13/11/2018
Definizione agevolata 2018, cosiddetta “rottamazione-ter”
Caratteristiche:
• periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 10 rate ripartite in 5 anni;
• tasso di interesse ridotto, 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019 invece del 4,5% come previsto precedentemente;
• non sono dovute sanzioni e interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 compresi quelli che avevano già aderito:
• alla “prima rottamazione” e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione;
• alla “rottamazione-bis” nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
Coloro, infatti, che non pagheranno le rate scadute entro il 7 dicembre non potranno più aderire alla Definizione agevolata 2018. Mettendosi in regola con i pagamenti entro il 7 dicembre 2018, si verrà automaticamente ammessi ai benefici della “rottamazione-ter” senza dover presentare alcuna domanda.
Restano esclusi i carichi relativi a:
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Per usufruire della “rottamazione-ter” è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019 tramite pec o sportello. Per aderire è necessario dichiarare espressamente di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.
Si può scegliere di pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. Il termine per pagare la prima o unica rata è fissato al 31 luglio 2019.
L’Agente della Riscossione invierà una comunicazione entro il 30/06/2019 di accoglimento della domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento o in alternativa, l’eventuale diniego.
Per coloro che richiederanno la Definizione agevolata 2018, indipendentemente dal fatto che verrà o meno pagata la prima/unica rata della Definizione o una delle successive rate, non sarà più possibile richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione e, nel caso il debito fosse già rateizzato, la precedente rateizzazione sarà revocata. Gli eventuali versamenti effettuati saranno, comunque, acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della Definizione agevolata (c.d. “debiti definibili”), non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo. Non saranno inoltre avviate nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.
Stralcio dei debiti fino a mille euro
L’articolo 4 del Decreto Legge n. 119/2018 prevede “lo stralcio” dei debiti di importo fino a 1.000 euro. E’ disposto l’annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018, per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Restano esclusi i carichi derivanti da condanne penali.
Le eventuali somme versate prima del 24 ottobre 2018 restano definitivamente acquisite, mentre gli importi versati dopo il 24 ottobre sono imputati in ordine:
• ai debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento;
• a debiti scaduti o in scadenza;
In assenza di debiti, gli importi versati dopo il 24 ottobre, saranno rimborsati al contribuente.
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o presentazione pratiche all’Agente della Riscossione.