Sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs. 81/08

Sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs. 81/08 Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs. 81/08, Servizio per le aziende, Naples.

31/08/2020
28/03/2019

Il microclima:

E’ l’insieme dei fattori fisici ambientali (temperatura dell’aria, temperatura media radiante, velocità dell’aria, umidità relativa) che insieme ai parametri quali attività metabolica ed abbigliamento caratterizzano gli scambi termici tra ambiente e lavoratori.

La valutazione del microclima ambientale e del confort dei lavoratori avviene mediante la misurazione di parametri ambientali ed individuali, misurazione seguita dall'elaborazione di specifici indici di confort che permettono di esprimere numericamente le condizioni microclimatiche di un ambiente.

Ricordiamo che il confort termico viene definito dalla American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers ( ASHRAE) come “condizione di benessere psicofisico dell'individuo rispetto all'ambiente in cui vive e opera”.

29/05/2018

A 10 anni dall'entrata in vigore del D.lgs. 81/2008 è stata pubblicata la nuova versione del decreto -edizione maggio 2018 - in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con tutte le disposizioni integrative e correttive.

In questa versione, in aggiunta a quella del Maggio 2017 è stata:

• Inserita la circolare INL n. 1 dell'11/01/2018 contenente le indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione;
• Inserita la lettera circolare INL del 12/10/2017 prot. 3 avente ad oggetto le indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
• Inserito il Decreto Direttoriale n. 2 del 16/01/2018- Elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l'effettuazione dei lavori sotto tensione;
• Sostituito il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016 con il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 -Diciassettesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11;
• Inseriti gli interpelli n. 1 e n. 2 del 13/12/2017, n. 1 del 14/02/2018 e n. 2 del 05/04/2018;
• Corretto all'art. 3 comma 12-bis il riferimento alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche);
• Inserito il riferimento all'interpello 8/2014 del 13/03/2014 al termine dell'art. 3 comma 12-bis.

Schema dei pittogrammi vigenti e relative definizioni
28/02/2018

Schema dei pittogrammi vigenti e relative definizioni

Apertura nuova sede per la formazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro per le varie figure enunciate dal Tes...
27/09/2017

Apertura nuova sede per la formazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro per le varie figure enunciate dal Testo Unico D.lgs.81/08

21/07/2017

Abbigliamento da lavoro, calzature ed accessori antinfortunistici per ogni azienda e tipo di lavoro.

Azienda all’ ingrosso di abbigliamento da lavoro, calzature e accessori antinfortunistici, con sed

08/06/2017

L’amianto negli edifici.

