto sopra per quanto riguarda gli obblighi previsti dalla normativa ad oggi vigente, tuttavia, sia per quanto riguarda gli acquisti effettuati con controparti estere, sia per quanto riguarda le operazioni interne soggette a reverse charge, è obbligatorio procedere alle operazioni di integrazione / autofattura in formato elettronico se si vogliono utilizzare i registri IVA precompilati. Infatti, i dati proposti dall’Agenzia non possono essere integrati sulla piattaforma Fatture e Corrispettivi; di conseguenza, se si vogliono utilizzare i precompilati, tutte le operazioni di integrazione / autofattura devono transitare dal Sistema di Interscambio, e quindi essere gestite in elettronico, anche quando non è previsto un obbligo di legge in tal senso.

Laddove si voglia perseguire questa strada (ripetiamo, su base volontaria, o per comodità o perché si vogliono utilizzare i precompilati IVA), nel caso delle operazioni a reverse charge interno occorre emettere un documento codificato TD16 “Integrazione fattura da reverse charge interno”, da trasmettere entro il giorno 15 del mese successivo alla data di emissione (ma se si vuole utilizzare i precompilati l’Agenzia delle Entrate suggerisce l’invio entro la fine del mese di emissione), seguendo le seguenti regole:
Tipo documento: TD16Cedente prestatore: i dati del fornitore che ha emesso la fattura in reverse chargeCessionario committente: i dati del cliente che effettua l’integrazioneData (campo 2.1.1.3): data di ricezione della fattura da parte del fornitore, o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura ricevuta dal fornitoreImponibile e IVA applicabileCampo 2.1.6: indicazione dell’identificativo IdSDI attribuito alla fattura originariamente ricevuta dal fornitore (ciò consente al Sistema di Interscambio di comprendere “l’aggancio” tra la fattura originariamente ricevuta con codice natura IVA N6.x e la conseguente operazione di integrazione IVA)Numero documento: numero attribuito al documento di integrazione IVA (è consigliabile utilizzare una numerazione ad hoc, ovvero un sezionale dedicato ai documenti di integrazione).
Esempio
La “Beta SRL” ha ricevuto in data 13/01/2022 una fattura dalla “Edile SAS”, nr. 2 del 13/01/2022, per lavori eseguiti nell’ambito di un subappalto nel settore edile. La fattura pervenuta dal fornitore Edile SAS riporta codice natura IVA N6.3 (inversione contabile - subappalto nel settore edile); l’ammontare della fattura è pari a 10.000 euro e l’identificativo SdI/file è il numero 6473821529.

L’operazione di integrazione IVA, se effettuata in formato elettronico, produce un file XML da trasmettere al Sistema di Interscambio così strutturato:

11/01/2022

Obbligo comunicazione lavoro occasionale: come fare

L’articolo 13 del Decreto legge 21 ottobre 2021 numero 146 (convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021 numero 215), cosiddetto Decreto “Fiscale”, modifica l’articolo 14 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81 contenente norme “in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

La novità, introdotta in sede di conversione in legge del Decreto, prevede “al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’utilizzo del lavoro autonomo occasionale, l’obbligo in capo al committente di segnalare “l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori” a mezzo invio di “preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio”.

L’invio della comunicazione “mediante SMS o posta elettronica” dovrà avvenire con le modalità operative definite dall’articolo 15 comma 3 del Decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81, in materia di prestazioni rese dai lavoratori intermittenti.

La violazione degli obblighi è punita con una “sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione”.

In questi casi non si “applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124”.

Vediamo di seguito la procedura per la comunicazione obbligatoria di utilizzo dei lavoratori occasionali.

L'articolo è tratto dall' e book dello stesso autore: "Lavoro autonomo occasionale Guida completa dopo la legge di bilancio 2022"

1) Comunicazione preventiva occasionali: il rinvio al lavoro intermittente
2) Modello e metodi di invio della comunicazione preventiva
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Comunicazione preventiva occasionali: il rinvio al lavoro intermittente
L’articolo 14 del Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come modificato dal Decreto “Fiscale”, sulle modalità operative della comunicazione riguardante i lavoratori autonomi occasionali rinvia all’articolo 15 comma 3 del citato D.lgs. 81/2015.

Questa norma prevede l’obbligo per il datore di lavoro:

prima dell’inizio della prestazione lavorativa;
ovvero prima di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni;
nell’ambito dei rapporti di lavoro intermittente, di “comunicarne la durata alla direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica”.

Nel frattempo la DTL è divenuta Ispettorato territoriale del lavoro e la comunicazione (da inoltrarsi anche nel giorno stesso di inizio della prestazione purché prima dell’effettivo impiego del lavoratore) avviene (come indicato dal Decreto Ministeriale 27 marzo 2013 e dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 giugno 2013 numero 27) a mezzo invio del Modello “Uni-Intermittente”.

