Gaetano Napolitano Dottore Commercialista e Revisore Legale

  • Casa
  • Italia
  • Naples
  • Gaetano Napolitano Dottore Commercialista e Revisore Legale

Gaetano Napolitano Dottore Commercialista e  Revisore Legale Lo studio fornisce servizi professionali in ambito tributario, societario e contabile supportando il contribuente nella gestione della propria attività.

13/11/2018

Definizione agevolata 2018, cosiddetta “rottamazione-ter”
Caratteristiche:
• periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 10 rate ripartite in 5 anni;
• tasso di interesse ridotto, 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019 invece del 4,5% come previsto precedentemente;
• non sono dovute sanzioni e interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 tutti coloro che hanno carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 compresi quelli che avevano già aderito:
• alla “prima rottamazione” e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione;
• alla “rottamazione-bis” nel solo caso in cui risultino integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, tutte le rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018.
Coloro, infatti, che non pagheranno le rate scadute entro il 7 dicembre non potranno più aderire alla Definizione agevolata 2018. Mettendosi in regola con i pagamenti entro il 7 dicembre 2018, si verrà automaticamente ammessi ai benefici della “rottamazione-ter” senza dover presentare alcuna domanda.
Restano esclusi i carichi relativi a:
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Per usufruire della “rottamazione-ter” è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019 tramite pec o sportello. Per aderire è necessario dichiarare espressamente di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.
Si può scegliere di pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno. Il termine per pagare la prima o unica rata è fissato al 31 luglio 2019.
L’Agente della Riscossione invierà una comunicazione entro il 30/06/2019 di accoglimento della domanda contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e i relativi bollettini di pagamento o in alternativa, l’eventuale diniego.
Per coloro che richiederanno la Definizione agevolata 2018, indipendentemente dal fatto che verrà o meno pagata la prima/unica rata della Definizione o una delle successive rate, non sarà più possibile richiedere, per lo stesso debito, una nuova rateizzazione e, nel caso il debito fosse già rateizzato, la precedente rateizzazione sarà revocata. Gli eventuali versamenti effettuati saranno, comunque, acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della Definizione agevolata (c.d. “debiti definibili”), non darà seguito alle procedure esecutive già avviate, salvo che non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo. Non saranno inoltre avviate nuove procedure cautelari o esecutive, mentre resteranno i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della domanda.

Stralcio dei debiti fino a mille euro
L’articolo 4 del Decreto Legge n. 119/2018 prevede “lo stralcio” dei debiti di importo fino a 1.000 euro. E’ disposto l’annullamento automatico (senza alcuna richiesta da parte del contribuente) dei singoli debiti, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge), comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018, per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Restano esclusi i carichi derivanti da condanne penali.
Le eventuali somme versate prima del 24 ottobre 2018 restano definitivamente acquisite, mentre gli importi versati dopo il 24 ottobre sono imputati in ordine:
• ai debiti residui eventualmente inclusi nella definizione agevolata prima del versamento;
• a debiti scaduti o in scadenza;
In assenza di debiti, gli importi versati dopo il 24 ottobre, saranno rimborsati al contribuente.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o presentazione pratiche all’Agente della Riscossione.

14/12/2017

Rimborso Tari
Molti Comuni italiani, tra cui quello di Napoli, avrebbero mal interpretato la normativa ed applicato un regolamento Tari errato che di fatto ha portato gli utenti domestici, a pagare di più la quota variabile Tari, tassa sui rifiuti. Difatti è stata applicata anche alle pertinenze della casa domestica anche se non assoggettabili alla tassazione.
"La parte variabile della tariffa va computata solo una volta, considerando l’intera superficie dell’utenza, composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso comune".
Il risultato è stato aver fatto pagare agli utenti domestici bollette TARI gonfiate con importi addirittura moltiplicati.

Come capire chi ha il diritto al rimborso
Consultare i bollettini Tari inviati dal Comune e che riportano anche i calcoli della tariffa applicata sulla singola unità immobiliare e sulle pertinenze, e verificare se in queste ultime, è presente la quota variabile tari, se c'è, si ha diritto a richiedere il rimborso. La quota variabile deve essere presente solo per l'abitazione e non sulle pertinenze!

Come richiedere il rimborso
•presentare un'apposita domanda di rimborso Tari 2018, entro 5 anni dal pagamento, inviando apposito modulo di rimborso debitamente compilato, tramite raccomandata a/r al Comune che ti ha richiesto il pagamento insieme alle bollette pagate ingiustamente.
•verificare a chi va presentato il rimborso: se la Tari è gestita da una società privata e gli avvisi di pagamento sono emessi a nome della suddetta società, la domanda di rimborso tari va presentata a loro e non al Comune. Se alla vecchia società ne è subentrata un'altra, allora l'istanza di rimborso deve essere presentata si al comune che al nuovo gestore;
•Trascorsi 90 giorni, se non si ottiene risposta all'istanza di rimborso Tari, il cittadino, può proporre un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, sino allo scadere del termine di prescrizione (5 anni). Se invece il comune e/o il gestore rigettano espressamente la domanda, il ricorso deve essere proposto entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del diniego.