Cos’è l’amianto?
In greco la parola amianto significa immacolato e incorruttibile e asbesto significa perpetuo e inestinguibile. L’amianto, chiamato perciò anche asbesto, è un minerale naturale a struttura microcristallina, di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. In natura l’amianto è molto diffuso in quanto i silicati rappresentano uno dei componenti fondamentali della crosta terrestre.
La struttura fibrosa attribuisce all’amianto particolari caratteristiche. Resiste al fuoco e al calore, all’azione di agenti chimici e biologici, all’abrasione e all’usura (termica e meccanica). In natura l’amianto è molto diffuso può essere tessuto. È dotato inoltre di proprietà fonoassorbenti e termoisolanti. Si lega facilmente con materiali da costruzione (calce, gesso, cemento) e con alcuni polimeri (gomma, PVC). E' un minerale non infiammabile, molto resistente all’attacco degli acidi e alla trazione, flessibile, dotato di buone capacità assorbenti, facilmente friabile.
Per anni quindi è stato considerato un materiale estremamente versatile, a basso costo, con estese e svariate applicazioni in campo edile e industriale, nei settori navale e ferroviario e in prodotti di consumo.
L’amianto è una sostanza cancerogena. Rappresenta un pericolo per la salute quando esiste la possibilità che le fibre (costituenti la polvere) siano inalate. Alcune malattie del sistema respiratorio quali il carcinoma polmonare, il mesotelioma pleurico e l’asbestosi derivano dall’esposizione alle polveri di amianto.
Occorre precisare che l’asbestosi è causata da esposizioni elevate di tipo professionale; ad oggi si può escludere l’insorgere di nuovi casi.
Il rischio di inalazione di fibre è strettamente legato alla friabilità del materiale, pertanto i materiali contenenti amianto vengono classificati come friabili e compatti
Friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con semplice azione manuale; Compatti: materiali duri (es. cemento-amianto) che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con l’impiego di attrezzi meccanici.
Le fibre possono essere diffuse nell’aria a seguito della manipolazione o lavorazione di materiali che le contengono. Può verificarsi dispersione spontanea nel caso di materiali friabili usurati o sottoposti a vibrazioni, correnti d’aria, urti.
Per i materiali compatti contenenti amianto, come le coperture degli edifici in cemento amianto (eternit), il rischio è, in generale, molto basso ed è comunque legato allo stato di manutenzione dei materiali che possono diventare un rischio se abrasi o danneggiati.
È vietata l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto o di prodotti contenenti amianto
La Legge 27 marzo 1992 n. 257 vieta “l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto o di prodotti contenenti amianto”, arrestando quindi in modo definitivo qualsiasi immissione aggiuntiva di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, sul territorio nazionale.
I materiali che possono contenere amianto sono:
• Elementi di copertura quali tegole, lastre ondulate o piane
• Pareti, controsoffittature con pannelli contenenti amianto sia in matrice compatta sia friabile;
• Intonaci per rivestire strutture portanti in acciaio, pareti e soffitti di molti locali, con funzioni fonoassorbenti, termoisolanti e/o di resistenza al fuoco;
• Linoleum e piastrelle per pavimenti;
• Tubi e vasche per l’acqua potabile e le acque reflue;
• Rivestimenti isolanti di tubi;
• Isolanti delle caldaie per coibentarle, sotto forma di pannelli o in forma sfusa (generalmente sotto l’involucro in lamiera);
• Guarnizioni all’interno di raccordi tra tubazioni e nelle caldaie;
• Isolamenti vari quali pannelli in cartone-amianto dietro le stufe o a protezione da fonti di calore di parti in legno (es. sopra il termosifone); • Filati, tessuti e corde possono essere presenti come coibentazioni di parti calde;
• Manufatti ignifughi quali coperte, feltri, tappeti.

Quando è necessario un intervento di bonifica?
Quando i materiali contenenti amianto si presentano molto danneggiati. L’attività di bonifica deve essere condotta con estrema cautela in quanto può essere pericolosa per chi la effettua e per le persone che occupano l’edificio.
I possibili interventi sono: Incapsulamento delle superfici, confinamento dei manufatti, rimozione dei materiali. (La scelta del metodo di bonifica da attuare deve essere effettuata dal proprietario-responsabile, il quale deve avvalersi di personale esperto e ditte specializzate iscritte all’albo nazionale gestori ambientali che effettuano lavori di bonifica).

04/05/2017

IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE

La responsabilità dell'infortunio occorso al lavoratore a causa di condotta negligente e imprudente:
se lo stesso non è stato formato sui rischi specifici, l’infortunio può essere considerato conseguenza diretta della mancata formazione. Il datore di lavoro che non ha adempiuto agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde a titolo di colpa specifica, dell'infortunio occorso ad un lavoratore anche se questi, nell'espletamento delle proprie mansioni, ha posto in essere condotte negligenti ed imprudenti, trattandosi di una conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.