Modello e metodi di invio della comunicazione preventiva
Il modello in questione “che non sostituisce in alcun modo la comunicazione preventiva di assunzione” (Circolare numero 27/2013) contiene:

dati identificativi del datore di lavoro e del lavoratore;
la data di inizio e fine della prestazione lavorativa cui la chiamata si riferisce.

I possibili canali di invio della comunicazione comprendono:

Portale “cliclavoro.gov.it – Aziende – Adempimenti – Lavoro intermittente” per gli utenti in possesso delle credenziali SPID o CIE;
Email inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected];
SMS al numero 339.9942256 contenente almeno il codice fiscale del lavoratore;
“App Lavoro Intermittente” disponibile per smartphone e tablet.
ATTENZIONE

In caso di malfunzionamento dei sistemi di trasmissione, l’invio della comunicazione preventiva può avvenire a mezzo fax indirizzato all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ex DTL) competente. Al datore di lavoro è comunque fatto obbligo di conservare copia del fax oltre alla ricevuta di EVENTUALE malfunzionamento rilasciata dal servizio informatico.

07/01/2022

Niente obbligo di fattura elettronica dal 1° gennaio 2022 per i contribuenti nel regime forfettario. Rimane ancora facoltativa la scelta da parte dei titolari di partita Iva che aderiscono al forfait (ex articolo 1, legge 190/2014, commi da 54 a 89) e che potranno continuare validamente a emettere fattura cartacea per documentare vendite e prestazioni di servizi.

Se è pur vero che l’Italia aveva chiesto all’Europa l’autorizzazione ad estendere la fattura digitale fino al 2024 inserendo tra i soggetti obbligati anche i forfettari – e ricevendo lo scorso 13 dicembre il via libera da parte del Consiglio europeo (decisione n. 2021/2251) – questo però non significa obbligo immediato. Nonostante la notizia dell’obbligo sia circolata come “cosa fatta”, va infatti ricordato che è necessaria una norma interna, ad hoc, che recepisca nel nostro ordinamento questa possibilità. E fin quando non verrà adottata tale norma i forfettari potranno considerarsi ancora esonerati dalla fattura elettronica (salvo il caso che essa sia da emettere nei confronti della pubblica amministrazione).

Le verifiche sul regime

Con la legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021) non ci sono state novità di rilievo che interessano sotto il profilo applicativo il regime forfettario. Tuttavia per i contribuenti e i loro consulenti può essere utile riscontrare in questi primi giorni dell’anno se ci sono i presupposti per poter applicare il regime anche nel 2022.

A tal fine è utile ripercorrere alcune delle regole principali che, stando all’attuale normativa consentono di mantenere il regime forfettario anche per l’anno in corso.

Gli incassi

In primo luogo, va ricordato che si tratta di un regime di cassa; per cui il limite di ricavi/compensi fissato a 65mila euro guarda all’incassato e non necessariamente all’emissione della fattura se e nella misura in cui al documento non segue l’immediato introito finanziario. Per questa via è quindi necessario verificare, che nel 2021 non sia stato sforato il limite di ricavi/compensi incassati, facendo attenzione al fatto che, per le neo partite Iva, sarà altresì necessario, ragguagliare ad anno l’incasso.

Nel fare questo calcolo è d’obbligo ricordare che, per i professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata Inps la rivalsa (4%) è considerata come compenso ai fini Irpef e concorre alla formazione del reddito imponibile per cui va attenzionata ai fini del rispetto del limite.

Discorso diverso invece per i professionisti iscritti ad una cassa di previdenza di categoria che non vanno sommati ai ricavi/compensi.

Fatture all’ex datore

Particolare attenzione va posta anche nelle situazioni in cui, il forfettario si trova a conseguire ricavi/compensi derivanti da fatture incassate nei confronti dell’ex datore, ovvero di soggetti direttamente od indirettamente a questi riconducibili. Qui il periodo di monitoraggio interessa fino ai due precedenti periodi d’imposta.

In questi casi è importante ricordare che i ricavi/compensi percepiti nell’anno nei confronti dell’ex datore di lavoro, in ogni caso, non devono superare il 50% del totale degli incassi. Anche qui va precisato che, per le neo partite Iva il controllo va fatto a fine anno e se si verifica l’incompatibilità essa scatta dal periodo d’imposta successivo.

Pertanto, ad esempio, se il contribuente ha cessato nel 2021 un precedente rapporto di lavoro dipendente, e successivamente con la sua nuova partita Iva forfettaria ha fatturato (e incassato) durante lo stesso 2021 ricavi in prevalenza nei confronti dello stesso ex datore di lavoro, o di soggetti ad esso riconducibili, cesserà dal regime solo dal 2022, ben potendo conservare il suo status di forfettario nel 2021.