06/12/2017

DEFINIZIONE AGEVOLTA (ROTTAMAZIONE BIS)
estratto comunicato del 06/12/2017 Agenzia Entrate Riscossione (già Equitalia)
“ROTTAMAZIONE” PIÙ AMPIA. La legge estende la definizione agevolata, oltre ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, anche a quelli dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata precedente domanda di “rottamazione” (dl 193/2016). Grazie all’ampliamento della platea, possono quindi presentare domanda tutti i contribuenti con carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.
Per aderire il contribuente deve presentare, entro il 15 maggio 2018, la propria richiesta di adesione attraverso il servizio “Fai DA Te” (oggi in fase di aggiornamento) compilando, direttamente nell’area libera del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione, il modello DA 2000/17. In alternativa è possibile scaricare il modello DA 2000/17 dal portale agenziaentrateriscossione.gov.it, compilarlo e presentarlo agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione. Coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata (pec), possono inviare la domanda, insieme alla copia del documento di identità, all’indirizzo pec della direzione regionale di riferimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’elenco degli indirizzi pec regionali è allegato al modello DA 2000/17 e pubblicato sul portale web.
Come previsto dalla legge, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare per posta ordinaria, entro il 31 marzo 2018, una comunicazione con l’indicazione di eventuali carichi dell’anno 2017, affidati in riscossione entro il 30 settembre, per i quali non risulti ancora notificata la relativa cartella di pagamento.
A coloro che aderiscono alla definizione agevolata, Agenzia dovrà inviare la comunicazione di accoglimento della domanda con l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato dal contribuente nel modello DA 2000/17.
Relazioni Esterne e Governance
Relazioni con i Media
2
PAGAMENTI A RATE CON NUOVE SCADENZE. Per i carichi “rottamabili” indicati dal contribuente nel modello di adesione e affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” entro giugno 2018. I pagamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione, entro luglio 2018, o in un massimo di 5 rate con scadenze a luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.
Per i carichi “rottamabili”, affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare la “Comunicazione delle somme dovute” entro settembre 2018. In questo caso i pagamenti sono previsti in unica soluzione entro ottobre 2018 o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.
Per cartelle o avvisi indicati dal contribuente nel modello DA 2000/17, interessati da una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare, entro il 30 giugno 2018, la comunicazione delle eventuali somme da pagare per regolarizzare le rate del 2016. Successivamente al pagamento dell’importo di queste rate, da effettuare entro il 31 luglio 2018, verrà inviata al contribuente, entro settembre 2018, la “Comunicazione delle somme dovute” per la definizione agevolata dell’importo residuo del debito. Anche in questo caso i pagamenti della “rottamazione” sono previsti in un’unica soluzione (ottobre 2018) o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2016 comporta l’improcedibilità dell’istanza presentata ai fini dell’ammissione ai benefici della definizione agevolata.
PIÙ TEMPO AI “RESPINTI”. Anche per i contribuenti che si sono visti respingere la precedente domanda di adesione alla definizione agevolata (dl 193/2016), perché non in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 per le dilazioni in corso al 24 ottobre dello scorso anno, c’è tempo fino al 15 maggio 2018 per presentare la nuova domanda di definizione agevolata, utilizzando il modello DA 2000/17, e trasmetterla secondo una delle modalità previste (online con il servizio “Fai DA Te”, tramite pec o allo sportello).
Sul portale agenziaentrateriscossione.gov.it, oltre al nuovo modello DA 2000/17, i contribuenti possono trovare anche la guida alla compilazione, le risposte alle domande più frequenti (faq) e tutte le informazioni utili.
PROROGA DEI TERMINI. La legge stabilisce, infine, la proroga dal 30 novembre al 7 dicembre 2017 del termine entro il quale effettuare il pagamento delle rate della definizione agevolata 2016 (dl 193/2016), scadute e non versate a luglio, settembre e novembre 2017. Per rimettersi in corsa non è necessario presentare alcuna istanza, ma è sufficiente effettuare il versamento, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all’Agenzia delle entrate-Riscossione, utilizzando i bollettini ricevuti con la “Comunicazione delle somme dovute”. Infine, slitta da aprile 2018 a luglio 2018 la scadenza per il versamento della rata prevista della Definizione Agevolata 2016 (dl 193/2016).

23/11/2017

Legge di Bilancio 2018 Presentati gli emendamenti afferenti l'abolizione del POS obbligatorio. In particolare gli emendamenti 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 14.0.25 e 14.0.26 puntano ad introdurrre rispettivamente: 1) un credito d’imposta annuale pari al costo complessivo sostenuto in ogni periodo d’imposta; 2) limitare l’obbligo di POS a chi vende “prodotti e prestazioni di servizi mediante pubblici esercizi”; 3) La cancellazione totale dell’obbligo POS per chi vende prodotti e servizi; 4) applicazione di un tetto al canone fisso mensile pari ad €.20,00; 5) non applicare nessun onere sull’utilizzo e la gestione del POS per chi ne ha l’obbligo.

Indirizzo

Via F. Crispi N. 26
Naples
80121

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:30
Martedì 09:00 - 18:30
Mercoledì 09:00 - 18:30
Giovedì 09:00 - 18:30
Venerdì 09:00 - 18:30

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Gaetano Napolitano Dottore Commercialista e Revisore Legale pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta L'azienda

Invia un messaggio a Gaetano Napolitano Dottore Commercialista e Revisore Legale:

Condividi