28/04/2017

Argomento del giorno: I rischi del lavoro in esterno: alte temperature e radiazioni solari

Un volume dedicato alle PMI e al mondo dell’artigianato riepiloga la normativa in materia di salute e sicurezza. Focus sui rischi del lavoro in esterno con particolare riferimento alle radiazioni solari: normativa, DPI e misure di prevenzione.
Arrivati alla stagione estiva e alle temperature che la caratterizzano, riprendiamo a parlare del caldo negli ambienti di lavoro. Con particolare riferimento, in questo caso, ai lavoratori che svolgono la loro attività all’aria aperta (i cosiddetti “ lavoratori outdoor”) e partendo dalla constatazione che il rischio da radiazione UV solare nel mondo del lavoro non è ancora sufficientemente conosciuto.
Per affrontare il tema del lavoro in esterni facciamo riferimento al contenuto del volume “ Salute e Sicurezza nelle imprese artigiane e nelle PMI: cosa occorre sapere e cosa si deve fare”, realizzato dall’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato Lombardia ( OPRA Lombardia) e dai vari Organismi Paritetici Territoriali Artigiani (OPTA).

Nel capitolo dedicato ai “rischi del lavoro in esterno” si segnala che “pur essendo la ‘radiazione solare’ classificata dalla IARC nel gruppo 1 di cancerogenesi (sufficiente evidenza di cancerogenicità per l’uomo) e pur costituendo un fattore di rischio per tutte le attività all’aperto, essa non è stata inserita nell’elenco degli Agenti cancerogeni e mutageni del D.Lgs. 81/2008”.
Tuttavia benché le radiazioni UV solari siano escluse dal campo di applicazione del Decreto legislativo 81/2008, l’art. 181 del Testo Unico specifica che la valutazione del rischio di tutti gli agenti fisici deve essere tale da ‘identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi’ (art. 181, comma 1, D.Lgs. 81/2008).

Nel volume dedicato al mondo dell’artigianato si indica che il principio di fondo “è dato dall’assunto che il lavoratore deve essere protetto da tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ragionevolmente prevedibili e quindi valutabili. Il Datore di Lavoro deve sempre considerare l’effetto del rischio sulla salute dei lavoratori tenendo conto dell’evoluzione tecnica in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, e dato che le buone prassi sono per definizione documenti di natura applicativa sviluppati in coerenza con le norme tecniche, è consigliabile utilizzarle come riferimenti primari ogni qualvolta ve ne sia disponibilità”. E si ricorda che tali aspetti “vanno riguardati anche considerando che:
- il Decreto del 27 Aprile 2004 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale inserisce i tumori cutanei nella lista delle malattie professionali con obbligo di denuncia;
- il D.M. 9 aprile 2008 “Nuove Tabelle delle Malattie Professionali nell’Industria e nell’Agricoltura” contempla tra le malattie professionali le malattie causate dalle radiazioni UV, tra le quali le radiazioni solari, chiarendo anche che sono lavorazioni che espongono alle radiazioni UV, quelle che espongono alle radiazioni solari presso stabilimenti balneari, a bordo di navi, in cantieri di edilizia stradale, in cave e miniere a cielo aperto”.

Il documento risponde poi a vari quesiti sulla gestione della sicurezza dei lavoratori outdoor.

Quali sono i rischi per la salute del lavoratore che svolge la propria attività in esterno?
Secondo il documento i rischi possono essere molteplici. Infatti durante le lavorazioni in esterno, “il lavoratore può essere esposto alla radiazione solare ultravioletta che può provocare:
- colpo di calore;
- disidratazione del corpo;
- eritemi e/o ustioni;
- insorgenza di malattie della pelle;
- invecchiamento cutaneo;
- insorgenza di melanomi”.
Non dimentichiamo tuttavia che il lavoratore in esterni può essere esposto anche a temperature fredde. E una temperatura eccessivamente bassa “può provocare, per esposizioni prolungate nel tempo, congelamenti in specie delle estremità, ma anche, in soggetti predisposti, accidenti cardiovascolari”.
Inoltre si sottolinea che anche gli sbalzi repentini della temperatura “possono essere dannosi (per es. entrando in una cella frigorifera d’estate)”.
Accantonando momentaneamente il rischio correlato alle temperature e alle radiazioni solari, un altro fattore di rischio per i lavoratori in esterno “può essere l’esposizione al contatto con agenti biologici, in grado di provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Il contatto con tali agenti può avvenire per interazione con il terreno, gli animali selvatici o randagi, i loro parassiti (zecche e pulci), gli insetti e i rettili. Rappresentano un pericolo anche i depositi di letame e liquame e tutte le lavorazioni di concimazione che prevedono il loro uso”.