Partecipazioni

Ancora diversa è la regola che disciplina il mantenimento del regime forfettario in caso di partecipazione in società di persone/associazioni/imprese familiari ex articolo 5 del Tuir (articolo 1, comma 57, lettera d). La circolare 9/E/2019 sostiene che in caso di acquisizione in corso d’anno di una partecipazione per eredità, il contribuente fuoriuscirà dal regime forfettario dall’anno successivo se entro la fine dell’anno “di ricevimento della quota”, non procederà alla cessione di tale partecipazione.

Al di fuori di tale casistica particolare, stando al tenore letterale dei chiarimenti delle Entrate, non è invece ammessa la possibilità di cedere la partecipazione in corso d’anno al fine di poter comunque beneficiare del regime forfettario nell’anno stesso. Viceversa qualora un contribuente, in possesso di partita Iva (regime ordinario), abbia provveduto nel corso del 2021 a cedere le quote di partecipazione in società di persone può avvalersi del forfettario dal 2022.

03/01/2022

L’esercizio del diritto alla detrazione: le fattura a “cavallo” dell’anno

Autore: Nicola Forte

Con l’ingresso nel 2022 è possibile che i contribuenti abbiano ricevuto una o più fatture recanti data dicembre 2021 e riferibili ad operazioni effettuate nell’ultimo mese dell’anno. Si pone il problema di individuare il momento a partire dal quale l’Iva potrà essere considerata in detrazione (art. 19 del D.P.R. n. 633/1972).

Ci si domanda, quindi, se sia possibile far valere tale diritto all’interno della dichiarazione Iva annuale allorquando si procederà a riliquidare l’imposta dell’intera annualità. Trattandosi di operazioni la cui esigibilità si è verificata nel mese di dicembre del 2021, cioè quando l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, la riposta sembra essere positiva, ma in realtà non è così. Non è quindi corretto retrodatare l’esercizio del diritto alla detrazione rispetto al momento di ricezione della fattura.

La fattispecie descritta risulta puntualmente disciplinata dall’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998 che indica le modalità di liquidazione del tributo. Tale disposizione prevede espressamente la non applicabilità per le fatture a “cavallo d’anno” della regola che consente di retrodatare l’esercizio del diritto alla detrazione allorquando il contribuente abbia ricevuto la fattura entro il giorno 15 del mese successivo rispetto al momento di effettuazione dell’operazione.

La retrodatazione della detrazione è possibile esclusivamente con riferimento alle fatture ricevute nello stesso anno in cui le prestazioni si considerano effettuate, ma non, invece, per le fatture che sono state ricevute nel periodo d’imposta successivo.

Si consideri, ad esempio, il caso in cui nel mese di novembre dell’anno 2021 il contribuente abbia ricevuto una partita di merce. È necessario distinguere se la fattura è stata ricevuta entro il 15 dicembre 2021 o nel periodo compreso tra il 16 e il 31 dicembre.

Nel primo caso, se la fattura perviene a destinazione, per il tramite del Sistema di Interscambio, entro il 15 dicembre, sarà possibile considerare l’Iva a credito nel periodo di liquidazione di novembre. Viceversa, se il documento fosse consegnato dopo tale data entro il 31 dicembre, l’Iva a credito risulterà detraibile nel periodo di liquidazione di dicembre. In questo caso il contribuente potrà anche registrare il documento nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile dell’anno 2022, ma l’Iva a credito concorrerà in tale ipotesi nel risultato della liquidazione annuale confluendo all’interno della dichiarazione Iva annuale. Viceversa, se la fattura, ricevuta nel mese di dicembre dell’anno 2021, dovesse essere registrata dopo la data del 30 aprile 2022, quindi dopo lo spirare del termine di presentazione della dichiarazione annuale, il contribuente non potrà più esercitare il diritto alla detrazione del tributo.

Si consideri ora il caso in cui la partita di merce sia stata consegnata nel mese di dicembre dell’anno 2021. Se la fattura, recante la data dell’anno 2021, dovesse essere ricevuta, per il tramite dello SDI nel mese di gennaio dell’anno 2022, non sarà consentita la retrodatazione della detrazione del tributo. Tale diritto potrà essere esercitato in una delle liquidazioni periodiche dell’anno 2022.

In alternativa la fattura ricevuta nel mese di gennaio dell’anno 2022 potrà essere registrata nel libro delle fatture entro il 30 aprile 2023. Anche in questa ipotesi la detrazione potrà essere esercitata al più tardi all’interno della dichiarazione Iva annuale relativa al periodo d’imposta 2022. Superato tale periodo l’esercizio del diritto alla detrazione risulterà definitivamente precluso. L’eventuale esercizio del diritto non spettante determinerà l’irrogazione di una sanzione compresa tra il 90 e il 180 per cento dell’Iva considerata in detrazione.

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