20/04/2022
Rapporto tra regimi speciali e reverse charge
Le recenti indicazioni di giurisprudenza e prassi sul rapporto tra i regimi speciali di applicazione dell’IVA e il regime del reverse charge “esterno” mettono in luce che, a seconda delle peculiarità del caso di specie, può prevalere un regime piuttosto che l’altro.
Con l’ordinanza n. 11739 del 12 aprile 2022, la Corte di Cassazione, nel pronunciarsi in merito al rapporto tra il regime di reverse charge cd. “esterno”, di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 e il regime speciale delle agenzie di viaggio e turismo, di cui all’art. 74-ter dello stesso D.P.R. n. 633/1972, ha affermato che l’agenzia di viaggio che abbia ricevuto fatture per prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, da fornitori di altri Paesi, è tenuta ad applicare l’IVA con il sistema dell’inversione contabile, senza avere tuttavia il diritto di esercitare la detrazione, in quanto preclusa dal regime speciale.
Per i giudici di legittimità, il regime di reverse charge attiene all’individuazione del debitore d’imposta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere da un soggetto non residente nei confronti del cessionario/committente italiano; il regime speciale delle agenzie di viaggi riguarda, invece, la determinazione del “margine” delle prestazioni rese dall’agenzia, con divieto di detrazione e rimborso dell’imposta a monte.
Di interesse ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 582 del 13 settembre 2021, ha chiarito che, per la rivendita di oggetti d’arte nel territorio italiano con applicazione del regime del margine, non trova applicazione il sistema del reverse charge “esterno”, con la conseguenza che il soggetto estero deve identificarsi ai fini IVA in Italia anche se il cessionario è un soggetto passivo ivi stabilito.
Il dubbio interpretativo sollevato dall’istante è relativo alla modalità di applicazione del regime speciale, di cui agli artt. 36 e ss. del D.L. n. 41/1995, in sede di rivendita delle opere d’arte a soggetti passivi italiani, non essendo chiaro se l’IVA sul margine debba essere applicata dal rappresentante fiscale oppure, in base all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, dal cessionario.
A favore della prima soluzione, l’istante osserva che il regime del margine è ancorato alla natura del bene piuttosto che ai requisiti soggettivi di coloro che, a vario titolo, intervengono nella sequenza di passaggi di acquisto e rivendita e che, nell’ambito delle opere d’arte, stante le particolari modalità di liquidazione, assolvimento dell’IVA che caratterizzano il regime in esame, nemmeno le operazioni intracomunitarie sono considerate tali, in quanto sarebbe impossibile per l’acquirente applicare il meccanismo del reverse charge, salvo che quest’ultimo non venga a conoscenza di quanto pagato dal venditore.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato tale impostazione, in considerazione delle peculiarità che caratterizzano il regime del margine, basato sull’applicazione dell’IVA sul solo utile lordo realizzato dal rivenditore, cioè sulla differenza (cd. “margine”) fra il prezzo di vendita e quello d’acquisto maggiorato delle spese di riparazione e di quelle accessorie.
Deve, pertanto, attribuirsi la prevalenza, nella fattispecie in esame, alle disposizioni che regolano il regime speciale rispetto all’ordinaria modalità di assolvimento dell’imposta prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 per le operazioni, territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato, effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, basata sulla traslazione dell’obbligo d’imposta sul cessionario.
A favore di questa conclusione depone la prevalenza accordata dal legislatore al regime speciale nell’ambito delle operazioni aventi per oggetto opere d’arte spedite o trasportate a destinazione di soggetti passivi di altri Paesi membri, che sono infatti considerate operazioni interne al Paese membro del cedente e non operazioni intracomunitarie, il cui debitore d’imposta è normalmente il cessionario.