Rimandiamo ad una lettura integrale del documento, che si sofferma ulteriormente sui rischi biologici - con riferimento alle patologie e alle principali vie di trasmissione - e anche sui rischi di cadute, distorsioni, inciampi e scivolamenti, “dati dalla possibile irregolarità del terreno o nel caso, dalla presenza di neve o ghiaccio nella stagione invernale”.

In riferimento al tema delle radiazioni solari, il documento indica anche i Dispositivi di Protezione Individuale che è bene adottare...

Si indica che durante l’esposizione ai raggi solari “è necessario indossare un cappello in tessuto anti UV, a tesa larga e circolare per proteggere capo e viso. Quando si lavora al sole, anche se fa caldo non bisogna scoprirsi, vanno usati invece abiti leggeri e larghi, maniche e pantaloni lunghi (è importante non lasciare scoperte parti del corpo) e tessuti che proteggano dai raggi UV. Non va dimenticato infine di proteggere gli occhi con occhiali da sole”.

E, infine, cosa si può fare per migliorare le condizioni di sicurezza?

Il documento indica che in relazione alle diverse condizioni microclimatiche presenti “è opportuno prevedere tempi di lavoro il più possibile contenuti e intervallati da pause o cambio di mansioni. Nei casi di temperature ambientali elevate e/o di umidità eccessiva occorre garantire in azienda adeguati servizi igienici, comprensivi di docce, spogliatoi, luoghi di riposo”. Inoltre si deve cercare di attuare, per quanto possibile, schermature con teli e con coperture, per proteggere i lavoratori che lavorano all'aperto. Per creare zone d'ombra esistono anche delle strutture portatili (simili ad ombrelloni) che il lavoratore sposta secondo le proprie esigenze (importante è che vi sia lo spazio sufficiente per utilizzarle)”.
Si deve poi organizzare adeguatamente, ove possibile, l’orario di lavoro “in maniera tale che durante le ore della giornata in cui gli UV sono più intensi (ore 11,00 – 15,00 oppure 12,00 – 16,00 con l'ora legale) si privilegino i compiti lavorativi che si svolgono all’interno, riservando i compiti all’esterno per gli orari mattutini e serali in cui l’esposizione agli UV è minore”.
Chiaramente si può anche cercare di “sfruttare le zone di ombra prodotte da alberi o costruzioni vicine”, fornendo così il lavoratore “di un luogo ombreggiato dove consumare i pasti e sostare durante le pause”. E non ultimo tra gli interventi applicabili, “si può fare ricorso a prodotti antisolari”.

20/03/2017

Di seguito alcune sanzioni a carico del datore di lavoro inadempiente:

SEZIONE I – SANZIONI
del Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81 e s.m.i.

Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. E’ punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di
lavoro:
a) per la violazione dell’articolo 29, comma 1;
b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se
la violazione è commessa:
a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui
entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
3. E’ punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3.
4. E’ punito con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).
5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 26, comma 1, lettera a);
c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l’articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter.
e) con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell’articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell’articolo 35, comma 5;
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di
violazione dell’articolo 26, comma 8;
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera aa).
6. L’applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Articolo 56 - Sanzioni per il preposto

1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:
a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

15/03/2017

Ricordate che: Con l’implementazione dei livelli di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, si possono attivare agevolazioni tariffarie, finanziamenti INAIL.

Indirizzo

Naples
80127

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 13:00
14:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 13:00
14:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 13:00
14:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 13:00
14:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 13:00
14:00 - 19:00
Sabato 09:00 - 13:00

Telefono

+393462133787

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