01/12/2014
Al 16 dicembre il versamento del saldo IMU
Scade il 16 dicembre il versamento del saldo IMU per il 2014. La rata di dicembre si calcola applicando le aliquote approvate dai comuni e pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze e sottraendo quanto già versato a titolo di prima rata a giugno.
Il versamento dell'IMU
L’IMU è dovuta in base valore dell’immobile posseduto.
Nel caso di fabbricati, occorre distinguere fra:
fabbricati iscritti in catasto;
fabbricati non iscritti in catasto;
fabbricati di interesse storico e artistico.
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito dalla rendita attribuita agli stessi, rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti indicati:
per la categoria A (escluso A/10) , cioè per le abitazioni, si moltiplica per 160;
per la categoria C (escluso C/1), cioè rimesse, autorimesse, tettoie, si moltiplica per 160;
per la categoria A/10, cioè studi privati, e D/5, cioè banche e assicurazioni, si moltiplica per 80;
per la categoria C/1, cioè negozi e botteghe, si moltiplica per 55;
per la categoria B, cioè convitti, ospedali, conventi, ricoveri, ecc, e per i fabbricati C/3,C/4, C/5, cioè laboratori, stabilimenti balneari, ecc, si moltiplica per 140;
per la categoria D (escluso D/5), cioè opifici e immobili a destinazione speciale e particolare, se iscritti in catasto, si moltiplica per 65.
Gli immobili non ancora iscritti in catasto sono solitamente inseriti nella categoria D: si tratta di fabbricati ad uso strumentale (ad esempio: capannoni, ecc.), il cui valore è definito sulla base delle scritture contabili dell’impresa che ne è proprietaria.
Per questi fabbricati l'imposta si calcola partendo dal loro costo originario e applicando i coefficienti di aggiornamento previsti da apposite disposizioni del Ministero delle Entrate e Finanze.
Per gli immobili di interesse storico e artistico l'imposta è dovuta in base ad una rendita catastale ridotta, determinata dalla tariffa d’estimo minore fra quelle applicate per le abitazioni della stessa zona censuaria. Si tratta comunque di immobili poco comuni, con caratteristiche e vincoli specifici, la cui individuazione è solitamente effettuata da enti preposti alla tutela del patrimonio storico-artistico.
Per i terreni agricoli la base imponibile è il loro reddito domenicale (cioè il reddito relativo alla proprietà del bene e non quello derivante dal concreto esercizio dell'attività agricola), rivalutato del 25% e moltiplicato per 75:
(Reddito domenicale + 25%) x 75
Se posseduti e condotti da imprenditori agricoli o da coltivatori diretti, sono comunque esenti dall’imposta, analogamente ai fabbricati rurali utilizzati da questi soggetti (l’esenzione non compete ai proprietari di terreni e fabbricati rurali che non rivestano la suddetta qualifica).
Sulle aree edificabili si paga in base al loro valore venale, fissato al 1° gennaio dell’anno. Si tratta evidentemente di un valore variabile, a differenza di quanto indicato per fabbricati e terreni agricoli, che tiene conto delle eventuali variazioni dovute a situazioni specifiche (ad esempio, se siano utilizzati da coltivatori o meno, se siano incolti, ecc.).
L’IMU è dovuta per anno solare ed è commisurata ai mesi di possesso dell’immobile, considerandola dovuta per l’intero mese se il possesso è superiore a 15 giorni.
L’imposta deve essere anche rapportata alla quota di possesso: nel caso di più soggetti possessori del medesimo immobile, ciascuno è tenuto al pagamento in base alla propria quota.
Aliquote
Per quanto riguarda le aliquote è previsto sostanzialmente che:
• l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76%. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
• l'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze (si ricorda che sono soggetti all’imposta solo le abitazioni principali classificata A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze). I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
• l'aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9, co. 3-bis D.L. 557/1993). I Comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1%.
Occorre però, tener conto di quanto previsto anche ai fini della TASI, la componente dell’imposta unica comunale che, da quest’anno, ha colpito i fabbricati.
In pratica, bisogna considerare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille (e cioè 1,06%), il cumulo massimo di imposta TASI-IMU, per il 2014 potrà essere il seguente:
• abitazioni principali: 0,33% (0,25% di aliquota massima + 0,08% di eventuale maggiorazione;
• altri immobili: 1,14% (1,06% di tetto massimo IMU-TASI + 0,08% di eventuale maggiorazione).
Scadenze di versamento
Il versamento può essere effettuato in una unica soluzione entro il 16 giugno, oppure in due rate, la prima in acconto entro il 16 giugno, la seconda a saldo, entro il 16 dicembre.
Il versamento della rata di Dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno.
In pratica, per il calcolo del saldo di dicembre, sulla base imponibile va applicata l’aliquota approvata, entro il 21 ottobre, dal Comune con apposita delibera, consultabile sul sito del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.it) e dal totale così determinato, va scomputato quanto già versato a giugno.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano le aliquote e detrazioni adottate per l'anno precedente, nel nostro caso, per il 2013 e, dal totale, va scomputato quanto versato a giugno.
Esenzioni
L’IMU attualmente, non è dovuta:
sull’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di tipo signorile, le ville, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico (categorie catastali A1, A8 e A9), nonché sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp;
sui fabbricati rurali, purché strumentali, cioè utilizzati da chi coltiva il fondo (anche non proprietario) e, in genere, da chi esercita attività agricola.
I Comuni possono inoltre equiparare alla prima casa gli immobili e le relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, se da questi adibiti ad abitazione principale, con la facoltà di subordinare tale beneficio alla applicazione degli indicatori di capacità economica previsti dal modello ISEE.
Modalità di versamento
L’IMU si paga con versamento diretto da parte del contribuente, utilizzando il modello F24, reperibile presso gli sportelli bancari e gli uffici postali, nell’ apposita sezione e deve essere compilato un rigo per ogni comune in cui si posseggano degli immobili. In esso devono essere indicati:
il codice del comune;
il numero dei fabbricati posseduti in quel comune;
per i fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali va distinta la quota destinata allo Stato e quella destinata al Comune;
se si tratta di versamento in acconto oppure a saldo;
l'importo dovuto.
Il versamento può essere effettuato anche mediante un bollettino postale. In tal caso, il numero di conto corrente (1008857615, uguale per tutti i comuni italiani) e l’intestazione (Pagamento IMU) sono già prestampate.
Sul bollettino devono essere indicati:
l’importo dovuto;
il codice del comune;
il numero dei fabbricati posseduti in quel comune;
se si tratta di versamento in acconto oppure a saldo.